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DETASSAZIONE NUOVI APPROFONDIMENTI

DETASSAZIONE NUOVI APPROFONDIMENTI

DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI: ULTERIORI CHIARIMENTI
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 49 dell’11 luglio 2008
DL n. 93 del 27 maggio 2008
All’indomani delle indicazioni contenute nella Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008 dall’Agenzia delle Entrate congiuntamente con il Welfare, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva per ferie, permessi e part-time.
In merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva, così come previsto dal DL n. 93/08, dopo le prime indicazioni fornite con la Circolare n. 49/08, l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con il Welfare, ha fornito ulteriori indicazioni con la Circolare n. 59/08
Tale nuova circolare offre diversi spunti di riflessione su diverse casistiche, tra le quali:
– ferie e permessi;
– lavoro part-time.
FERIE E PERMESSI
Come già  evidenziato in precedenza, in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva, accanto alle ipotesi già  espressamente indicate nella precedente Circolare n. 49/2008, si possono menzionare, sempre a titolo esemplificativo i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/08 precisa che:
“(..) il regime fiscale agevolato trova applicazione anche quando la liquidazione dei R.O.L. avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore.”
In altre parole, fermo restando l’applicazione della “detassazione” in caso di cessazione, quanto affermato dalla circolare in esame, sta a significare che ogni ipotesi di monetizzazione dei permessi ROL o delle ferie, può essere ricondotta ad imposta sostitutiva.
Relativamente ai permessi, ad esempio, si ricorda che, nella contrattazione collettiva, è frequente il caso in cui,
– alla mancata fruizione di tale diritto
– entro una certa data,
corrisponda una corrispettiva monetizzazione dello stesso, come ad esempio accade nel CCNL Terziario Confcommercio, per la monetizzazione dei permessi maturati al 31 dicembre e non goduti entro il 30 giugno successivo.
Anche in tal caso quindi alla monetizzazione dei permessi, oltre il limite di fruibilità  previsto contrattualmente, potrà  essere applicata l’imposta sostitutiva, ancorché in costanza di rapporto.
Inoltre, si ritiene interessante focalizzare l’attenzione sull’eventuale nesso tra la maturazione di permessi e di ferie e la relativa detassabilità  all’atto della monetizzazione; più precisamente si pone interesse sulla possibilità  di detassare:
– solo gli importi maturati e monetizzati dal 1° luglio 2008, seguendo quindi il principio di competenza ovvero
– tutti gli importi monetizzati dal luglio 2008, indipendentemente dal periodo nel quale sono stati maturati, seguendo cioè il principio di cassa.
A tal riguardo si ritiene che il principio da seguire sia quello “di cassa”, in analogia con quanto già  appurato relativamente ai premi di produzione; è opinione di chi scrive, dunque, che anche nel caso di monetizzazione di ferie e permessi, valga il momento in cui tali somme vengono erogate, piuttosto che il periodo in cui esse sono state maturate.
Gli istituti contrattuali delle ferie e dei permessi hanno infatti una natura “ultramensile”, la cui maturazione è svincolata da uno specifico evento quale invece risulta essere quello dell’effettiva prestazione di ore di straordinario in un determinato mese.
Mentre nel caso degli straordinari il principio di competenza va rispettato in quanto l’evento è strettamente riconducibile
– al mese in cui si verifica e conseguentemente
– al periodo di paga in cui deve essere erogato,
nel caso di ferie e permessi, l’eventuale monetizzazione non è più così strettamente correlata al momento della maturazione di tali istituti.
Nell’esempio prima evidenziato del contratto del Terziario Confcommercio infatti, ancorché la maturazione dei permessi avviene entro il 31 dicembre, l’eventuale monetizzazione avviene a distanza di mesi, entro cioè il 30 giugno dell’anno successivo.
In ultima analisi si tiene a precisare che tutto quanto finora detto relativamente ai permessi ROL, vale in ogni caso di monetizzazione di qualsiasi permesso retribuito previsto dalla contrattazione collettiva.
Infatti la stessa Circolare n. 59/08 dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito nomina “sempre a titolo esemplificativo, i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti.”
