Rinnovo contrattuale: Terziario-Confcommercio
RINNOVO CONTRATTUALE:
TERZIARIO – CONFCOMMERCIO
PREMESSA
Abbiamo già inviato diverse circolari sull’argomento: di seguito approfondiamo le novità più importanti.
Trascureremo la parte retributiva di cui abbiamo già parlato diffusamente in altre circolari e tratteremo solo alcuni aspetti normativi.
BILATERALITÁ – ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
Le previsioni in tema di bilateralità e welfare contrattuale sono parte integrante del trattamento economico/normativodel CCNL e, quindi, va applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Per quanto riguarda poi il finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dal mese successivo (1° marzo 2011)alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo di rinnovo, l’elemento distinto della retribuzione (monetizzazione della mancata adesione all’Ente bilaterale) non assorbibileè calcolato sullo 0,30%di paga base e contingenzacorrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL).
AUMENTI DI PRODUTTIVITÁ
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
Qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
MALATTIA: TRATTAMENTO ECONOMICO
Le novità in tema di trattamento economico di malattia sono particolarmente importanti e ne raccomandiamo la lettura.
Infatti, allo scopo di prevenire situazioni di abuso, viene stabilito che,
– Al 100% per i primi due eventi di malattia
– Al 50% per il terzo e quarto evento,
– Mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.
Sono esclusi dall’applicazione della suddetta disciplina gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
È stato altresì convenuto, in attuazione dell’articolo 20 del DL n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 (disposizioni in materia contributiva), la possibilità per i datori di lavoro di avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dall’articolo 176 del CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.
Confcommercio (Comunicato n. 8 del 3 marzo 2011) ha rilevato che si tratta di una previsione che necessita, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte dell’INPS.
Inoltre, viene affidato ad un’apposita Commissione il compito di valutare ulteriori facoltàconnesse all’esonero dal pagamento del contributo all’INPS, che dovrà essere terminato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo (26 febbraio 2011).
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA (ART 181 CCNL)
Il nuovo articolo 181bis, fatte salve le disposizioni in tema di aspettativa non retribuita per malattia (art. 181 del CCNL), per i lavoratori affetti da patologie gravi che comportino terapie salvavita (art. 181, comma 3 del CCNL), i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 dell’art. 181 del CCNL saranno indennizzati nella misura prevista dall’articolo 176, lettera b), n. 3 del CCNL (100% per i giorni dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera).
PERMESSI RETRIBUITI
Il mio personale commento è che una innovazione di questo tipo non accontenterà nessuno e creerà una grande complicazione a livello di elaborazione delle paghe e contributi.
L’accordo prevede un’introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all’anzianità di servizio. A tale proposito, a prescindere dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo (26 febbraio 2011), fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore (art. 146, comma 1, del CCNL), le ulteriori ore di permesso (art. 146, commi 3 e 4, del CCNL) saranno riconosciute in misura pari al:
In sintesi per gli assunti dal 26 febbraio 2011:
Aziende | Anzianità di servizio | ||
Da 0 a 2 anni | Oltre i 2 fino a i 4 anni | Oltre i 4 anni | |
Fino a 15 dip. | 32 | 32+28 | 32+56 |
Oltre 15 dip. | 32 | 32+36 | 32+72 |
In caso ditrasformazionein contratto indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinatoe contratti di inserimento, il computodei 48 mesidi cui sopra decorrerà dalla datadella prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.
CASSA SANITARIA QU.A.S.
Relativamente alla Cassa assistenza sanitaria Quadri, Qu.A.S., le Parti stipulanti hanno convenuto, a decorrere dal 1° giugno 2011, la seguente contribuzione annua:
Dal mese successivo (1° marzo 2011) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, l’azienda deve alternativamente:
FONDO EST
Dal 1° gennaio 2014il contributoa carico aziendaper i lavoratori a tempo parzialesarà equiparatoa quello previsto per il personale assunto a tempo pieno(attualmente pari ad euro 10,00).
Il contributo a carico del lavoratore viene incrementatodi:
Dal mese successivo (1° marzo 2011)alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissionedel versamentodelle suddette quote, l’aziendadeve alternativamente:
Dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo (26 febbraio 2011) la quota una tantum, pari ad euro 30,00per ciascun lavoratore iscritto sarà dovuta esclusivamente dalle aziendeche per la prima voltaiscrivano i propri lavoratori al Fondo.
CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “SANIMPRESA” PER ROMA E PROVINCIA
Dal mese successivo (1° marzo 2011) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissionedel versamentodi quanto dovuto alla Cassa di Assistenza “Sanimpresa”, costituita per Roma e provincia in applicazione delle previsioni in tema di contrattazione di secondo livello territoriale (art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL 20 settembre 1999), l’azienda deve alternativamente:
PERIODO DI PROVA
A decorrere dal 1° marzo 2011 il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Durata |
Quadri e I | 6 mesi |
II e III | 60 giorni |
IV e V | 60 giorni |
VI e VII | 45 giorni |