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Occhi e pelle protetti. In azienda

Occhi e pelle protetti. In azienda

OCCHI E PELLE PROTETTI. IN AZIENDA
Dal 26/4 valutazione dei rischi per l’uso di pc e fotocopiatrici

È sufficiente utilizzare il pc o una fotocopiatrice (quale ufficio oggi è sprovvisto di computer?) per far scattare l’applicazione delle norme sulla sicurezza contro le radiazioni ottiche artificiali (le Roa). Norme entrate in vigore dal 26 aprile e previste dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), con particolare attenzione per i rischi dovuti agli effetti nocivi su occhi e pelle. Da tale data, quindi, la valutazione dei rischi deve comprendere anche il rischio Roa.

LE PROCEDURE DA ADOTTARE.
Il T.u. prevede, tra l’altro, specifiche disposizioni finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali, stabilendo appunto prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro e con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Relativamente agli adempimenti e alle procedure da attuare, il T.u. stabilisce che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi (si veda box pagina), valuti e, quando necessario, proceda a misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia da seguire nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (Iec), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (Cie) e del Comitato europeo di formazione (Cen) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le buone prassi individuate ed emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, le linee guida nazionali o quelle internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione deve tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
Nel dettaglio delle operazioni, il T.u. stabilisce che il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) Il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) I valori limite di esposizione;
c) Qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dai lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) Qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) Qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) La disponibilità di azioni si risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) Per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) Sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
j) Una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma Iec e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
k) Le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

LE MISURE DI PREVENZIONE.
Conseguenza della procedura di valutazione dei rischi è la previsione di misure di prevenzione. Tali misure, stabilisce il T.u., il datore di lavoro deve precisarle nel documento di valutazione rischi. In particolare, il T.u. prescrive che, quando la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro deve definire e attuare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative destinate a evitare che l’esposizione superi i valori limite. In questa operazione, la quale peraltro deve essere adattata alle esigenze del lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, il lavoro deve tenere conto:
a) Di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) Della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) Delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) Degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) Della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) Della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
g) Della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuali;
h) Delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature;

Inoltre, se dalla valutazione dei rischi emergono luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione, questi devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Le stesse aree, inoltre devono essere identificate e l’accesso alle stesse limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

DOTT.SSA MONICA MELANI

TRATTO DA “ITALIA OGGI” DEL 24 MAGGIO 2010
AUTORE: DANIELE CIRIOLI

L’ABBECEDARIO
Radiazioni ottiche Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000nm) e IRC (3000 nm-1 mm).
Laser
(amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazioni)
Qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata
Radiazione laser Radiazione ottica prodotta da un laser (1)
Radiazione non coerente Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser (2)
Valori limite di esposizione Limite di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti
Irradianza (E) o densità di potenza La potenza radiante incidente per unità di area su superficie espressa in watt su metro quadrato (W m2)
Esposizione radiante (H) Integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2)
Radianza (L) Il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1)
Livello La combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVII, parte II, del Tu sicurezza
2. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVII, parte I, del Tu sicurezza

ESONERO CON GIUSTIFICA SE IL RISCHIO E’ BASSO
Le disposizioni entrate in vigore il 26 aprile sono, in particolare, quelle del Capo V del Titolo VIII del T.u. sicurezza (agenti fisici). La prima conseguenza è che, da tale data, la valutazione dei rischi deve ricomprendere anche le Roa, le radiazioni ottiche artificiali (e non quelle naturali). Infatti il Tu prevede che, nell’ambito della generale valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuti anche tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, in maniera tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. La valutazione rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici va programmata ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi deve poi essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Nella valutazione rischi Roa, ancora, il datore di lavoro deve precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. Infine, tale valutazione dei rischi Roa deve essere riportata sul documento di valutazione e può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

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