ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Oggetto: predisposizione ed invii telematici modelli 770/13 semplificato ed ordinario.

Oggetto: predisposizione ed invii telematici modelli 770/13 semplificato ed ordinario.

Spett. le Clientela,
ricordiamo che entro il prossimo 31/07/2013 devono essere predisposti  ed inviati i modelli 770/13 semplificato ed ordinario. Al fine di poter  procedere all’indicato adempimento, vi chiediamo quanto segue:

MODELLO 770/13 SEMPLIFICATO:
Entro e non oltre il 31 luglio 2013 dovranno pervenire al nostro  Studio: le fotocopie dei modelli F24 versati relativamente alle  ritenute fiscali anno 2012 (se non riceveremo quanto richiesto, imputeremo nel quadro St quelle che sarebbero state le naturali  date di scadenza); la comunicazione di eventuali variazioni relative ai dati del frontespizio (se non riceveremo i dati entro la  data richiesta, in caso di errate informazioni non reinvieremo più rettifiche); alle aziende nuove clienti, in altre parole le aziende per le quali inviamo il 770 per la prima volta, facciamo presente che dobbiamo ricevere interamente il frontespizio compilato; infine, per le aziende che hanno affidato al nostro Studio l’invio
del modello 770 semplificato completo, anche le fotocopie delle certificazioni compensi da inserire (da intendersi già quadrate  con i versamenti), che dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio  2013  (non  accetteremo  comunicazioni  tardive).
Avvertiamo che, in mancanza di quadratura, non “perderemo” il  nostro tempo a cercare di quadrare, perché non è nostro compito
svolgere il lavoro che doveva essere fatto da altri, e non  invieremo il modello 770 semplificato.

Oggetto: novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Oggetto: novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 12/e l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità fiscali introdotte dalla legge 228/2012 (Legge di Stabilità) e dal successivo decreto legge 179/2012. Vediamole più nel dettaglio:

1. il  limite di deducibilità delle autovetture utilizzate per l’attività professionale scende, dal 1 gennaio 2013, al  20%  dei costi relativi; è  prevista l’applicazione di tale deducibilità per una sola autovettura nel  caso di lavoro autonomo individuale, fino ad  un veicolo per ogni  componente  in caso di attività professionale organizzata in forma di associazione o di società semplice. Sempre sul medesimo argomento,  l’agenzia segnala che, per la determinazione degli  acconti 2013, sarà necessario ricalcolare la base imponibile 2012 considerano le limitazioni  di deducibilità anzidette come se fossero già in vigore.

2. Per quanto riguarda l’Irpef, sempre dal 1 gennaio sono aumentate le detrazioni per i figli a carico: o da 800 a 950 euro per ogni figlio dai tre anni in su (anche se naturale, adottivo, affidato o affiliato); o da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio sotto i tre anni; o da 220 a 400 euro aggiuntivi per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, è previsto (per il periodo 2013-2015) un incremento del 15% per la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, ridotto nella misura del 5% per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti  da  coltivatori  diretti e  da  imprenditori  agricoli professionali iscritti alla relativa previdenza.

3. Le deduzioni sul cuneo fiscale Irap registrano aumenti considerevoli, sebbene previsti solo a partire dal 2014, nella misura: o da 4.600 a 7.500 per ogni dipendente a tempo indeterminato; o da 10.600 a 13.500 per ogni lavoratore under 35 o lavoratrice; o per i lavoratori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, il limite di cui al primo punto sale a 15.000 euro, 21.000 per i dipendenti under 35 e le lavoratrici.
Sarà possibile (per le persone fisiche), nel limite di quanto posseduto alla data del 1 gennaio 2013, rideterminare il costo o  il valore d’acquisto dei titoli non negoziati in mercati regolamentati e dei  terreni edificabili o a  destinazione agricola, se si redigerà relativa perizia giurata entro il 30 giugno 2013 e si provvederà al pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 2% (eventualmente rateizzabile in tre quote annuali maggiorate di interessi nella misura del 3%) del valore oggetto di perizia (4% per terreni e partecipazioni qualificate).

