ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Oggetto: il Bonus bebè ai nastri di partenza

Oggetto: il Bonus bebè ai nastri di partenza

Lo scorso 16 maggio l’Inps ha pubblicato il bando per l’accreditamento degli asili nido (che devono rispettare determinati requisiti, quali quelli di regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa, in termini di sicurezza sul lavoro e di normative antincendio), con scadrà il 5 luglio prossimo, ai fini della redazione di un elenco annuale di strutture abilitate, alle quali le madri lavoratrici potranno (facoltativamente) affidare il neonato ed ottenere il pagamento del servizio tramite la  rinuncia e conversione del congedo parentale in contributo economico da parte dell’istituto (c.d. “Bonus bebè”). Il contributo, introdotto in via sperimentale per il periodo 2013/2015 dalla Riforma Fornero(legge n. 92/2012), rappresenta un’importante alternativa al congedo parentale, da utilizzare entro 11 mesi dal termine del congedo di maternità per l’acquisto di  servizi di baby-sitting oppure un  contributo per pagare gli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l’infanzia.

Il bonus in oggetto si può ottenere dietro presentazione di domanda telematica all’istituto, che redigerà una  graduatoria tenendo conto tra l’altro dell’Isee come criterio prioritario, e verrà erogato per un massimo di sei mesi (tre per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata), per un importo pari a 300 euro.Segnaliamo, inoltre, come il contributo sia liquidato direttamente dall’Inps per il pagamento dei servizi degli asili nido accreditati, mentre per i servizi di babysitting è prevista l’erogazione di voucher lavoro.

Oggetto: scatta l’ora della PEC

Oggetto: scatta l’ora della PEC

Come per società e professionisti, con l’art. 5 del decreto legge n. 179/2012 è stato esteso l’obbligo di dotarsi di una  casella di posta elettronica
certificata (PEC) anche per le  imprese individuali già iscritte al registro delle imprese, attraverso la comunicazione del proprio indirizzo, utilizzando il servizio online “Pratica Semplice” del sito www.registroimprese.it, entro il prossimo 30 giugno. La PEC è un sistema di posta elettronica che consente lo scambio di messaggi e documenti con la massima sicurezza e con il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Queste garanzie rendono la posta elettronica certificata una valida alternativa alla sede legale per le notifiche, tanto che la Pubblica Amministrazione, nel tempo, la adotterà in misura sempre crescente. La certificazione dell’invio e della ricezione dei documenti è a tutti gli effetti una  prova legale dell’avvenuta spedizione, ovvero una garanzia per il mittente e per il  destinatario.
Segnaliamo come  sia necessario assolvere questo adempimento  tassativamente entro il termine comunicato, pena la sospensione di 45
giorni di qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro imprese e al repertorio economico amministrativo se, nella visura  camerale non è presente l’indirizzo PEC; trascorso tale periodo di tempo,se non si sarà provveduto al reinvio della pratica con l’aggiunta del quadro PEC
o, in alternativa, all’invio di una nuova comunicazione con la sola specifica della PEC, la pratica si intenderà a tutti gli effetti non inviata. Per attivare una casella di posta elettronica certificata occorre rivolgersi ad un  gestore autorizzato dalla normativa di riferimento e regolarmente  iscritto  nell’apposito  elenco  pubblico  consultabile  online  all’indirizzo www.digitpa.gov.it. Attivata la casella, occorrerà iscrivere il proprio indirizzo di posta al registro delle imprese come indicato nel paragrafo precedente.
Ricordiamo che questo servizio gratuito è riservato al titolare di impresa individuale in possesso di apposito dispositivo di firma digitale, che trasmetterà il proprio codice fiscale (che deve coincidere con quello dell’impresa).

Oggetto: doppio contributo per due attività

Oggetto: doppio contributo per due attività

Con la circolare n. 78/2013 l’Inps precisa come la validità del principio di attività prevalente (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996) sia ammissibile solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti e, di conseguenza, non trovi applicazione qualora un’attività preveda l’iscrizione alla  gestione separata, comportando così l’obbligo di doppia contribuzione.

