ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

Spett. clientela,
Vi informiamo che è stato sottoscritto in data 12/12/2012, tra FISE,
LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE, AGCI
SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTRASPORTI-UIL, l’accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo
determinato per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi-servizi.

L’accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti fino a tutto il 30/6/2013.

La legge Fornero (92/2012) ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a
termine ed il successivo; una circolare del ministero del lavoro aveva successivamente dato la
possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo.
L’accordo firmato per le imprese di pulizia e servizi integrati multi servizi prevede che gli intervalli
di tempo per la successione di contratti a termine sono fissati in:
-20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
-30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.
La suindicata riduzione degli intervalli di tempo, vale anche nei seguenti casi di assunzione a
termine per:
1) Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2) Temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza;
3) Copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
4) Lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse
da quelle normalmente impiegate;
5) Servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere, eventi.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE-MODALITA’ OPERATIVE.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE-MODALITA’ OPERATIVE.

In data 22 dicembre 2012, è stato firmato il decreto contenente le modalità per la fruizione del
congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre,
anche in caso di adozione o affido. Come già esposto in precedenti comunicazioni, l’art. 4
comma 24 e segg., della Legge Fornero (92/2012) introduce, in via sperimentale, per gli anni
2013-2015 il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre. Il congedo obbligatorio
ed il congedo facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono
introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
La modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo di
due giorni, da parte del padre, è subordinata alla presentazione di una richiesta dei giorni
prescelti per astenersi dal lavoro in forma scritta al datore di lavoro, almeno quindici giorni
prima dei medesimi.
Si precisa che, il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
Al contrario, la fruizione da parte del padre del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti
giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre. Pertanto, in tal caso, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione
della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni
equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo e la
predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre (tanto
per facilitare la vita di aziende e consulenti!!!!).
Ma vi sembra razionale?

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

Per finanziare le nuove prestazioni (Aspi e mini-Aspi) i datori di lavoro dal 1 gennaio 2013
dovranno pagare un contributo addizionale sui contratti a termine (1,4%) e su quelli di
apprendistato (1,61%), nonché la c.d. tassa sui licenziamenti.
Sui licenziamenti che avverranno nel corso dell’anno 2013, infatti, i datori di lavoro dovranno
versare un ticket all’Inps d’importo variabile tra un minimo di euro 459 ed un massimo di
euro 1.377. Aspi e mini aspi verranno alimentate in parte poi, anche dalla contribuzione
ordinaria Inps versata dalle imprese, ma senza ulteriori aggravi di costi; semplicemente, una
parte dei contributi già versata ad Inps (l,61%= 1,31 ctr Ds + 0,30 fondi formazione) verrà
destinata a finanziare la nuova indennità di disoccupazione.
Soffermiamoci adesso sugli aumenti:CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PER I
CONTRATTI A TERMINE STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2013: la contribuzione
addizionale dell’1,4% si applica ai lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo
indeterminato, il che significa: contratti a termine. Non si applica, tuttavia, ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è
prevista la restituzione al datore di lavoro dell’addizionale, ma limitatamente agli ultimi sei
mesi del rapporto di lavoro (a termine).
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro sei mesi dalla scadenza del
contratto a termine, riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato; in tal caso, però,
opera una riduzione pari ai mesi che vanno tra la scadenza e la stabilizzazione.

OGGETTO: I MANIGLIONI SENZA MARCHIO CHE VANNO SOSTITUITI-DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 6/12/2011.

OGGETTO: I MANIGLIONI SENZA MARCHIO CHE VANNO SOSTITUITI-DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 6/12/2011.

Ricordiamo a tutta la spettabile clientela che, entro il 18 febbraio 2013 è obbligatorio
provvedere alla sostituzione dei maniglioni non marcati Ce che fossero installati sulle porte
delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
I maniglioni antipanico devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e
devono essere muniti di marcature CE; l’art. 3 del dm 3/11/2004 disciplina i casi in cui è
prevista l’installazione dei maniglioni antipanico: sulle porte delle vie d’esodo, devono essere
installati i dispositivi conformi alla UNI EN 179 qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni: l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a
9 e inferiore a 26; sulle porte delle vie di esodo, devono essere installati i dispositivi conformi
alla UNI EN 1125 qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l’attività è aperta al
pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l’attività non è aperta al pubblico e la
porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali con lavorazione e materiali che comportino
pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

 

 

OGGETTO: ANNO 2013-AUMENTANO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

