ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Sentenza della Consulta 187 del 28/05/2010

Sentenza della Consulta 187 del 28/05/2010

SENTENZA DELLA CONSULTA 187 DEL 28/05/2010
Extra Ue invalidi, assegno facile

Con la sentenza n. 187 del 28.05.2010, i giudici della Consulta hanno dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 80, comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nello stato dell’assegno mensile di invalidità, di cui all’art. 13 della legge 118/1971.
Dopo aver premesso che al legislatore italiano è consentito “subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello stato ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata”, la Corte aggiunge che una volta che il diritto al soggiorno non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri limitando il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. E di diritto fondamentale si tratta in questo caso, per i giudici della Consulta.
Ripercorrendo i requisiti per la concessione dell’assegno (riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi, impossibilità di essere collocati al lavoro, condizioni economiche disagiate), la Corte giunge a riconoscere che si tratta di una “erogazione destinata non già a integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurare la sopravvivenza”.
Un istituto, quindi che “si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali” che la Consulta “ha additato come parametro ineludibile di uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato”.
Non è necessario per il cittadino straniero avere la carta di soggiorno per poter ottenere l’assegno di invalidità. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la finalità del trattamento assistenziale è quello di garantire il “sostentamento” del soggetto, sia esso italiano o straniero, e quindi vincolare la fruizione dell’assegno alla permanenza in Italia da almeno cinque anni rappresenta una discriminazione in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

DOTT.SSA MONICA MELANI

Comments are closed.