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Riposi per allattamento

Riposi per allattamento

RIPOSI PER ALLATTAMENTO UNISEX
Il diritto del papà a prescindere dall’impossibilità del coniuge

È incondizionato il diritto al padre di beneficiare dei riposi giornalieri (allattamento) anche nel caso in cui la madre sia casalinga. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 19605/2009, superando di fatto le indicazioni dell’Inps (circolare n. 112/2009) che avevano vincolato la fruizione dei permessi alla “oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato”.

I RIPOSI GIORNALIERI (COSIDDETTO ALLATTAMENTO).
Tra le tutele a favore della maternità, il T.u. (dlgs n. 151/2001) prevede i cosiddetti riposi giornalieri. In pratica, durante il primo anno di vita del bimbo (dopo, evidentemente, aver fruito del congedo di maternità) la lavoratrice dipendente madre ha diritto a fruire di riposi giornalieri retribuiti (Inps):
· Di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore quotidiane; le due ore possono essere fruite separatamente (ad esempio un’ora in entrata e una in uscita) o cumulate;
· Di un’ora al giorno se l’orario di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore.
Se il datore di lavoro mette a disposizione all’interno dell’azienda un asilo nido o un’altra
struttura idonea, i riposi giornalieri si riducono della metà.

Il T.u. stabilisce che i riposi giornalieri siano riconosciuti al padre, in alternativa alla madre, quando:
· I figli sono affidati al solo padre;
· La madre è deceduta o è gravemente malata;
· La madre non è lavoratrice dipendente, cioè è autonoma o libera professionista;
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e di congedo parentale della madre (si veda tabella). Le ore fruibili sono conteggiate sulla base dell’orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.

LA GIURISPRUDENZA.
Il T.u., come visto, non riconosce al padre il diritto ai riposi giornalieri nel caso in cui la moglie sia casalinga.
A tale carenza ha provveduto la giurisprudenza. Il Consiglio di stato, in particolare, con sentenza n. 4293/2008 ha stabilito che l’ipotesi contemplata dal T.u. (lettera c dell’articolo 40 del dlgs n. 151/2001 concernente i riposi giornalieri del padre nel caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”) deve ritenersi comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Sulla questione è intervenuto anche il ministero del lavoro (circolare B/2009) spiegando che la conclusione appare in sintonia con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (cassazione sentenza n. 20324/2005), in quanto impegnata in attività che comunque la distolgono dalla cura del neonato.

Pertanto, concludeva il ministero, l’interpretazione estensiva derivante dalla pronuncia del Consiglio di stato risulta maggiormente aderente alla ratio legis, volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito.

LE ISTRUZIONI (I VINCOLI) DELL’INPS.
Sulla novità introdotta dalla sentenza del Consiglio di stato, l’Inps è intervenuto con la circolare n. 112/2009 per dettare le istruzioni operative ai fini delle richieste del beneficio di allattamento.
In quella nota, l’istituto spiega che l’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti, anche in altri casi di “oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato”, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, precisava l’Inps, “in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate”, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Pertanto, concludeva l’ente di previdenza, analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). E che, in caso di parto plurimo, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto.
IL DIRITTO E’ SENZA CONDIZIONI.
Il ministero del lavoro non ha condiviso il fatto che l’Inps (con la citata circolare n. 112/2009) abbia condizionato la fruizione dei riposi da parte del padre a una serie di limiti (“oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato”, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi) e oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corso e concorsi, e simili). Pertanto, con una nuova nota (protocollo n. 19605 del 16 novembre 2009) è ritornato sulla questione per meglio chiarire quanto esplicitato nella precedente lettera circolare B/2009 alla luce della ratio sottesa alla sentenza del Consiglio di stato.
Come si legge nella sentenza, spiega il ministero, la ratio dell’articolo 40, lettera c) del T.u. maternità (dlgs n. 151/2001) è quella di beneficiare il padre dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre “non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Tale ultima affermazione, secondo il ministero del lavoro, non sembra avere lo scopo di porre dei limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio, ma solo quella di esplicitare l’intenzione del legislatore. Ed aggiunge: coerentemente alle finalità di favor per il ruolo genitoriale ribadite dalla sentenza, per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l’Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l’intervento del padre; né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino. In conclusione, il ministero precisa che la richiesta dell’Inps di produrre, nelle sole ipotesi di madre casalinga, documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna diposizione normativa in tal senso.
Peraltro, aggiunge il ministero, neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità (ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione) per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti).

I RIPOSI GIORNALIERI NEI PARTI PLURIMI
MADRE PADRE
Orario di lavoro Permessi Almeno 6 ore Meno di 6 ore

Almeno 6 ore giornaliere

4 ore 0 ore 0 ore
3 ore 1 ora 1 ora
2 ore 2 ore 2 ore
1 ora 3 ore 3 ore
0 ore 4 ore 4 ore
In astensione facoltativa o obbligatoria 2 ore 1 ora

Meno di 6 ore giornaliere

2 ore 0 ore 0 ore
1 ora 2 ore 1 ora
0 ore 4 ore 2 ore
In astensione facoltativa o obbligatoria 2 ore 1 ora

Tutele anche per le nascite già avvenute
L’estensione del diritto ai riposi al padre nel caso della moglie casalinga è immediatamente operativo anche per le situazioni in essere. Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri, qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente può beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente godute.
Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di

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