Indici di subordinazione; occasionalità della prestazione e divisa obbligatoria
La fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 58/2009, riguarda il ricorso – rigettato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – presentato da un cameriere di un ristorante, il quale prestava il proprio lavoro occasionalmente e con discontinuità , al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni settimanali, per la reintegrazione ed il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo.
La Suprema Corte, con la suddetta pronuncia, ha stabilito che la scarsità e saltuarietà della prestazione da parte del lavoratore non esclude il vincolo di subordinazione, in quanto il rapporto di lavoro subordinato non presuppone tra i suoi indici caratteristici, che il lavoratore sia a completa disposizione del datore di lavoro.
Pertanto, la scarsità e l’occasionalità delle prestazioni effettuate da un cameriere di un ristorante, non qualifica il predetto lavoratore come autonomo.
Con la sentenza di cui si tratta, la Cassazione ha altresì affermato che l’obbligo di indossare una divisa come abbigliamento di lavoro costituisce un indice di subordinazione, escludendo l’autonomia del lavoratore.
Oltre al succitato nuovo requisito dell’uniformità dell’abbigliamento, la Corte di Cassazione ha indicato quali caratteristiche in forza delle quali inquadrare un rapporto di lavoro tra quello subordinato:
- l’assenza di rischi economici per il lavoratore;
- l’osservanza di un orario di lavoro;
- l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva, con particolare riguardo al coordinamento con l’attività degli altri lavoratori.
Infine, la Suprema Corte dichiara che non è possibile considerare quale lavoratore autonomo, un cameriere di un ristorante il quale non potrebbe fornire la sua prestazione senza coordinamento con i colleghi ed in assenza delle direttive del datore di lavoro, in merito ad esempio alla divisa, all’orario di lavoro od alla distribuzione dei tavoli.