La questione, largamente dibattuta ed oggetto di numerosi casi di giurisprudenza, riguarda in sostanza quei lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente due attività: una soggetta alla gestione separata e un’altra alla gestione artigiani e commercianti. L’esempio emblematico è stato quello dei soci di società ai quali l’Inps ha sempre chiesto due contributi: come commercianti e come amministratori (gestione separata). I soci hanno sempre sostenuto di dover pagare un solo contributo, invocando il “principio dell’attività prevalente” sopra menzionato; l’istituto ha dapprima rigettato questa tesi, che successivamente è stata accolta dalla Cassazione a sezioni unite (sent. n. 3240/2010). È poi intervenuto il legislatore che, con l’art. 12 comma 11 del Dl n. 78/2010, ha interpretato la norma imponendo la tesi dell’Inps. Infine, la Cassazione (sent. n. 17074/2011 e 17076/2011) è ritornata sulla questione ed ha confermato l’indirizzo a favore dell’Inps.

L’Inps chiarisce la propria posizione ricordando come il principio dell’attività prevalente valga  esclusivamente in relazione agli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e validità dello stesso sia  retroattiva, trovando applicazione ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione. Dunque,deve versare due contributi: per far scattare l’obbligo d’iscrizione  alla gestione commercianti basta la  ricorrenza dei caratteri di “abitualità” e “professionalità”  dell’attività lavorativa, a prescindere dal requisito della prevalenza.

Ancora, segnaliamo che i contrastati orientamenti giurisprudenziali, infine, hanno indotto l’Inps a optare per una  riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. In particolare, si applica ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, ad eccezione delle fattispecie già definite, quali sentenze passate in giudicato o pagamenti effettuati senza riserva di ripetizione.

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Milano, 21/05/2013

                                                                                                            Spett. le CLIENTELA

Oggetto: al via le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza.

Dal 22 maggio al 30 giugno i medici competenti, secondo il disposto dell’art.40 del T.u. Sicurezza, saranno tenuti a provvedere alla trasmissione delle comunicazioni al SSN dei contenuti delle cartelle sanitarie rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro (nell’ambito della sorveglianza sanitaria) per l’anno 2012, ovvero i dati individuati dal Dm 9 luglio 2012. Durante questo intervallo temporale, definito “transitorio”, è da intendersi  sospesa la sanzione per mancata comunicazione (a carico del medico e di importo variabile da 1.000 a 4.000 euro), per far fronte alle eventuali difficoltà operative e di funzionalità, legate, precisa il Ministero del Lavoro, alla predisposizione di una procedura telematica dedicata, volta a favorire e semplificare l’adempimento, in collaborazione con l’Inail.  Segnaliamo, infine, che sarà possibile registrarsi sul portale Inail, per l’inserimento e l’invio dei dati, a partire dal 22 maggio (e reperire il manuale d’uso dell’applicativo web), mentre  la trasmissione  online delle informazioni da parte dei medici potrà partire dal 31 maggio. Al 30 giugno è fissato il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all’anno 2012.

 

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso,

porgiamo distinti saluti.

 Dott.ssa Monica Melani

Oggetto: flussi stagionali 2013

Oggetto: flussi stagionali 2013

Spett. le Clientela,

è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto del Governo sullaè imminente la pubblicazione in G.U. del decreto del Governo sulla  programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno in corso. L’Esecutivo prevede l’ammissione
nel territorio italiano di complessive 30.000 unità, che il Ministero del Lavoro dovrà ripartire tra le regioni e le province autonome.
Sempre l’art. 1 del Dpcm 15/02/2013 elenca nel dettaglio i Paesi di provenienza dei lavoratori stagionali ammessi e, al terzo comma, precisa come una quota pari a 5.000 unità del totale previsto venga riservata ai lavoratori non comunitari che abbiano già prestato lavoro subordinato stagionale nel territorio italiano per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale allo Sportello Unico per l’immigrazione.