4. Per le  note di variazione dell’imponibile o dell’imposta e per le  fatture di importo non superiore a 100 euro, sarà possibile indicare
l’operazione senza distinzione tra imponibile ed imposta, nonché individuare il committente con il solo numero di codice  fiscale/partita Iva.

5. In ambito agricolo, infine, segnaliamo che con effetto dal periodo d’imposta 2013,  le società agricole non potranno più esercitare  l’opzione per l’imposizione dei redditi su base catastale e  non sarà più previsto il regime forfettario del 25% per gli imprenditori  agricoli (e le società da loro costituite) che, con carattere di esclusività, svolgano attività o commercializzino prodotti agricoli ceduti dai soci.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Circolare trasmissione Forum delle Piccole e Medie Imprese del 20/04

Circolare trasmissione Forum delle Piccole e Medie Imprese del 20/04

Spett. le Clientela,
sabato 20 aprile alle ore 23 su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre)
e, contemporaneamente, sul T-Sat Sky 511, andrà in onda FORUM DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE; parleremo del perché le PMI devono
diversificare il business, insieme a Zucchetti SpA e insieme ad Emporio ADV
Milano Srl. Parleremo di Ambrogio e di Nemo.

La stessa trasmissione verrà poi replicata domenica 21 aprile alle ore 22 su
Milanow (canale 191 del digitale terrestre) e il prossimo mercoledì 24 aprile
alle ore 20 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).

Non perdetela! Buona visione e buon weekend a tutti.

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i

 

nuovi valori Cig per il 2013

nuovi valori Cig per il 2013

Milano, 29/03/2013

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 14/2013 l’Inps ha comunicato gli aggiornamenti degli importi
degli ammortizzatori sociali, oggetto dal 2008 di adeguamento legato al
100% della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo, per il
2013.

Per quanto concerne i trattamenti d’integrazione salariale e mobilità per
l’anno in corso sono pari a 959,22 euro (1.151,06 euro per la cig del settore
edile), mentre per le retribuzioni che eccedono il limite massimo (quantificato
per il 2013) di 2.075,21 euro, l’importo è pari a 1.152,90 euro (1.383,48 per
il settore edile). Tutte le somme indicate sono al lordo del contributo
previdenziale del 5,84% (per gli apprendisti).

In riferimento, invece, all’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, il
massimale mensile previsto per l’anno corrente è pari a 1.152,90 euro, non
soggetto al contributo per gli apprendisti sopracitato.

Ricordiamo che per le indennità di disoccupazione agricola con requisiti
normali e mini ASpI 2012, da liquidare per i periodi di disoccupazione
dell’anno di riferimento, l’Istituto conferma gli importi comunicati nella
circolare n. 20/2012, ovvero 931,28 euro e 1.119,32 euro per le retribuzioni
oltre il tetto massimo di 2.014,77 euro).

Tutti gli importi indicati in precedenza sono riassunti per comodità nel seguente
prospetto:

INDENNITA’ 2013   LORDO NETTO*
Cig/mobilità € 959,22 € 903,20
Cig/mobilità con retribuzione di riferimento superiore a 2,075,21 euro € 1.152,90 € 1.085,57
Indennità cig edilizia   € 1.151,06 € 1.083,84
Indennità cig edilizia con retribuzione di riferimento superiore a 2.075,21 euro € 1.343,18 € 1.302,68
ASpI  1.152,90 **
Mini ASpI 2012  –  1.119,32 **
Mini ASpI con retribuzione di riferimento superiore a 2.014,77 euro 1089.89 **

* Del contributo previdenziale del 5,84%. ** Non soggetto al contributo previdenziale

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

Milano, 28/03/2013

Oggetto: indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunzione
online.

Spett.le Clientela,
con la circolare n. 47/2013 l’Inps comunica che l’indennità di malattia
giornaliera per i co.co.pro., prevista dalla legge Finanziaria 2007, sarà
articolata su tre differenti soglie percentuali (4%, 6% e 8%) applicate
all’importo ottenuto dividendo il massimale contributivo (94.039 euro
per le malattie iniziate nel 2013) per 365. Nello specifico, a seconda delle
mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi
precedenti l’evento, sarà applicata la misura del:
 4%, pari a 10,85 euro/giorno, se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità
di contribuzione;
 6%, pari a 16,28 euro/giorno, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità
di contribuzione;
 8%, pari a 21,71 euro/giorno, se risultano accreditate almeno 9
mensilità di contribuzione.