OGGETTO: ANNO 2013-AUMENTANO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Spett. clientela,
intanto, buon anno a tutti!!! Il 2013 parte con i primi rincari. La gestione separata Inps
per i lavoratori con altra tutela pensionistica e per i lavoratori già in pensione passerà
dall’attuale 18% al 20%, con un aumento quindi del 2%. Pertanto, il contributo a carico
dell’impresa sarà il 13,33%, mentre, il contributo a carico del lavoratore, sarà il 6,67%. Per
gli associati in partecipazione in questa situazione, il contributo verrà ripartito come segue:
associante 11% e associato 9%, per il professionista in partita Iva, il 16% al professionista, il
4% (in fattura) al cliente.
Rimane invariato, invece, il contributo a carico dei lavoratori privi di altra tutela
pensionistica, che rimane uguale a quanto previsto nel 2012, vale a dire il 27,72% ripartito tra
il 18,48% a carico dell’impresa ed il 9,24% a carico del collaboratore; per quanto riguarda gli
associati in partecipazione in questa situazione, il contributo verrà ripartito come segue:
associante il 15,25% ed associato il 12,47%; per il professionista in partita Iva, il 23,72%
rimarrà a carico del professionista, il 4% (in fattura) rimarrà a carico del cliente.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: DENUNCIA DISABILI ANNO 2012 PROROGATO IL TERMINE PER L’INVIO TELEMATICO AL 15 FEBBRAIO 2013.

OGGETTO: DENUNCIA DISABILI ANNO 2012 PROROGATO IL TERMINE PER L’INVIO TELEMATICO AL 15 FEBBRAIO 2013.

E’ stato prorogato dal 31 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013, il termine per l’invio telematico
del prospetto disabili relativo all’anno 2012. Tra l’altro il ministero del lavoro non metterà a
disposizione i nuovi servizi informatici se non a decorrere dal 10 gennaio p.v. .
Il termine di presentazione è stato differito per dare il tempo alle imprese di adeguarsi alle
novità in materia di computo previste dalla Legge Fornero (Legge 92/2012).
Nella nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, il Ministero del lavoro ha illustrato le novità in
materia di collocamento obbligatorio, per quanto riguarda soprattutto i soggetti che non
devono essere computati nell’organico aziendale, al fine del numero dei disabili che devono
essere assunti:

I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni caso, se
hanno un contratto a termine di durata inferiore ai 6 mesi;
L’individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base
del contratto collettivo di lavoro applicato al datore di lavoro;
I lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non sono
computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico dell’utilizzatore;
I lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
Tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro (per le p.a.) e i lavoratori assunti con
contratto di inserimento;
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

Il Ministero ha poi aggiunto che la riforma Fornero ha modificato il criterio per
inquadrare il personale di cantiere escluso dal computo disabili, con la novità di
ricomprendere anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle
relative opere di manutenzione, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti ed UN FANTASTICO 2013!!!!

DOTT. MONICA MELANI

 

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

Spett. clientela,
di seguito, illustro i contenuti della circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012; la
circolare sancisce alcuni principi importanti:

a) Il primo principio generale stabilisce che non è possibile applicare gli incentivi in quei casi
in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Pertanto, spiega l’Inps, gli
incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione e neppure nel caso in cui viene assunto un lavoratore
diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo di assunzione;

b) La circolare stabilisce un altro principio generale: per determinare il diritto agli incentivi e la
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Pertanto, la durata
massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando sia gli incentivi
goduti quando il lavoratore era alle dipendenze sia gli incentivi goduti durante eventuali
periodi di utilizzazione mediante un contratto di somministrazione. Per esempio: nel caso di
assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la legge prevede le
agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella degli apprendisti) per un periodo
massimo di 12 mesi. Di conseguenza, se un datore di lavoro utilizza per sei mesi il
lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che,
successivamente, lo assuma direttamente a termine, avrà diritto all’agevolazione per sei
mesi, anche il rapporto ha durata maggiore.

TRASMISSIONE DI SABATO PROSSIMO FORUM PMI PUNTATA N. 10

TRASMISSIONE DI SABATO PROSSIMO FORUM PMI PUNTATA N. 10

Spett. clientela,
sabato prossimo 8 dicembre 2012 alle 23,00 su Telelombardia (canale 10 del digitale
terrestre e contemporaneamente su Tv Sat Sky 511) andrà in onda la 10.a trasmissione di
Forum delle Piccole e Medie Imprese; parleremo del perché le aziende italiane (pmi) non
riescono ad accedere in maniera efficace ai finanziamenti messi a disposizione dai Fondi
Europei. Ne parleremo insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di Zucchetti spa, al
dott. Pietro Carlomagno commercialista e rappresentante dell’Associazione Prima Persona, e
al dott. Claudio Calvani membro della commissione Economia e Finanze dell’Ordine dei
Commercialisti.
La puntata è interessante e piena di spunti. Buona visione!