 

Dpcm 15-02-2013 – Flussi stagionali 2013

Oggetto: co.co.co. senza progetto per i call center

Oggetto: co.co.co. senza progetto per i call center

Spett. le Clientela,
con l’art. 24-bis del Dl. 83/2012 è stato disciplinato l’istituto del  lavoro a progetto nei call center. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce come sia possibile derogare alla stipulazione di co.co.pro senza progetto per i call center che svolgano attività  outbound, ovvero, citando testualmente la definizione dell’attività fornita dal Ministero del Lavoro, “il contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizi riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare la paga minima prevista da Ccnl. La circolare ministeriale n. 14/2013 precisa infatti che, nei casi di collaborazione con corrispettivi inferiori ai minimi da contrattazione collettiva, scatterà la  sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato (anziché il recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi indadeguati). Per i call center che effettuino attività  inbound e
outbound con almeno 20 addetti (limite da calcolare computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) intenzionati a  delocalizzare l’attività all’estero, è previsto l’obbligo di comunicazione al Ministero (e all’Autorità garante per la protezione dei dati personali) con almeno 120 giorni d’anticipo.

Oggetto: incentivi alle imprese primavera 2013

Oggetto: incentivi alle imprese primavera 2013

Spett. le Clientela,
sono in arrivo oltre un miliardo di euro di investimenti a sostegno delle attività produttive, ricerca e sviluppo e internazionalizzazione. L’agevolazione più consistente è quella del Fondo per la crescita sostenibile – istituito con riferimento al Dl n. 83/2012 e seguente legge n. 134/2012 – grazie al quale le imprese potranno partecipare ai bandi emanati dal Ministero per lo Sviluppo Economico ed ottenere risorse per il finanziamento (agevolato) di progetti in quattro ambiti principali:

1. r&s in settori tecnologici chiave (ad esempio Ict, nanotecnologie, biotecnologie) e verso gli obiettivi del Programma quadro della
Commissione Europea “Orizzonte 2020”, per la collaborazione internazionale;

2. investimenti produttivi per i comparti che necessitano di recuperare competitività, la riqualificazione di aree di crisi e il potenziamento produttivo mirato al rilancio delle zone in ritardo di sviluppo (es. Mezzogiorno), con l’intento di massimizzare l’impatto occupazionale e
minimizzare quello ambientale;

3. spinta all’internazionalizzazione, favorendo la collaborazione tra reti di imprese (specialmente tra quelle ad elevato contenuto tecnologico)
volta a sviluppare la presenza sui mercati esteri, sulle piazze di scambio virtuali e la promozione del “Made in Italy”;

4. progetti speciali per la  riqualificazione competitiva di aree tecnologiche-produttive di interesse strategico, realizzati anche
attraverso interventi di semplificazione normativa, pianificazione analitica ed interventi infrastrutturali. Anche il Miur promuove, a sua volta, un bando (pubblicato il 13/03/2013 col D.D. 436) per complessivi trenta milioni di euro destinati alle pmi di Campania,  Calabria, Puglia e Sicilia (c.d. regioni della Convergenza) di recente costituzione (start up entro i 6 anni di vita) che attivino progetti di  r&s in  collaborazione con le Università  ed altri  centri di ricerca, anche pubblici. Il Ministero, il cui contributo sarà pari al 50% delle spese di ricerca  industriale e al 25% di quelle di sviluppo sperimentale (destinato ad aumentare per imprese piccole e micro) individua quattro principali ambiti di intervento,  ovvero:

1. “Big data”, per lo sviluppo di nuovi metodi e tecnologie per gestire e valorizzare basi di dati caratterizzate da grande volume, varietà e  velocità, nei settori di comunicazione, salute, energia, mobilità, turismo e politiche pubbliche;

2. “Cultura a impatto aumentato” per l’utilizzo di nuove modalità di  produzione, distribuzione e fruizione del patrimonio culturale, anche
attraverso la combinazione di tecnologie digitali;

3. “Social innovation cluster”, vale a dire aggregazioni di competenze interdisciplinari (imprese, atenei, enti di ricerca), capacità innovative e  di imprenditorialità emergente per rispondere alla domanda di innovazione e al soddisfacimento di bisogni emergenti;

4. “Contamination labs”, dedicato in via esclusiva alle Università del  Sud, per promuovere – attraverso luoghi di incontro – la cultura  imprenditoriale e dell’innovazione tra studenti di differenti discipline.

Per la  presentazione delle domande, da effettuare esclusivamente attraverso il servizio telematico Sirio, c’è tempo fino alle ore 17 del 10/05/2013.

