ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE

ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE

ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI

Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto

formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30,

Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario

per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un

percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento

dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la

sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di

trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto

alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il

contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e

all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato

di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la

qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente

formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante,

concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo

di concrete opportunità occupazionali.

Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei

contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione

omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti,

inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente

accordo.

Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso

una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi

nazionali/ contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto

dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di

contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia

devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione

della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.

A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono

durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di

livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente

accordo.

2

Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti

Bilaterali Territoriali già in vigore.

Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore

del presente accordo.

Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare

riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – proporzione numerica

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di

apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può

superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che

comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a

3.

Art. 2 – Limiti di età

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, potranno

essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta

formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento

dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005,

nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che

abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il

diciottesimo anno compiuto.

Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni,

troveranno applicazione le norme del vigente CCNL Terziario, in quanto compatibili.

Art. 3 – Disciplina generale

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale

devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di

inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al

termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà

essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero per le fattispecie di cui alle

lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.

Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della

scadenza del contratto di apprendistato.

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30

giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato,

con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di

apprendistato.

3

Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in

presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del vigente

CCNL Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai

sensi dell’art. 2, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30

giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

Art. 4 – Procedure di applicabilità

1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata

dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione

dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20 del vigente CCNL Terziario, competente per territorio, la

quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal predetto CCNL

in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del

piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del

rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello

contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa

si intenderà accolta.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite

in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita

Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.

La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere

di conformità in rapporto alle norme previste dal vigente CCNL Terziario in materia di

apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo,

finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30

giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di

conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i

30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano

formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono

previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di

consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori

qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della

condizione di cui al successivo art. 17.

4

Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della

richiesta, questa si intenderà accolta.

Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di

conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

2) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – apprendistato di alta formazione e

ricerca

Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n.

167/2011, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato,

oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente accordo, al fine di

verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

Art. 5 – Periodo di prova

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il

lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è

reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso(*).

_______________________________

(*) A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario

Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo

Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo

Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo

Art. 6 – Trattamento normativo

L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo

previsto dal vigente CCNL Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è

stato assunto.

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146, le ulteriori

ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in

misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al

100% dal termine del periodo di apprendistato.

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento

della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti del vigente CCNL Terziario, ferme restando per

l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.

5

Art. 7 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli

apprendisti saranno i seguenti:

– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto

l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto

l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica

eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno del

vigente CCNL Terziario nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente

trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di

apprendistato.

E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 8 – Malattia

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione

vigente:

a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad

un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale

svolgimento del rapporto;

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art.

175 del vigente CCNL Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della

retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di

prova.

Art. 9 – referente per l’apprendistato

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma

formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel

presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà

essere individuato all’avvio dell’attività formativa.

Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un

socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale

individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di

inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla

fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

6

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione

della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un

referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 10 – EST

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza

Sanitaria Integrativa di categoria (EST).

Art. 11 – Fon.Te

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di

Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà

pari all’1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il

computo del TFR.

Art. 12 – For.Te

Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della

progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo Forte.

Art. 13 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione

di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate

presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la

formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia

intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 14 – Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze,

l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore

qualificato;

b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a

incentivo;

c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano

attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo

svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di

formazione all’interno dell’orario di lavoro;

7

e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al

conseguimento di titoli di studio;

f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20 e 21.

Art. 15 – Doveri dell’apprendista

L’apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua

formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono

impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio

piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal vigente CCNL TDS e le norme

contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in

contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di

un titolo di studio.

Parte II – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Art. 16 – sfera di applicazione

L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione

di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito del vigente CCNL TDS per tutte le

qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della

classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21),

23) e 24) del quinto livello.

Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:

a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e

“protocollista”);

b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo

personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia,

legalmente riconosciuta;

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di

apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di

qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

8

Art. 17 – Percentuale di conferma

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio

almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a

scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano

svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto

previsto dalla lettera l), comma 1, dell’art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che

si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione

abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del

periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio

precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Art. 18 – Durata dell’apprendistato

Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione

alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

II   36

III 36

IV 36

V   36

VI 24

Art. 19 – Attività formativa: durata e contenuti

Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da

realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna

finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

Il percorso formativo dell’apprendista é definito in relazione alla qualifica

professionale e al livello d’inquadramento previsto dal vigente CCNL Terziario che

l’apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può

avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli 18 e 22.

In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono

quelli indicati nelle TABELLE A e B che costituiscono parte integrante del presente

accordo.

Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono

indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma

restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per

le annualità successive.

9

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del

cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 20 – Modalità di erogazione della formazione

Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione

all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della

formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in

aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e

strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere

svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione

da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda,

l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane

idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo,

assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 21 – Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta

formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della

scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica

professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i

nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i

nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di

lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla

trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della

formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

Art. 22 – qualifiche con durata fino a 5 anni

In deroga a quanto previsto dal precedente art 18 ed in coerenza con quanto indicato

dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in

relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e

sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile

l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le

parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali prevedono una

durata pari a 48 mesi.

10

Parte III – disposizioni finali

Art. 23 – Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle

disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nel vigente CCNL terziario.

Art. 24 – Decorrenza

Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012.

Dichiarazione delle Parti n. 1

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative

sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato

del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente

accordo.

Dichiarazione delle Parti n. 2

Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che

occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall’art. 22, comma 1, L. 183/2011 ,le Parti

concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la

certezza dell’applicazione della contribuzione figurativa.

FILCAMS – CGIL CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia

FISASCAT – CISL

UILTUCS – UIL

Comments are closed.