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Oggetto: scatta l’ora della PEC

Oggetto: scatta l’ora della PEC

Come per società e professionisti, con l’art. 5 del decreto legge n. 179/2012 è stato esteso l’obbligo di dotarsi di una  casella di posta elettronica
certificata (PEC) anche per le  imprese individuali già iscritte al registro delle imprese, attraverso la comunicazione del proprio indirizzo, utilizzando il servizio online “Pratica Semplice” del sito www.registroimprese.it, entro il prossimo 30 giugno. La PEC è un sistema di posta elettronica che consente lo scambio di messaggi e documenti con la massima sicurezza e con il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Queste garanzie rendono la posta elettronica certificata una valida alternativa alla sede legale per le notifiche, tanto che la Pubblica Amministrazione, nel tempo, la adotterà in misura sempre crescente. La certificazione dell’invio e della ricezione dei documenti è a tutti gli effetti una  prova legale dell’avvenuta spedizione, ovvero una garanzia per il mittente e per il  destinatario.
Segnaliamo come  sia necessario assolvere questo adempimento  tassativamente entro il termine comunicato, pena la sospensione di 45
giorni di qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro imprese e al repertorio economico amministrativo se, nella visura  camerale non è presente l’indirizzo PEC; trascorso tale periodo di tempo,se non si sarà provveduto al reinvio della pratica con l’aggiunta del quadro PEC
o, in alternativa, all’invio di una nuova comunicazione con la sola specifica della PEC, la pratica si intenderà a tutti gli effetti non inviata. Per attivare una casella di posta elettronica certificata occorre rivolgersi ad un  gestore autorizzato dalla normativa di riferimento e regolarmente  iscritto  nell’apposito  elenco  pubblico  consultabile  online  all’indirizzo www.digitpa.gov.it. Attivata la casella, occorrerà iscrivere il proprio indirizzo di posta al registro delle imprese come indicato nel paragrafo precedente.
Ricordiamo che questo servizio gratuito è riservato al titolare di impresa individuale in possesso di apposito dispositivo di firma digitale, che trasmetterà il proprio codice fiscale (che deve coincidere con quello dell’impresa).

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