Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013
Spett. le Clientela,
per l’anno in corso il Dpcm 22/01/2013 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 hanno previsto due modalità (cumulabili tra loro) di accesso all’agevolazione Irpef sulle retribuzioni dei lavoratori (esclusivamente del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2012 non superiore a 40.000 euro e secondo accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati più rappresentativi di rilevanza nazionale), ovvero: incrementi di produttività aziendale; introduzione di misure di flessibilità.
La detassazione consente di assoggettare una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro ad imposta del 10% anziché all’aliquota Irpef ordinaria.
PRODUTTIVITA’ 1, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’
PER QUANTITA’
Il primo punto sopracitato comprende voci retributive, valorizzate singolarmente all’interno della contrattazione aziendale e in misura variabile ai risultati d’impresa per quantità, rispetto ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Alcuni esempi comprendono: lavoro straordinario, completamente detassabile (quota di retribuzione ordinaria più maggiorazione); lavoro supplementare (part time), detassabile per intero, compresi i compensi per le clausole flessibili e/o elastiche; lavoro notturno, dove sono detassabili le indennità o le maggiorazioni retributive corrisposte e la retribuzione ordinaria; lavoro festivo, dove è possibile detassare la maggiorazione erogata a coloro che prestano lavoro di domenica e usufruiscono del riposo settimanale in una giornata diversa; lavoro a turni, con la detassabilità delle indennità o delle maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni; residui di ferie/permessi/rol non fruiti entro i limiti di legge e di contrattazione collettiva, premi variabili, come una tantum, provvigioni, ecc.
PRODUTTIVITA’ 2, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’
PER QUANTITA’
La seconda modalità indicata nel decreto nasce dall’accordo con le parti sociali e prevede, per l’accesso alle agevolazioni in oggetto, che siano quantomeno siglati accordi (perché la valutazione di merito è rimessa alla contrattazione collettiva e non è legata al conseguimento effettivo di risultati) relativi a tre misure nelle quattro aree di intervento previste dalla legge, ovvero:
a) flessibilità oraria (ridefinizione degli orari per rendere più efficiente l’attività lavorativa);
b) distribuzione flessibile delle ferie (per garantire l’utilizzo continuativo delle medesime strutture);
c) implementazione e sviluppo dell’utilizzo di nuove tecnologie informatiche;
d) flessibilità delle mansioni (maggiore fungibilità ed integrazione di competenze del personale).
Oltre alle modalità sopraindicate, non è possibile fruire della detassazione senza avere depositato alla D.T.L. competente l’ accordo – di cui abbiamo accennato all’inizio della presente circolare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di adesione alla disciplina del bonus fiscale. Questo perché è proprio all’interno dell’intesa che sono evidenziate le voci agevolate di produttività e/o flessibilità che danno diritto all’agevolazione, tenendo presente che – precisa il Ministero del Lavoro – si è autorizzati a fruire del bonus con efficacia dalla data di sigla dell’accordo e mai retroattiva. Solo le voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, possono derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.