ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Forum delle Piccole Medie Imprese 3: è partita la nuova edizione

Forum delle Piccole Medie Imprese 3: è partita la nuova edizione

Cari clienti,
è partita la nuova edizione di Forum delle piccole e medie imprese. La prima
puntata è andata in onda sabato sera 9 marzo su Telelombardia (canale 10) del digitale
terrestre e contemporaneamente su SKY 511; è stata replicata poi su Milanow (canale 191 del
digitale terrestre) alle 22,00 di domenica 10 marzo. Verrà replicata ancora una volta, domani
mercoledì 13 marzo alle ore 20,00 su ANTENNA 3 (canale 11 del digitale terrestre). Mi
raccomando, non perdetela, parliamo del “Caro Energia” per le piccole e medie imprese,
insieme a Zucchetti Spa e a Fondartigianato.
Attendiamo i vs. commenti su Facebook a Forum delle piccole e medie imprese.
Buona giornata.

E’ POSSIBILE EFFETTUARE CONTROLLI SUL PC AZIENDALE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL DIPENDENTE?

E’ POSSIBILE EFFETTUARE CONTROLLI SUL PC AZIENDALE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL DIPENDENTE?

Ci riferiamo al recente messaggio del Garante della Privacy che ha reso nota la decisione del 18
ottobre 2012, n. 307 relativamente al ricorso presentato al Garante da un dipendente licenziato per
giusta causa dopo che, il suo datore di lavoro aveva verificato una serie di documenti, presenti in
una cartella personale del pc portatile a lui assegnato. Questa verifica era stata effettuata durante la
periodica operazione di back-up dei dati aziendali.
Il Garante, in questa occasione ha ribadito che il fatto che il lavoratore fosse informato
dell’attività di back up dei dati da parte dell’azienda non valeva a renderlo adeguatamente
informato della possibilità che tramite tale operazione la società avrebbe anche potuto
trattare i dati informatici presenti nel computer ai fini di un controllo dell’attività lavorativa.
In altre parole, la società, in questo caso, avrebbe dovuto fornire un’adeguata informativa al
dipendente in ordine al possibile trattamento dei suoi dati personali.
Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti.
In ogni caso, va precisato che il divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione della
normativa sulla privacy non si traduce automaticamente nel divieto di utilizzazione dei dati
stessi nel diverso giudizio civile instaurato dal lavoratore, potendo il Giudice, in piena
autonomia, valutare l’ammissibilità nel procedimento civile di tale tipo di documentazione.

SGRAVI A CHI ASSUME DISOCCUPATI

SGRAVI A CHI ASSUME DISOCCUPATI

Spett. clientela,
il messaggio Inps n. 3311 del 25 febbraio 2013, ha confermato per gli anni 2011 e 2012 gli
incentivi per le seguenti tipologie di assunzione:
1) Disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali;
2) Lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva per i quali siano scaduti
determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
3) Disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del
trattamento speciale di disoccupazione edile.

L’incentivo è di natura contributiva e per il riconoscimento le aziende hanno dovuto
presentare apposita domanda in via telematica, utilizzando l’apposita procedura presente sul
sito internet dell’Inps.
Nel messaggio 3311, l’Inps comunica di avere concluso le attività istruttorie e di verifica e di
avere predisposto l’elenco delle imprese ammesse agli incentivi, consultabile sul cassetto
previdenziale Inps; alle imprese ammesse alle agevolazioni sono stati automaticamente
attribuiti i codici autorizzazione. Per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i
codici Uniemens indicati dall’Inps ed i conguagli potranno essere effettuati a partire dalla
denuncia contributiva relativa al mese di febbraio e fino a quella di aprile 2013. Si tratterà
del recupero degli sgravi per l’anno 2011; per l’anno 2012, infatti, l’Inps ha precisato che le
istanze di ammissione agli stessi benefici per l’anno 2012, potranno essere presentate solo
dopo che saranno pubblicati i relativi decreti ministeriali di attuazione e secondo le
indicazioni che verranno successivamente fornite.
PER L’ANNO 2013, GLI INCENTIVI NON SONO STATI PROROGATI. Cordiali saluti.

