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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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COLLABORAZIONI A PROGETTO

COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

 

Esiste poi, una lista nera delle prestazioni che assai difficilmente sono inquadrabili come co.co.pro,
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali:



















Addetti a distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
Addetti alle agenzie ippiche;
Addetti alle pulizie;
Autisti e autotrasportatori;
Baristi e camerieri;
Commessi e addetti alle vendite;
Custodi e portieri;
Estetiste e parrucchieri;
Facchini;
Istruttori di autoscuola;
Letturisti di contatori;
Magazzinieri;
Manutentori;
Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
Piloti e assistenti di volo;
Prestatori di manodopera nel settore agricolo;
Addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
Addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
Prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

LA DEROGA PER I CALL CENTER:

E’ ammesso il ricorso al contratto a progetto per le attività di vendita diretta di beni e servizi,
realizzate attraverso call center outbound purchè sia definito un corrispettivo congruo dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Il riferimento alla contrattazione collettiva
è vincolante; in assenza di previsione da parte del Ccnl, è possibile fare ricorso ad un accordo
aziendale “di prossimità”.

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