Fondo Tesoreria novita’ 2009
FONDO TESORERIA: MAGGIORAZIONI, RIVALUTAZIONE E MISURE COMPENSATIVE
RIFERIMENTI : MESSAGGIO INPS N. 3506 DEL 12 FEBBRAIO 2009 L’INPS, con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, fornisce alcune precisazioni in materia di requisito occupazionale e obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
Inoltre, comunica la rivalutazione annuale del TFR al Fondo Tesoreria.
Con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, l’INPS
- fornisce precisazioni in merito al requisito occupazionale e all’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria,
- comunica il tasso da utilizzare
- per il calcolo delle maggiorazioni dovute sulle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria per i periodi pregressi, intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2;
- per la determinazione della rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria;
- la nuova misura (0,21%), per l’anno 2009, dell’esonero dal versamento dei contributi per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR a previdenza complementare ovvero al Fondo Tesoreria INPS.
Requisito occupazionale e obbligo di versamento al fondo tesoreria
L’Istituto ricorda, innanzitutto, che, ai fini del versamento al Fondo Tesoreria, assume rilievo il requisito dimensionale dell’azienda (almeno 50 addetti) determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:
- nell’anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006;
- nell’anno solare di inizio attività , per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.
Per quanto concerne, ad esempio, le aziende sorte nel 2007, le stesse avranno determinato la loro media al 31 dicembre 2007, analogamente, quelle costituite nel corso del 2008, al 31 dicembre 2008 e così via.
L’Istituto ribadisce che la media in questione rimane “cristallizzata”. A nulla rilevano, pertanto, le oscillazioni che successivamente possono intervenire,
- sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50,
- sia in caso di raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2006, ovvero a quello di inizio di attività , di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Maggiorazione su importi periodi pregressi
Ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria, è previsto che gli importi
- riferiti a periodi pregressi (intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2),
- siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, applicando il tasso d’incremento del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.
Al riguardo, l’INPS ricorda che, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari a 3,036419%.
Pertanto, per il versamento degli importi dovuti a titolo di maggiorazione,
- il suddetto tasso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%),
- occorre utilizzare nel quadro B-C del Modello DM10/2, il codice CF11 avente significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006” indicando solo il numero dei lavoratori e il relativo importo dovuto, senza indicare alcun dato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
- Fondo di Tesoreria e Rivalutazione quote annuali di TFR
- L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che le quote annuali di TFR, con esclusione di quella maturata nell’anno, devono essere incrementate,
- al 31 dicembre di ogni anno,
- con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Come anticipato, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari a 3,036419%. Tale tasso, quindi, deve essere utilizzato anche per la rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria.
L’INPS ricorda che l’importo relativo alla rivalutazione, che grava sul Fondo Tesoreria, deve essere riportato, al lordo dell’imposta sostitutiva, nel flusso E-Mens, nell’elemento , presente in .
Misure compensative
In relazione alle misure compensative previste per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR
- a previdenza complementare ovvero
- al Fondo Tesoreria INPS,
per l’anno 2009, l’esonero dal versamento dei contributi è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,21%.
Si ricorda che l’esonero in questione si applica prioritariamente considerando nell’ordine, i contributi dovuti per
- assegni familiari,
- maternità e
- disoccupazione.
Qualora l’esonero non trovi capienza sui contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per singolo lavoratore, l’eccedenza può essere recuperata sugli altri contributi dovuti all’INPS con esclusione dei contributi TFR e addizionale DS.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro
- determinano la percentuale di esonero spettante in proporzione alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo Tesoreria,
- esponendola, sul quadro D del Modello DM10/2, con i codici
- TF13, nel caso di conferimento di TFR a previdenza complementare,
- TF14, nel caso di versamento al Fondo Tesoreria. Dott.ssa Monica Melani