OGGETTO: I NEGOZI POSSONO RESTARE APERTI DI DOMENICA

OGGETTO: I NEGOZI POSSONO RESTARE APERTI DI DOMENICA

Alleghiamo alla presente, sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 13 febbraio 2013. La
sentenza della Corte Costituzionale, stabilisce che i negozi possono stare aperti di domenica e,
che le Regioni non possono reintrodurre un divieto che lo Stato ha invece rimosso. Nel caso
specifico, la Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Toscana che, da una
parte, ripristinava l’obbligo di chiusura domenicale per gli esercizi commerciali e, dall’altra,
riaffidava ai Comuni la possibilità di fissare limiti agli orari di apertura e chiusura al
pubblico dei medesimi esercizi. La Corte Costituzionale ha chiarito che la “competenza” di
questa materia, e cioè la tutela della concorrenza, spetta allo Stato e non certo alle Regioni.
Pertanto, le Regioni, almeno su questo punto, non possono legiferare.
Porgiamo cordiali saluti.

corte-costituzionale-27-2013

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

1) PERMESSI PER I LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI
ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE,
SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE
DI RAPPRESENTANTE DI LISTA:
– Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel
pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le
elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e
regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n.
361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è
riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli
effetti.
– Dato che l’attività presso i seggi è equiparata ad attività lavorativa, non è consentito
richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali,
anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di
impegno ai seggi.
– I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in
operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in
rapporto anche alle esigenze di servizio. L’orientamento della Corte Costituzionale è
che il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali, avvenga nel periodo
immediatamente successivo ad esse. Pertanto, nel caso specifico di queste ultime
elezioni (si sono svolte in domenica e lunedì), i lavoratori interessati hanno diritto a
restare a casa retribuiti nei due giorni successivi (martedì e mercoledì); laddove, le
operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le
giornate di diritto al riposo, saranno il mercoledì e il giovedì.
Se il lavoratore non potrà godere dei giorni di riposo compensativo, saranno due le
opzioni:
1) il pagamento in busta delle quote di retribuzione dovute;
2) 2 giorni in più come ferie o permessi da godere.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPEDENTI DEL SETTORE PRIVATO CHE SI
RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI RISPETTO A QUELLO NEL QUALE
PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO):

In questo caso, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. Il
lavoratore dovrà chiedere ed ottenere, permessi non retribuiti o ferie per raggiungere
il proprio comune di residenza.

ASSENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SI RECA A VOTARE IN UN
COMUNE DIVERSO RISPOETTO A QUELLO NEL QUALE PRESTA LA PROPRIA
ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO)

Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, sono previsti i permessi retribuiti ai sensi di
quanto previsto dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del
10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune
diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30.3.1957 n. 361, è
previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi
delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel termine prescritto di 20 giorni a
chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle
liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso
retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero
del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il
viaggio di andata e di ritorno:
1 giorno per le distanze da 350 a 700 km;
2 giorni per le distanze oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI PER I CANDIDATI:

Qualora tra i Vs. dipendenti ci fossero dei candidati alle elezioni, sappiate che, per lo
svolgimento della campagna elettorale, non sono previsti specifici permessi. Solo per i
dipendenti pubblici, è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal
fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno).

AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER RAGGIUNGERE IL
PROPRIO SEGGIO:

TRENO E NAVE: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

Per usufruire delle agevolazioni, occorre presentare la tessera elettorale. Nel viaggio di
ritorno, si rende necessario presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso
cui ha votato.

Tanti cordiali saluti.

