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Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Spett. le Clientela,

con la recentissima circolare n. 15 del 03/04/2013, il Ministero del Lavoro riprende e specifica nel dettaglio le modalità di definizione della retribuzione di produttività per l’accesso alla tassazione agevolata del 10% indicate nel Dpcm del 22/01/2013, già oggetto di una nostra precedente circolare.

Il decreto sopracitato individua due vie per la determinazione della retribuzione di produttività, in termini di:

1. quantità, ovvero fondata su indicatori variabili (es. evoluzione fatturato, soddisfazione del cliente, diminuzione di costi a seguito  dell’introduzione di nuove tecnologie, premi, ecc.) secondo l’andamento aziendale e valorizzati distintamente all’interno della contrattazione, in ottica di efficientamento delle performance d’impresa;

2. flessibilità, attraverso l’adozione di misure nelle quattro aree previste dal decreto ministeriale (orari, gestione ferie/permessi, duttilità a livello
di mansioni/fungibilità e implementazione di nuove tecnologie informatiche), non direttamente misurabile in modo “puntuale” ma dal
demandata alla contrattazione collettiva (es. recepimento alla semplice attivazione dell’accordo di flessibilità).

Il Ministero precisa che dette modalità sono da intendersi come  alternative ma cumulabili tra loro, poiché il tetto massimo del bonus in oggetto – fissato in 2.500 euro – può essere raggiunto anche con la somma di premi derivanti da entrambi i punti indicati nel paragrafo precedente. Inoltre, puntualizza come l’incentivo si applichi alle voci retributive erogate nel 2013 non prima della decorrenza dell’accordo di riferimento (il decreto ministeriale prevede che l’accordo sia depositato alla D.T.L. competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione insieme all’autodichiarazione di conformità alla disciplina).
Cari Clienti, sostanzialmente i premi di risultato ed i premi di produttività sanciti da accordi di 2° livello regolarmente depositati in D.P.L. sono detassabili da subito, mentre la circolare n. 15 non chiarisce ancora se gli straordinari, le maggiorazioni turno, ecc.
possano essere detassati; su questo punto, pertanto, dobbiamo rimanere fermi, per evitare pasticci.

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