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Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Spett. le Clientela,

la circolare INPS nr. 128/2012 ha chiarito – alla luce delle modifiche apportate dalla
riforma Fornero (legge 92/2012) al T.U. dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) e dello
sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011) – le
opzioni possibili in termini di disciplina e di regime contributivo applicabili nel caso
particolare dei giovani che possiedano contemporaneamente sia i requisiti
soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina ordinaria di una delle tre
fattispecie del contratto di apprendistato (T.U. dell’apprendistato, D. Lgs. 167/2011)
sia quelli soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina specifica dei
lavoratori iscritti alle liste di mobilità (legge 223/1991).

In sostanza, in questo caso particolare, i due regimi/discipline sono entrambi
alternativamente applicabili, a discrezione del datore di lavoro e del lavoratore, i quali,
qualora vogliano optare per la disciplina specifica dell’apprendistato per i lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, dovranno semplicemente specificare per iscritto nel
contratto di assunzione la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del
periodo di formazione (che rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria
dell’apprendistato).

Ricordiamo qui le differenze fondamentali tra i due regimi:

1. Regime ordinario dell’apprendistato:
1. possesso dei requisiti anagrafici del lavoratore
2. possibilità di recesso al termine del periodo di formazione
3. totale sgravio per i primi 3 anni dei contributi a carico del datore di lavoro fino a
9 dipendenti per gli assunti dal 01/01/2012 al 31/12/2016 (legge di Stabilità
2012)

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