PART-TIME E PREMI
In relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, il Decreto legge n. 93/08, ha vincolato l’applicazione dell’imposta sostitutiva
– al lavoro supplementare e
– alle clausole elastiche,
solamente qualora tale tipologia di contratto subordinato, fosse stata stipulata o soggetta a trasformazione anteriormente alla data del 29 maggio 2008, giorno di entrata in vigore del Decreto legge in esame.
Di conseguenza, per i lavoratori che invece sono stati assunti o trasformati a tempo parziale dalla data del 29 maggio 2008, nessuna detassazione sarà  applicata agli importi di cui sopra, ma, al contrario, potranno essere “detassati” gli eventuali premi erogati dal 1° luglio 2008.
Infatti la Circolare n. 59/08 evidenzia come, relativamente all’esclusione dalla detassazione:
” (..) il riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 trova applicazione unicamente con riferimento alle ipotesi di cui alla lett. b) e non invece alle ipotesi di cui alle lett. a) e c) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2008.”
Si ricorda a riguardo che, all’articolo 2, comma 1, del DL n. 93/08:
– la lettera a) è relativa agli importi di straordinario;
– la lettera b) fa riferimento al lavoro supplementare e alle clausole elastiche, mentre
– la lettera c) si riferisce a somme erogate in relazione a incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività  e redditività  legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di una più chiara esposizione si riporta di seguito un esempio.
Esempio 1
Si ipotizzi un lavoratore tempo parziale
– assunto in data 1° agosto 2008, che
– nel mese di settembre compie 3 ore di lavoro supplementare e contemporaneamente
– percepisce un premio da articolo 2, comma 1 lettera c) del DL n. 93/08.
Poiché il lavoratore in esame è stato assunto in data successiva al 28 maggio 2008, le prestazioni di lavoro supplementare da lui effettuate nel mese di settembre non potranno essere assoggettate ad imposta sostitutiva, come già  recitava lo stesso articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legge in esame.
Relativamente alla corresponsione del premio, sempre nel mese di settembre, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/08, al paragrafo 5, indica che tale somma potrà  invece essere assoggettata ad imposta sostitutiva al 10%, sempre nel limite dei 3.000,00 euro al netto dei contributi dovuti.
DA FULL-TIME A PART-TIME DA LUGLIO 2008
Si ritiene utile affrontare anche il caso del lavoratore full-time che, in data successiva all’inizio dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ovvero successivamente alla data del 1° luglio 2008, viene trasformato a tempo parziale.
Ai fini della nostra trattazione, anche in questo caso si propone un esempio chiarificatore.
Esempio 2
Si ipotizzi un dipendente che
– da full-time, ricorrendone i requisiti,
– ha goduto della tassazione agevolata al 10% in quanto nel mese di luglio 2008 gli sono stati corrisposti importi detassabili, come ad esempio somme per prestazione di lavoro straordinario.
Si supponga che
– a decorrere dal mese di ottobre 2008,
– tale lavoratore venga trasformato a tempo parziale. Il DL n. 93/08 prevede che per tale tipologia di lavoratori trasformati successivamente alla data del 28 maggio 2008, non venga applicata l’imposta sostitutiva.
Da una rigida lettura della norma si dovrebbe arrivare alla conclusione che tale lavoratore, non debba essere beneficiario della più favorevole imposizione fiscale, nemmeno per gli importi relativi al periodo precedente alla sua trasformazione, in quanto, lo “status di part-time” si è comunque configurato successivamente alla data del 28 maggio 2008.
Si ritiene che lo straordinario compiuto, nel nostro esempio nel mese di luglio, vada comunque detassato, ancorché eventuali prestazioni di lavoro supplementare compiute successivamente alla data di trasformazione, non saranno invece assoggettabili ad imposta sostitutiva.
Infatti, il vincolo del 28 maggio 2008
– è stato appositamente introdotto dal Legislatore al fine di evitare comportamenti elusivi della norma e,
– nel caso prospettato è stata rispettata la “ratio” della norma stessa, in quanto il lavoro straordinario è comunque stato prestato da full-time, in un mese precedente la data di trasformazione a tempo parziale.

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