Nella circolare sopracitata si parla anche di indennità di maternità per le
lavoratrici autonome ex legge n. 546/1987: sono dunque da ritenersi
indennizzabili le giornate nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e
i tre successivi alla data effettiva dello stesso, tolte le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto spontaneo o terapeutico dal terzo
mese di gravidanza, il diritto all’indennità (80% del minimale, pari a 37,66
euro quest’anno) sarà riconosciuto per 30 giorni successivi all’evento.
Per le lavoratrici del settore agricolo, la misura dell’80% si applica sul minimale
2012 previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato e, per l’anno
corrente, è pari a 32,52 euro.
Spetterà invece un indennizzo nella misura del 30% del minimale contributivo
di settore (pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette e 14,12 euro per

artigiane e esercenti di attività commerciale) per le lavoratrici che
eserciteranno il diritto all’astensione facoltativa (3 mesi durante il primo
anno di vita del bambino), previa attestazione con dichiarazione di
responsabilità.

Con le circolari n. 42 e 43/2013, invece, l’Istituto comunica le nuove
modalità telematiche previste per:
 trasmissione delle istanze di riconoscimento e/o riscatto di
periodi ai fini tfr e tfs (per il servizio militare) dei dipendenti
statali tramite l’amministrazione di appartenenza (che effettuerà
verifiche e certificazioni sui periodi oggetto di richiesta di valutazione
contributiva);
 presentazione, direttamente dai lavoratori con l’assistenza di soggetti
abilitati, delle domande di:
a) pensione indiretta o reversibilità,
b) pensione di privilegio indiretta,
c) richiesta di pagamento ratei di pensione,
d) variazione modalità di riscossione della pensione,
e) richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’estero,
f) richiesta di prosecuzione volontaria dell’assicurazione sociale vita.
Sarà possibile utilizzare le modalità consuete di presentazione fino al
03/06/2013, mentre dal giorno successivo dovranno essere trasmesse
esclusivamente per via telematica.

Infine, ricordiamo che è fissata per il prossimo 2 aprile la deadline per la
comunicazione al Ministero del Lavoro delle liste esodati (elenco
lavoratori licenziati al 31/12/2013 e licenziati/da licenziare entro il 2013). Si
tratta di lavoratori:
 destinatari di programmi di gestione delle eccedenze tramite
ammortizzatori sociali, come da accordi stipulati entro il 31/12/2011;
 non a carico di fondi di solidarietà di settore alla data del 04/12/2011 ma
con diritto d’accesso agli stessi come da accordi stipulati entro il
medesimo termine;

autorizzati prima del 04/12/2011 alla prosecuzione volontaria dei
contributi;
 con rapporto risolto entro il 31/12/2011 grazie ad accordi personali o
collettivi, senza più rioccupazione.
La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione
dell’apposito file Excel predisposto dal Ministero, da trasmettere via
mail a accordigovernativi4000salvaguardati@lavoro.gov.it

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

circolare Inps n. 44/2013

circolare Inps n. 44/2013

 

Milano, 28/03/2013

 

Oggetto: circolare Inps n. 44/2013 – contribuzione dovuta sulle
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
dal 01/01/2013 (c.d. “Ticket di licenziamento”).

 

Spett.le Clientela,
la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha portato con sé importanti
modifiche alla legge n. 92/2012, avviando il nuovo sistema di
ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele ed impattando su
alcuni aspetti dell’ASpI; nello specifico, come indicato dalla circolare n.
140/2012 dell’Istituto, rivisitando i criteri impositivi del contributo sulle
interruzioni dei rapporti di lavoro.

