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Tag: contratto di apprendistato

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

Raccomandiamo la lettura di questa circolare.

Come sempre raccomandato a tutti i clienti, la formazione dell’apprendista è obbligatoria,
pena la perdita dei benefici contributivi (con tutte le multe che ne conseguono).

Il ministero del lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, nel momento più sbagliato
della storia, non contenta di tutte le piccole e medie imprese che ha già fatto chiudere, ha
ribadito che l’inadempimento formativo e il superamento dei limiti numerici nelle assunzioni
di apprendisti, produrranno la conversione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
Una sanzione di importo variabile dia 100 ai 600 euro, diffidabile, invece, punirà il mancato
affiancamento di un tutor o referente aziendale dell’apprendista.
Già il T.U. apprendistato (D. Lgs. 167/2011) prevede che, in caso di inadempimento della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
il raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a pagare il doppio della
differenza tra la contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al
livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato. Il ministero, inoltre, precisa quanto segue: 1) che la formazione oggetto
della violazione (e relativa sanzione) è quella cosiddetta formale. In secondo luogo che la
sanzione, per ritenersi applicabile, devono ricorrere due requisiti: esclusiva responsabilità del
datore di lavoro e gravità della violazione (cioè tale da impedire il fine formativo del
lavoratore). In questi casi, spiega il ministero, qualora sia ancora recuperabile la formazione,
l’inadempimento deve essere oggetto di disposizione da parte degli ispettori. L’emanazione
della disposizione, in tal caso, dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il debito
formativo “Il che appare” precisa il ministero, “proporzionalmente più difficile in relazione
all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato”. (in tabella,
il calcolo previsto dal ministero in caso di rapporti di apprendistato con periodo di
formazione di tre anni).
Il ministero aggiunge che in caso di applicazione della sanzione contributiva, gli ispettori
dovranno adottare anche le altre consuete sanzioni amministrative legate al
“disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che
costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”.
Stessa sanzione della riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di
lavoro”, spiega il ministero, va applicata qualora gli ispettori riscontrino una violazione dei
limiti numerici. La “trasformazione” dei rapporti, però, atteso che il contratto di
apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato,
operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza maggiorazione del
100%) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta
causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
Il ministero, spiega poi che eventuali violazioni sulla presenza del tutor aziendale andranno
sanzionate esclusivamente con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
importo variabile da 100 a 600 euro, diffidabile. In caso di recidiva, la sanzione varia da 300 a
1.500 euro.

La circolare.

Mi si permetta un commento: in studio ho soppresso la funzione dell’apprendista: alla luce di
questa circolare, direi che ho fatto bene.
Cordiali saluti.

Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Spett. le Clientela,

la circolare INPS nr. 128/2012 ha chiarito – alla luce delle modifiche apportate dalla
riforma Fornero (legge 92/2012) al T.U. dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) e dello
sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011) – le
opzioni possibili in termini di disciplina e di regime contributivo applicabili nel caso
particolare dei giovani che possiedano contemporaneamente sia i requisiti
soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina ordinaria di una delle tre
fattispecie del contratto di apprendistato (T.U. dell’apprendistato, D. Lgs. 167/2011)
sia quelli soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina specifica dei
lavoratori iscritti alle liste di mobilità (legge 223/1991).

In sostanza, in questo caso particolare, i due regimi/discipline sono entrambi
alternativamente applicabili, a discrezione del datore di lavoro e del lavoratore, i quali,
qualora vogliano optare per la disciplina specifica dell’apprendistato per i lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, dovranno semplicemente specificare per iscritto nel
contratto di assunzione la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del
periodo di formazione (che rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria
dell’apprendistato).

Ricordiamo qui le differenze fondamentali tra i due regimi:

1. Regime ordinario dell’apprendistato:
1. possesso dei requisiti anagrafici del lavoratore
2. possibilità di recesso al termine del periodo di formazione
3. totale sgravio per i primi 3 anni dei contributi a carico del datore di lavoro fino a
9 dipendenti per gli assunti dal 01/01/2012 al 31/12/2016 (legge di Stabilità
2012)