OGGETTO: IL PROMOTER E’ SEMPRE DIPENDENTE

OGGETTO: IL PROMOTER E’ SEMPRE DIPENDENTE

Il ministero del lavoro ha chiarito che è da ritenersi sempre “falsa” la co.co.pro. del promoter
commerciale.
Chi organizza eventi e sponsorizza prodotti, infatti, svolge attività simili a quelle di commessi
e addetti alle vendite difficilmente inquadrabili in genuini rapporti di collaborazione a
progetto. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare n. 7/2013, istruendo gli ispettori a
convertire queste co.co.pro in rapporti di lavoro dipendente. Il ministero ha infatti
sottolineato che, dopo la riforma del lavoro c.d. “Fornero”, l’ambito di utilizzo del lavoro a
progetto è circoscritto “esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal
raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con
l’oggetto sociale dell’impresa committente”.
Pertanto, il lavoro che si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni,
ecc….. consistente nell’organizzazione di un evento e/o nella sponsorizzazione di un certo
prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o la pubblicizzazione di specifiche
qualità e offerte in ordine al prodotto stesso, definito come tipica attività del “promoter”
nonché l’attività di vendita all’interno di strutture commerciali, dovrà essere esaminato dagli
ispettori ed eventualmente ricondotto nell’alveo della subordinazione, laddove non sia
possibile applicare la disciplina della Legge n. 173/2005 (“disciplina della vendita diretta a
domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”).
Il Ministero del lavoro, invece, fa eccezione nel caso di Onlus e Ong; nel caso di Onlus e Ong,
infatti, secondo il ministero, è possibile instaurare co.co.pro. genuine nel rispetto di quanto
stabilito nella circolare (criteri di determinatezza dell’oggetto dell’attività, circoscrizione
dell’arco temporale, autonomia operativa del collaboratore, possibilità di obiettiva verifica
circa il raggiungimento dei risultati attesi).
A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

Raccomandiamo la lettura di questa circolare.

Come sempre raccomandato a tutti i clienti, la formazione dell’apprendista è obbligatoria,
pena la perdita dei benefici contributivi (con tutte le multe che ne conseguono).

Il ministero del lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, nel momento più sbagliato
della storia, non contenta di tutte le piccole e medie imprese che ha già fatto chiudere, ha
ribadito che l’inadempimento formativo e il superamento dei limiti numerici nelle assunzioni
di apprendisti, produrranno la conversione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
Una sanzione di importo variabile dia 100 ai 600 euro, diffidabile, invece, punirà il mancato
affiancamento di un tutor o referente aziendale dell’apprendista.
Già il T.U. apprendistato (D. Lgs. 167/2011) prevede che, in caso di inadempimento della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
il raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a pagare il doppio della
differenza tra la contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al
livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato. Il ministero, inoltre, precisa quanto segue: 1) che la formazione oggetto
della violazione (e relativa sanzione) è quella cosiddetta formale. In secondo luogo che la
sanzione, per ritenersi applicabile, devono ricorrere due requisiti: esclusiva responsabilità del
datore di lavoro e gravità della violazione (cioè tale da impedire il fine formativo del
lavoratore). In questi casi, spiega il ministero, qualora sia ancora recuperabile la formazione,
l’inadempimento deve essere oggetto di disposizione da parte degli ispettori. L’emanazione
della disposizione, in tal caso, dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il debito
formativo “Il che appare” precisa il ministero, “proporzionalmente più difficile in relazione
all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato”. (in tabella,
il calcolo previsto dal ministero in caso di rapporti di apprendistato con periodo di
formazione di tre anni).
Il ministero aggiunge che in caso di applicazione della sanzione contributiva, gli ispettori
dovranno adottare anche le altre consuete sanzioni amministrative legate al
“disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che
costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”.
Stessa sanzione della riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di
lavoro”, spiega il ministero, va applicata qualora gli ispettori riscontrino una violazione dei
limiti numerici. La “trasformazione” dei rapporti, però, atteso che il contratto di
apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato,
operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza maggiorazione del
100%) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta
causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
Il ministero, spiega poi che eventuali violazioni sulla presenza del tutor aziendale andranno
sanzionate esclusivamente con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
importo variabile da 100 a 600 euro, diffidabile. In caso di recidiva, la sanzione varia da 300 a
1.500 euro.

La circolare.

Mi si permetta un commento: in studio ho soppresso la funzione dell’apprendista: alla luce di
questa circolare, direi che ho fatto bene.
Cordiali saluti.

