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CCNL COMMERCIO AL VIA L’APPRENDISTATO

CCNL COMMERCIO AL VIA L’APPRENDISTATO

 

MILANO, 3 APRILE 2012

SPETT. CLIENTELA

 

OGGETTO: CCNL COMMERCIO AL VIA L’APPRENDISTATO

 

Spettabile clientela,

 

sono lieta nel comunicarVi che la Confcommercio e i sindacati, in data 24 marzo 2012 hanno siglato l’accordo attuativo previsto dal Testo unico sull’apprendistato; tale accordo sarà operativo dal 26 aprile 2012.

L’intesa così raggiunta non sarà derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

 

Il contratto di apprendistato viene definito come la forma prevalente di ingresso per i giovani nel mercato del lavoro e vengono previste le tre tipologie: 1) per la qualifica e/o diploma professionale; 2) professionalizzante; 3) alta formazione e ricerca. Per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale è previsto un limite di età che va dai 15 ai 25 anni; per le altre due tipologie di apprendistato, il limite di età è tra i 18 e i 29 anni. Gli apprendisti avranno diritto, come tutti gli altri lavoratori, all’iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est e all’adesione al fondo di previdenza complementare Fon.te.

 

Molto importante per tutte le aziende è che la possibilità di utilizzare la formazione erogata dal fondo interprofessionale For.Te,, da svolgersi in aula, anche nelle modalità on the job nonché a distanza (fad) ed e-learning attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto (se avete visto la seconda puntata di Forum delle piccole e medie imprese, avrete visto che proprio sull’e-learning puntano le ns. speranze per concretizzare la formazione interna dell’apprendista); purtroppo, però, è prevista ancora una volta la necessità che il piano della formazione debba essere preventivamente approvato dalla Commissione dell’Ente Bilaterale territoriale previsto dal CCNL, che avrà anche l’onere di verificare la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati stabilito nel rapporto di 1 lavoratore qualificato per 1 apprendista. La commissione dell’ente bilaterale, inoltre, dovrà verificare che l’impresa abbia confermato in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato precedentemente avviati.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee (il tutor) a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

 

Il piano di formazione individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Le parti hanno altresì concordato che il periodo di formazione dovrà terminare di norma entro 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.

 

E, attenzione,

al termine del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale. In assenza del libretto formativo del cittadino (sono anni che se ne parla ma non è mai stato realizzato), la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

Alleghiamo la versione integrale dell’accordo. Cordiali saluti.

 

MONICA MELANI

 

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