Rinnovo contratto commercio
Milano,3 Marzo 2011
CIRCOLARE DEL CENTRO STUDI
RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO
Oggetto: Rinnovo contrattuale
E’ stato firmato, il 26 febbraio 2011, l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del terziario, distribuzione e servizi nel settore del commercio. Il contratto entrerà in vigore retroattivamente dal primo gennaio 2011 e avrà durata triennale, rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 2013, regolando la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
– dettaglio/ingrosso tradizionale;
– distribuzione moderna e organizzata;
– importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
– ausiliari del commercio con l’estero
Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
– ICT;
– servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
– ausiliari dei servizi.
L’accordo sul rinnovo è stato raggiunto dopo 6 – 7 mesi di trattative, iniziate nel luglio del 2010.
La CONFCOMMERCIO, le organizzazioni Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo, mentre la Cigl non ha sottoscritto l’ipotesi d’ accordo.
E’ previsto un aumento di 86 euro mensili, riparametrato al 4 livello, calcolato sulla base dell’indice Ipca, con un aumento lordo complessivo nel triennio 2011-2013 pari a 1800,00 euro.
Il secondo livello è stato profondamente rinnovato per incidere più efficacemente sui temi legati alla produttività, all’organizzazione del lavoro e al servizio al cliente.
Viene inoltre prevista l’erogazione con la retribuzione del mese di novembre 2013 dell’elemento di garanzia pari a 100,00 euro per le aziende fino a 10 dipendenti ed a euro 125,00 per le aziende con più di 10 dipendenti.
I punti di grande rilevanza dell’accordo che tutelano e migliorano le condizioni dei lavoratori sono:
– l’equiparazione dell’assistenza sanitaria integrativa anche per i part-time come per il full- time;
– lo sviluppo del sistema della bilateralità del settore;
– il recepimento delle norme previste dal collegato lavoro con particolare riferimento alla conciliazione ed all’arbitrato, alla clausola compromissoria e alla certificazione dei contratti di lavoro;
– l’allungamento di 60 giorni oltre ai 180 già previsti dal precedente contratto per i calcolo delle indennità di malattia per gravi patologie, intervenendo cosi sull’assenteismo per malattia.
– l’aumento delle indennità di funzione previste per i quadri;
– l’aumento dell’importo dell’assicurazione per l’invalidità permanente o caso morte prevista per gli operatori di vendita, come per esempio i viaggiatori e i piazzisti dipendenti delle aziende.
Riportiamo, la tabella degli elementi contrattuali, valida dal 1 Gennaio 2011.
LIV. | MINIMO 1.1.2011 | MINIMO 1.9.2011 | MINIMO 1.4.2012 | MINIMO 1.10.2012 | |
Q | 1617,12 | 1639,69 | 1665,73 | 1693,51 | |
1 | 1456,71 | 1477,04 | 1500,5 | 1525,52 | |
2 | 1260,05 | 1277,64 | 1297,93 | 1319,57 | |
3 | 1077 | 1092,03 | 1109,37 | 1127,87 | |
4 | 931,46 | 944,46 | 959,46 | 975,46 | |
5 | 841,53 | 853,28 | 866,83 | 881,28 | |
6 | 755,51 | 766,05 | 778,22 | 791,2 | |
7 | 646,83 | 655,86 | 666,28 | 677,38 | |
VAV.Pp 1 cat | 879,27 | 891,55 | 905,71 | 920,81 | |
VAV.Pp 2 cat | 736,58 | 746,88 | 758,76 | 771,44 | |