 

È infatti prevista, per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/01/2013 e con le causali che darebbero
accesso all’Assicurazione sociale per l’impiego, a carico del datore di lavoro
una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (Ticket di
licenziamento), compresi i periodi di lavoro con contratto diverso dal tempo
indeterminato a rapporto proseguito senza soluzione di continuità. Le uniche
eccezioni riguardano:
 dimissioni (eccetto per giusta causa o durante il periodo tutelato di
maternità);
 risoluzioni consensuali (eccetto quelle frutto di conciliazione presso la
D.T.L. ex art. 7 legge n. 604/1966 sostituito dall’art. 1 comma 40 della
c.d. Legge Fornero, i trasferimenti del dipendente ad altra sede distante
oltre 50 km dalla residenza dello stesso e/o mediamente raggiungibile
in 80 o più minuti con i mezzi pubblici);
 decesso del lavoratore.
Per l’anno 2013 il massimale mensile ASpI è fissato in 1.180,00 euro e,
dunque, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da

versare sarà dunque pari a 483,80 euro (41%). Per i rapporti inferiori a 12
mesi tale contributo (che è scollegato dalla prestazione individuale e
indipendente dalla tipologia contrattuale, sia essa full time o part time) dovrà
essere oggetto di rideterminazione in proporzione al numero di mesi di durata
del rapporto di lavoro (tenendo presente che si considera mese intero quello
con prestazione lavorativa protratta per almeno 15 giorni calendariali) e dovrà
essere sempre assolto in unica soluzione.

L’Istituto rammenta che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di
versamento del Ticket di licenziamento sono:
 datori di lavoro che debbano versare il contributo d’ingresso nelle
procedure di mobilità (fino al 31/12/2016);
 licenziamenti a seguito di cambi d’appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro che garantiscono la continuità
occupazionale (periodo 2013-2015);
 interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle
costruzioni edili, per completamento attività e chiusura del cantiere
(periodo 2013-2015).

Dal punto di vista operativo, l’Inps ed il Ministero del Lavoro di concerto
comunicano che l’assoluzione dell’obbligo contributivo debba avvenire
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a
quella del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Il pagamento dei
ticket di licenziamento arretrati, ovvero intervenuti nel periodo gennaio-marzo
2013, potrà avvenire senza aggravio di oneri accessori entro il 16/06/2013.

al 10% per 18 mesi dalla data di assunzione. Il contributo ordinario rimane
pari invece al solo 1,31% per i dipendenti somministrati.
Sul contributo addizionale (1,40%), in riferimento ai rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato, potranno operare le riduzioni contributive previste per le
assunzioni a tempo determinato agevolate.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Sono necessarie ulteriori precisazioni in merito all’ASpI che si caratterizza per
un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da
maggiorazioni contributive. Si ricorda che il primo è dovuto in misura piena
(1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio
contributivo ex legge n. 183/2011; lo stesso dicasi per quelli mantenuti in
servizio al termine del periodo di formazione. Per i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità assunti in apprendistato il carico contributivo datoriale rimane pari

 

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Milano, 29/03/2013

Spett.le Clientela,
è imminente la scadenza (fissata per il 31/03/2013) per l’invio al Ministero del
Lavoro delle comunicazioni dei lavori usuranti, identificati dal c.d. “Decreto
Salvi” (art. 2 dm 19/05/1999), per le attività svolte nel 2012. Si tratta di un
adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro che dal 2011 svolgono
le attività di cui al summenzionato decreto.

Si precisa la duplice tipologia delle segnalazioni in oggetto, da effettuarsi
tramite apposito modello Lav_Us disponibile sul sito del Ministero alla sezione
Cliclavoro:
 denunce di inizio attività, obbligatorie per le c.d. lavorazioni “a catena”
entro 30 giorni dall’inizio, pena una sanzione amministrativa da 500 a
1.500 euro;
 comunicazioni di monitoraggio annuale, ovvero quelle di prossima
scadenza, indicate nel sopra citato decreto del 2011. Nel caso di lavoro
notturno (continuativo o in turni periodici), il mancato adempimento
comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Milano, 02/04/2013

Spett.le Clientela,
l’astensione obbligatoria dal lavoro, secondo il disposto della legge n.
244/2007 e dell’art. 2, cc. 452/456, spetta alla madre adottiva nella misura
di 5 mesi (più precisamente, in analogia con la madre biologica, 5 mesi ed un
giorno) dall’ingresso nella famiglia del bambino. In caso di adozione
internazionale, è possibile fruire della licenza anche prima dell’ingresso del
minore in Italia, per assolvere gli adempimenti della procedura di adozione e
per l’incontro con il bambino. Ulteriore permanenza all’estero può essere
giustificata dietro richiesta di congedo non retribuito. Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche se il minore adottato superi i sei anni di età e
spetta per l’intero periodo, anche se durante il congedo questi
raggiunga la maggiore età.