Infine, segnaliamo come dallo scorso mese di marzo siano state attivate due nuove sezioni speciali del Fondo di garanzia a favore delle pmi, dedicate in via esclusiva all’imprenditoria femminile (fino a 300 milioni di credito garantito, con una percentuale riservata alle start up “rosa”) ed ai progetti di internazionalizzazione, attraverso finanziamenti da 18 a 60 mesi per le  aziende che esportano all’estero con sede nei territori di competenza delle Camere di commercio aderenti al protocollo indicato dal MedioCredito Centrale  nella circolare n. 640/2013.

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Spett. le Clientela,

con la recentissima circolare n. 15 del 03/04/2013, il Ministero del Lavoro riprende e specifica nel dettaglio le modalità di definizione della retribuzione di produttività per l’accesso alla tassazione agevolata del 10% indicate nel Dpcm del 22/01/2013, già oggetto di una nostra precedente circolare.

Il decreto sopracitato individua due vie per la determinazione della retribuzione di produttività, in termini di:

1. quantità, ovvero fondata su indicatori variabili (es. evoluzione fatturato, soddisfazione del cliente, diminuzione di costi a seguito  dell’introduzione di nuove tecnologie, premi, ecc.) secondo l’andamento aziendale e valorizzati distintamente all’interno della contrattazione, in ottica di efficientamento delle performance d’impresa;

2. flessibilità, attraverso l’adozione di misure nelle quattro aree previste dal decreto ministeriale (orari, gestione ferie/permessi, duttilità a livello
di mansioni/fungibilità e implementazione di nuove tecnologie informatiche), non direttamente misurabile in modo “puntuale” ma dal
demandata alla contrattazione collettiva (es. recepimento alla semplice attivazione dell’accordo di flessibilità).

Il Ministero precisa che dette modalità sono da intendersi come  alternative ma cumulabili tra loro, poiché il tetto massimo del bonus in oggetto – fissato in 2.500 euro – può essere raggiunto anche con la somma di premi derivanti da entrambi i punti indicati nel paragrafo precedente. Inoltre, puntualizza come l’incentivo si applichi alle voci retributive erogate nel 2013 non prima della decorrenza dell’accordo di riferimento (il decreto ministeriale prevede che l’accordo sia depositato alla D.T.L. competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione insieme all’autodichiarazione di conformità alla disciplina).
Cari Clienti, sostanzialmente i premi di risultato ed i premi di produttività sanciti da accordi di 2° livello regolarmente depositati in D.P.L. sono detassabili da subito, mentre la circolare n. 15 non chiarisce ancora se gli straordinari, le maggiorazioni turno, ecc.
possano essere detassati; su questo punto, pertanto, dobbiamo rimanere fermi, per evitare pasticci.

Oggetto: mobilità senza incentivi.

Oggetto: mobilità senza incentivi.

Spett. le Clientela,
in via cautelativa l’Inps, con il messaggio n. 4679/2013, anticipa al 31/12/2012 il termine  delle agevolaz ioni contributive per i rapporti
avviati con i lavoratori in mobilità, ponendosi in attesa di delucidazioni ministeriali sulla mancata proroga nella Legge di Stabilità 2013
dell’iscriz ione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle az iende sotto i 15 dipendenti (che,  peraltro, alcuni centri per l’impiego tuttora iscrivono con riserva), c.d. “piccola mobilità”, e le relative agevolazioni connesse in caso di nuove assunzioni.

Ricordiamo come il Ministro Fornero abbia annunciato il mese scorso il varo di un decreto ad hoc per questa fattispecie, con un incentivo all’assunz ione dei lavoratori della piccola mobilità pari a 190 euro mensili, corrisposti per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o 6 mesi in caso di rapporto a tempo determinato, di lavoratori licenziati a seguito di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, o con procedimento collettivo.

Ad ogni modo, i benefici fiscali non vengono negati, ma “segnalati” per poter essere, eventualmente, “ripresi” dall’Istituto in seguito al
chiarimento atteso da parte del Ministero del Lavoro. Resta inteso che per tutti i rapporti instaurati nel 2012 – e relative trasformazioni a tempo indeterminato di coloro i quali risultassero iscritti nelle liste di mobilità – sarà comunque possibile continuare a fruire delle agevolazioni fino a scadenza.

La posizione idea le per le aziende – a nostro giudiz io – sarebbe que lla di versare la contribuz ione piena per i nuovi assunti in attesa degli sviluppi futuri, anche se appare chiaro come l’eventuale eliminazione dei benefici contributivi in oggetto possa avere ripercussioni concrete sui bilanci previsionali delle imprese che avessero pianificato assunzioni contando anche  sulla disponibilità degli incentivi.

 

Msg_INPS_4679_2013

Oggetto: novità modello 730/2013

Oggetto: novità modello 730/2013

Spett. le Clientela,

con il recente provvedimento del 04/03/2013, l’Agenzia delle Entrate ha apportato importanti modifiche ad alcuni quadri del modello 730/2013,
redditi 2012, formali e sostanziali. Vediamole nel dettaglio:
 nel quadro D “Altri redditi”
 Nel quadro E “Oneri e spese”

il rigo D3 assume la denominazione “Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo”;

il rigo D5, invece, “Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”.

al  rigo E21 viene introdotta la colonna 1  “Cssn – Rc veicoli”, dove indicare i contributi sanitari obbligatori versati col premio di  assicurazione Rc auto, portati in deduzione nella misura eccedente 40 euro;

al rigo E24 “Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose” è possibile anche dedurre le donazioni (massimo 1.032,91 euro per  Ente) per la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù  Cristo dei Santi degli ultimi giorni e la Chiesa Apostolica in Italia;

la Sezione III, in ossequio all’art. 11 Dl n. 83/2012, prevede per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013 relative a
ciascuna UI residenziale e relative pertinenze (in 10 annualità di pari importo a partire dall’anno di sostenimento), l’innalzamento  della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% ed il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (rispetto  ai 48.000 euro precedenti);

la  Sezione III A, rinominata “Spese per le quali spetta la detrazione del 36 o 41 o 50%” (comprese ricostruzione/ripristino o per gli interventi di  risparmio energetico viene estesa la a seguito di eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza), prevede (anche qui per importi in 10 quote annuali) l’inserimento nella colonna 2 “Periodo 2006/2012” del codice:

1. per le spese relative a fatture del periodo 01/01-30/09/2006, per le quali spetta la detrazione al 41%,

2. per le spese relative a fatture antecedenti il 01/06/2006 o dei periodi 01/10-31/12/2006 e 01/01-25/06/2012, per le quali spetta la detrazione al 36%,

3. per le spese relative a fatture  del periodo 26/06-31/12/2012; detrazione del 55% anche alla sostituzione di scaldabagni  tradizionali con nuovi dispositivi a pompa di calore.

 Nel quadro F “Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati”  al  rigo F3 sono aggiunte la colonna 5  “Cedolare secca”, dove

o Le esenzioni non collegate al reddito imponibile e ulteriori indicare l’eventuale credito relativo (indicato al rigo RX16 col. 4 del  mod. Unico 2012, al punto 39 del mod. Cud 2013 se non conguagliato o al rigo 164 del mod. 730-3/2012 nel caso in cui il  credito utilizzato in compensazione con F24 per il pagamento dell’Imu non sia stato del tutto utilizzato) e la colonna 6 “Di cui già compensata in F24”, ove indicare, appunto, l’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata col modello di pagamento unificato. agevolazioni, da indicare nella Sezione VI ai righi F7 (2012) e F8(2013), devono essere indicate nella colonna 2 di ciascuno con il codice

1. per le esenzioni non collegate al reddito imponibile,

2. per le altre agevolazioni.

 L’8 per mille è destinabile anche alle istituzioni indicate sopra in riferimento al rigo E24.  Nel modello 730-3, ovvero “Prospetto di liquidazione”

o è stato eliminato il rigo 12, riguardante la deduzione per la prima

o è stato inserito il rigo 147 per i redditi fondiari non imponibili ai

o è stato inserito il rigo 148 per il reddito dell’abitazione principale abitazione, fini Irpef, e relative pertinenze (irrilevante a fini previdenziali e assistenziali).