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NOVITA’ PER I CALL CENTER DAL DECRETO SVILUPPO IL D.L. N. 83/2012. NOVITA’ ANCHE PER LE COLLABORAZIONI CON PARTITE IVA, I VOUCHER.

NOVITA’ PER I CALL CENTER DAL DECRETO SVILUPPO IL D.L. N. 83/2012. NOVITA’ ANCHE PER LE COLLABORAZIONI CON PARTITE IVA, I VOUCHER.

MILANO, 30 LUGLIO 2012

SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: NOVITA’ PER I CALL CENTER DAL DECRETO SVILUPPO IL D.L. N. 83/2012. NOVITA’ ANCHE PER LE COLLABORAZIONI CON PARTITE IVA, I VOUCHER.
1) I Call Center in Outbound sono stati esonerati dal progetto dal D.L. in oggetto; in altre parole, per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound”, le imprese potranno fare ricorso a rapporti di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) senza dover prevedere un progetto, ma soltanto sulla base dei corrispettivi previsti dai CCNL. Le attività “outbound” sono quelle in cui è il lavoratore ad effettuare chiamate a terzi (quelle “inbound” sono le attività in cui il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate dell’utenza).
2) Inoltre, le attività di call center svolte con almeno 20 dipendenti, è prevista la non applicazione degli sgravi contributivi di cui alla legge 407/1990, se de localizzano all’estero. I call center che intendano stabilirsi all’estero devono darne comunicazione almeno 120 giorni prima al ministero del lavoro al garante della privacy. E’ addirittura, il cittadino che viene chiamato dal call center, deve essere previamente informato sul paese estero dal quale il lavoratore di call center chiama; per il mancato rispetto delle precedenti norme, è prevista la sanzione pecuniaria di euro 10.000 a giornata di violazione.
3) PARTITE IVA: Le modifiche intervenute con il decreto sviluppo, sono le seguenti (i tre presupposti affinchè sussista un rapporto di lavoro subordinato devono essere verificati per due anni solari anziché per uno):
a) Affinchè la partita Iva sia soggetta a presunzione, la collaborazione con lo stesso committente deve avere durata superiore ad otto mesi per due anni consecutivi;
b) Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due (anziché uno) anni solari consecutivi;
c) Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
4)VOUCHER: per l’anno 2013, potranno eseguire lavoretti retribuiti con i voucher, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3mila euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario (cig per esempio) o di sostegno del reddito (disoccupati);

Porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

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