DETASSAZIONE ANNO 2013-CIRCOLARE IMPORTANTISSIMA

DETASSAZIONE ANNO 2013-CIRCOLARE IMPORTANTISSIMA

E’ stato firmato il DPCM che consente di applicare l’aliquota del 10%, fino a 2.500 euro, sui
premi di produttività (è stato firmato martedì 22 gennaio u.s.).

La detassazione 2013 sul salario di produttività si applicherà ai lavoratori con reddito
lordo annuo fino a 40mila euro e per un bonus annuale massimo di euro 2.500 lordi;
Il bonus prevede la consueta aliquota del 10% ma amplia la platea dei destinatari,
alzando il tetto di reddito da 30mila a 40mila euro lordi e modifica i parametri per
definire la produttività.
Per far scattare il bonus fiscale, infatti, l’incentivo dovrà essere legato a precisi
indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai
contratti. Oppure, il premio dovrà essere collegato a contratti che attivano almeno una
misura in almeno tre diverse aree di intervento fra quelle indicate:
1) ORARI DI LAVORO: devono essere applicati modelli flessibili che assicurino un
efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione
mensile;
2) FERIE: devono essere distribuite con flessibilità, attraverso una programmazione
aziendale anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane;
3) NUOVE TECNOLOGIE: devono essere adottate misure che rendano compatibile
l’utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.
4) MANSIONI: devono essere attivati interventi in materia di fungibilità delle
mansioni e integrazione delle competenze.

Pertanto, oltre alle voci retributive che fanno specifico riferimento a indicatori di produttività,
redditività e competitività, potranno essere detassate le voci che vanno a premiare misure
volte a disciplinare l’organizzazione dell’orario volta a migliorare l’utilizzo degli impianti

OGGETTO: CIRCOLARE N. 4 DEL 18 GENNAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO- ATTENZIONE AD UTILIZZARE I VOUCHER.

OGGETTO: CIRCOLARE N. 4 DEL 18 GENNAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO- ATTENZIONE AD UTILIZZARE I VOUCHER.

Superare il limite di euro 2.000 di compensi per i lavoratori accessori, comporterà per le
imprese e per i professionisti, la trasformazione del rapporto in un contratto di natura
subordinata a tempo indeterminato, se le prestazioni lavorative sono funzionali all’attività di
impresa o professionale. Se i voucher verranno utilizzati oltre 30 giorni dal loro acquisto, si
avrà lo stesso la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di natura subordinata a
tempo indeterminato, con l’aggravio che la prestazione, in questi casi, sarà considerata come
effettuata “in nero”. Questo è quanto stato precisato nella circolare n. 4 del 18 gennaio 2013
del Ministero del lavoro.
La riforma del mercato del lavoro del ministro Fornero ha ampliato l’ambito di applicazione
del lavoro accessorio, adesso consentito in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente e
per ogni lavoratore, ma ha fissato un rigido limite di 5mila euro all’anno per i compensi. Tale
limite, era originariamente previsto per il totale dei compensi per singolo committente; adesso
invece, è da intendersi come compenso massimo che il lavoratore può ricevere a prescindere
dal numero dei committenti. Altro vincolo, è costituito dal fatto che i compensi erogati da
imprenditori commerciali e professionisti non possono superare i 2mila euro di voucher.
Pertanto, attenzione: da ora in poi, se dovesse uscire un’ispezione dell’Ispettorato del lavoro,
verificheranno se il limite delle 2.000 euro è stato superato o no (non deve essere superato).
Non deve essere superato, anche perché è previsto che il Ministero del lavoro si incrocerà con
i dati in possesso dell’Inps. I committenti devono infine farsi rilasciare un’ autocertificazione
dai lavoratori in ordine al non superamento dei limiti di legge (euro 5.000 in questo caso,
sommando tutti i committenti).
Da ora in poi, altra novità, i carnet dei voucher devono essere orari, numerati
progressivamente e datati. Per la prestazione oraria accessoria viene introdotto un limite
minimo retribuitivo (10 euro) al di sotto del quale non si potrà scendere.