È opportuno precisare come, in caso di interruzione della procedura di
adozione (senza ingresso del minore in Italia), l’assenza del lavoratore dovuta
agli adempimenti dell’iter adottivo possa comunque considerarsi come congedo
di maternità, così come specificato dalla nota n. 39/2010 del Ministero del
Lavoro; è possibile invece godere della licenza in oggetto per un massimo di 3
mesi entro 5 mesi dall’affidamento del minore.

Anche il padre adottivo (o affidatario) ha diritto all’astensione obbligatoria,
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 L. n. 53/2000, qualora la madre non
ne faccia richiesta. Nel periodo 2013-2015 ha inoltre diritto ad un giorno di
astensione obbligatoria dal lavoro entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del
figlio e, in accordo con la madre ed in sostituzione di essa (previo preavviso di
almeno 15 giorni al datore di lavoro), può godere di ulteriori due giorni (anche
continuativi) di licenza, sempre con indennità pari al 100% della retribuzione.

L’astensione facoltativa (congedo parentale), invece, può essere richiesta
nelle ipotesi di adozione nazionale, internazionale o in caso di affidamento,
purché entro otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il
compimento della maggiore età dello stesso. Nei primi tre anni dall’ingresso in
famiglia la licenza è indennizzata nella misura del 30% della
retribuzione, nonché coperta da contribuzione figurativa, per un periodo
massimo di sei mesi (da intendersi complessivo tra entrambi i genitori). Il
padre non ha diritto al congedo parentale in caso di affido condiviso, poiché
tale permesso è vincolato all’esclusività dell’affidamento.

Entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato, i genitori
hanno diritto ai riposi c.d. “per allattamento”, come indicato dall’art. 39
D.lgs. n. 119/2011 che l’Inps, con la circolare n. 91/2003, applica anche
nell’ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio; tali permessi, a differenza
dei genitori “biologici”, possono essere utilizzati in luogo del congedo di
maternità o di paternità (appunto non obbligatori come in caso di parto) a
partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore adottato. Si
ricorda come la madre adottiva possa fruire dei riposi giornalieri durante il
congedo parentale del padre adottivo od affidatario, ma non durante il congedo
di paternità di quest’ultimo. Sempre l’Inps precisa come, se la lavoratrice
madre sia occupata con orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore, i
riposi in oggetto siano pari solamente ad un’ora (e non due).

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Milano, 02/04/2013

 

Spett.le Clientela,
l’Inps ha recentemente comunicato, con il messaggio n. 3678/2013, i termini
per le imprese con almeno 50 addetti che hanno fruito della decontribuzione
nel 2010 e/o 2011, per il versamento della differenza di tfr, pari al
contributo dello 0,5% sulla quota di retribuzione ammessa in
decontribuzione: ci sarà tempo fino al 17/06/2013.

Le imprese sopra menzionate – tenute al versamento mensile al fondo di
tesoreria delle quote di tfr maturate dai dipendenti al netto di un contributo
pari allo 0,5% della retribuzione di riferimento (c.d. addizionale Ivs) – se
ammesse a beneficiare dello sgravio contributivo sulle retribuzioni d i
secondo livello recuperano l’incentivo (diminuzione contributiva nella
misura massima del 25%) applicando lo sgravio anche sul contributo
dello 0,5%; pertanto, l’agevolazione concorre ad implementare la quota da
versare al fondo di tesoreria.

L’Inps evidenzia l’eccezionalità del termine comunicato (inizialmente fissato al
16/03/2012), dovuta alla volontà di semplificare l’insieme degli adempimenti
da assolvere e precisa come a regime la contribuzione andrà effettuata
nello stesso anno di fruizione dell’incentivo, anche nell’eventualità di
somme erogate in relazione a previsioni contrattuali riguardanti annualità
precedenti.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani