ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

Oggetto: contributi ridotti per i neoassunti over 50

Oggetto: contributi ridotti per i neoassunti over 50

Spett. le Clientela,
è imminente la pubblicazione del decreto, appena firmato dal ministro Fornero, che darà il via agli  sgravi contributivi per le assunzioni a partire dal 01/01/2013 di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi. Queste agevolazioni, previste dall’art. 4 della legge 92/2012, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) instaurati con le categorie di cui sopra, comportano il  dimezzamento dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi, che si allungheranno  fino a 18 mesi per le trasformazioni di tali rapporti a tempo indeterminato (e per la medesima durata nel caso di rapporti instaurati direttamente a tempo indeterminato fin dall’assunzione).

Gli sgravi in oggetto sono altresì validi per le assunzioni di  donne (senza limiti d’età) lavoratrici disoccupate da almeno 6 mesi, se residenti in
regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree indicate all’art. 2, punto 18), lettera a) del Regolamento CE n. 800/2008; gli stessi incentivi sono inoltre previsti per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Spett. le Clientela,
per l’anno in corso il Dpcm 22/01/2013 e la circolare del Ministero del Lavoro  n. 15/2013 hanno previsto due modalità (cumulabili tra loro) di accesso all’agevolazione Irpef sulle retribuzioni dei lavoratori (esclusivamente del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2012 non superiore a 40.000 euro e secondo accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati più rappresentativi di rilevanza nazionale), ovvero: incrementi di produttività aziendale;  introduzione di misure di flessibilità.

La detassazione consente di assoggettare una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro ad imposta del 10% anziché all’aliquota Irpef ordinaria.

PRODUTTIVITA’ 1, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

Il primo  punto sopracitato  comprende voci  retributive,  valorizzate singolarmente all’interno della contrattazione aziendale e in misura variabile ai risultati d’impresa per quantità, rispetto ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Alcuni esempi comprendono: lavoro  straordinario,  completamente  detassabile  (quota  di retribuzione ordinaria più maggiorazione);  lavoro supplementare (part time), detassabile per intero, compresi i compensi per le clausole flessibili e/o elastiche;  lavoro notturno, dove sono detassabili le indennità o le maggiorazioni retributive corrisposte e la retribuzione ordinaria; lavoro festivo, dove è possibile detassare la maggiorazione erogata a coloro che prestano lavoro di domenica e usufruiscono del riposo settimanale in una giornata diversa;  lavoro a turni, con la detassabilità delle indennità o delle maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni; residui di ferie/permessi/rol non fruiti entro i limiti di legge e di contrattazione collettiva,  premi variabili, come una tantum, provvigioni, ecc.

PRODUTTIVITA’ 2, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

La seconda modalità indicata nel decreto nasce dall’accordo con le parti sociali e prevede, per l’accesso alle agevolazioni in oggetto, che siano quantomeno siglati accordi (perché la valutazione di merito è rimessa alla contrattazione collettiva e non è legata al conseguimento effettivo di risultati) relativi a tre misure nelle quattro aree di intervento previste dalla legge, ovvero:

a) flessibilità oraria (ridefinizione degli orari per rendere più efficiente l’attività lavorativa);

b) distribuzione flessibile delle  ferie  (per garantire l’utilizzo continuativo delle medesime strutture);

c) implementazione e sviluppo dell’utilizzo di  nuove tecnologie informatiche;

d) flessibilità delle mansioni (maggiore fungibilità ed integrazione di competenze del personale).

Oltre alle modalità sopraindicate, non è possibile fruire della detassazione senza avere depositato alla D.T.L. competente l’ accordo – di cui  abbiamo accennato all’inizio della presente circolare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di adesione alla disciplina del bonus fiscale. Questo perché è proprio all’interno dell’intesa che sono evidenziate le voci agevolate di produttività e/o flessibilità che danno diritto all’agevolazione, tenendo presente che – precisa il Ministero del Lavoro – si è autorizzati a fruire del bonus con efficacia dalla data di sigla dell’accordo e mai retroattiva. Solo le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, possono derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Spett. le Clientela,
con la nota protocollo 2290/2013 l’Inail “alleggerisce” – di fatto – la posizione delle imprese colpevoli di  mancata  o tardiva denuncia di malattia
professionale, nel caso in cui siano trascorsi significativi periodi di tempo tali da rendere impossibile reperire la documentazione necessaria per la comunicazione, evitando l’irrogazione di sanzioni da 1.290 a 7.745 euro.

L’assicurazione dell’Istituto tutela essenzialmente due tipologie di eventi, ovvero l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Scendiamo più nel dettaglio per entrambi al fine di chiarire le posizioni dell’Inail circa le comunicazioni relative:

a) Il primo evento, l’infortunio sul lavoro, riguarda  tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (il
rischio è determinato dallo svolgimento di una certa prestazione lavorativa), da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dall’attività lavorativa per più  di tre giorni. L’obbligo di comunicazione all’Inail (ricordando che una copia deve essere inoltrata anche all’autorità locale di p.s.),  da effettuarsi  entro due giorni dal ricevimento del certificato medico (24 ore nei casi urgenti di infortunio mortale o con pericolo di morte), scatta per qualsiasi infortunio sul lavoro, se prognosticato  non guaribile entro tre giorni; al di sotto di tale termine non costituisce adempimento obbligatorio, salvo il caso in cui una prognosi iniziale inferiore si prolunghi poi oltre il terzo giorno: il datore di lavoro dovrà inoltrare denuncia sempre entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. b) La tutela della  malattia professionale riguarda, invece, le  malattie contratte nell’esercizio e a causa di lavori rientranti nell’ambito di applicazione della tutela contro gli infortuni sul lavoro.

L’adempimento relativo a questa fattispecie è sempre obbligatorio, e il datore di lavoro ha tempo  fino a cinque giorni dal ricevimento del certificato medico attestante la malattia professionale per darne denuncia all’Inail.

È bene ricordare che le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate in forma cartacea o per  via telematica all’Istituto ma,  dal 01/07/2013,
quest’ultima modalità diverrà  esclusiva. Il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio sul sito Inail è  dispensato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico (da allegare obbligatoriamente per le denunce cartacee).

Come accennato all’inizio della presente circolare, le mancate denunce o le comunicazioni errate sono oggetto di  sanzioni amministrative da parte dell’Inail, in taluni casi anche di entità importante, ovvero: 25,82 euro per mancata/errata indicazione del codice fiscale del
lavoratore per le contestazioni fino al 31/12/2006, elevata a 129 euro per le violazioni dopo tale termine;  penalità da 285 a 1.549 euro per le denunce mancate, tardive, errate o incomplete contestate fino al 31/12/2006, che salgono da 1.290 fino a  7.745 euro per le violazioni contestate dal 01/01/2007.

L’Istituto, comunque, assume una posizione meno “rigida” nell’irrogazione di dette sanzioni qualora, al manifestarsi di una malattia professionale molto dopo l’espletamento di attività lavorativa (che, comunque, non fa assolutamente decadere l’obbligo di comunicazione) non sia possibile reperire la documentazione relativa perché, ad esempio, nel frattempo l’azienda sia cessata oppure sia trascorso il periodo di conservazione dei libri aziendali, a patto di fornire una giustificazione di tale impedimento. L’Inail ribadisce che l’obbligo rimane in capo, nei casi di passaggio da un lavoro ad un altro, a colui che sia stato datore di lavoro in passato al manifestarsi dell’evento. In linea  generale, inoltre, non saranno irrogate sanzioni (comunque sempre commisurate all’entità del comportamento colpevole) qualora il datore di lavoro
fornisca adeguata giustificazione per il ritardo o l’omessa denuncia.

Oggetto: co.co.co. più “rischiose” per i call center

Oggetto: co.co.co. più “rischiose” per i call center

Spett. le Clientela,
il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e  indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n.  276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione, comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di
collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20 addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale Spett. le Clientela, il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per  un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi  di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n. 276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione,  comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20  addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione, intenzionati,  invece, a delocalizzare la propria attività all’estero, sono previsti gli obblighi di comunicazione al Ministero  del Lavoro  ed al Garante per la protezione  della privacy (dei lavoratori interessati) con un anticipo pari ad almeno 120 giorni.

Oggetto: notifica preventiva per il lavoro accessorio

Oggetto: notifica preventiva per il lavoro accessorio

Spett. le Clientela,
in tema di voucher lavoro, con la circolare n. 21/2013, l’Inail ricorda come la  Riforma Fornero abbia mantenuto l’obbligo, per il datore di lavoro,  di comunicazione all’istituto prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio (e in caso di successive variazioni), dei propri dati, di quelli del rapporto e della tipologia di attività, attraverso il codice lavorazione.
È bene evidenziare che i  limiti di applicazione del lavoro accessorio sono definiti sulla base di un  tetto massimo di 5.000 euro complessivi per
lavoratore e non più per singolo committente come in passato. Questa limitazione si applica in linea di massima per qualsiasi attività, fatte salve
alcune eccezioni quali:

1 attività svolte a favore di  imprese  e  professionisti (doppio vincolo, limite di 5.000 euro per lavoratore e 2.000 per singolo committente);

2 percettori di  prestazioni a sostegno del reddito (3.000 euro per  lavoratore per il solo 2013);

3 aziende agricole (5.000 euro per pensionati o studenti);

4 piccoli imprenditori agricoli (5.000 euro per tutti).

Le attuali  modalità di comunicazione (inizio prestazione e/o variazione o  annullamento) sono differenziate a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro:

1 direttamente all’Inail: tramite il numero di fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06.164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) e il sito www.inail.it/Sezione «Punto cliente» – per i voucher  cartacei emessi dalle sedi dell’Inps; ∑ direttamente all’Inps: con invio in tempo reale all’Inail cui la comunicazione è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato Inps/Inail e le sedi Inps per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, l’Inail anticipa che è in corso di formalizzazione specifico accordo con Inps volto a far sì che la comunicazione preventiva pervenga a Inail da Inps in tempo reale, il che consentirà al committente di fruire di un  unico canale, ai fini dei propri adempimenti.

Oggetto: predisposizione ed invii telematici modelli 770/13 semplificato ed ordinario.

Oggetto: predisposizione ed invii telematici modelli 770/13 semplificato ed ordinario.

Spett. le Clientela,
ricordiamo che entro il prossimo 31/07/2013 devono essere predisposti  ed inviati i modelli 770/13 semplificato ed ordinario. Al fine di poter  procedere all’indicato adempimento, vi chiediamo quanto segue:

MODELLO 770/13 SEMPLIFICATO:
Entro e non oltre il 31 luglio 2013 dovranno pervenire al nostro  Studio: le fotocopie dei modelli F24 versati relativamente alle  ritenute fiscali anno 2012 (se non riceveremo quanto richiesto, imputeremo nel quadro St quelle che sarebbero state le naturali  date di scadenza); la comunicazione di eventuali variazioni relative ai dati del frontespizio (se non riceveremo i dati entro la  data richiesta, in caso di errate informazioni non reinvieremo più rettifiche); alle aziende nuove clienti, in altre parole le aziende per le quali inviamo il 770 per la prima volta, facciamo presente che dobbiamo ricevere interamente il frontespizio compilato; infine, per le aziende che hanno affidato al nostro Studio l’invio
del modello 770 semplificato completo, anche le fotocopie delle certificazioni compensi da inserire (da intendersi già quadrate  con i versamenti), che dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio  2013  (non  accetteremo  comunicazioni  tardive).
Avvertiamo che, in mancanza di quadratura, non “perderemo” il  nostro tempo a cercare di quadrare, perché non è nostro compito
svolgere il lavoro che doveva essere fatto da altri, e non  invieremo il modello 770 semplificato.

Oggetto: novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Oggetto: novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 12/e l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità fiscali introdotte dalla legge 228/2012 (Legge di Stabilità) e dal successivo decreto legge 179/2012. Vediamole più nel dettaglio:

1. il  limite di deducibilità delle autovetture utilizzate per l’attività professionale scende, dal 1 gennaio 2013, al  20%  dei costi relativi; è  prevista l’applicazione di tale deducibilità per una sola autovettura nel  caso di lavoro autonomo individuale, fino ad  un veicolo per ogni  componente  in caso di attività professionale organizzata in forma di associazione o di società semplice. Sempre sul medesimo argomento,  l’agenzia segnala che, per la determinazione degli  acconti 2013, sarà necessario ricalcolare la base imponibile 2012 considerano le limitazioni  di deducibilità anzidette come se fossero già in vigore.

2. Per quanto riguarda l’Irpef, sempre dal 1 gennaio sono aumentate le detrazioni per i figli a carico: o da 800 a 950 euro per ogni figlio dai tre anni in su (anche se naturale, adottivo, affidato o affiliato); o da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio sotto i tre anni; o da 220 a 400 euro aggiuntivi per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, è previsto (per il periodo 2013-2015) un incremento del 15% per la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, ridotto nella misura del 5% per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti  da  coltivatori  diretti e  da  imprenditori  agricoli professionali iscritti alla relativa previdenza.

3. Le deduzioni sul cuneo fiscale Irap registrano aumenti considerevoli, sebbene previsti solo a partire dal 2014, nella misura: o da 4.600 a 7.500 per ogni dipendente a tempo indeterminato; o da 10.600 a 13.500 per ogni lavoratore under 35 o lavoratrice; o per i lavoratori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, il limite di cui al primo punto sale a 15.000 euro, 21.000 per i dipendenti under 35 e le lavoratrici.
Sarà possibile (per le persone fisiche), nel limite di quanto posseduto alla data del 1 gennaio 2013, rideterminare il costo o  il valore d’acquisto dei titoli non negoziati in mercati regolamentati e dei  terreni edificabili o a  destinazione agricola, se si redigerà relativa perizia giurata entro il 30 giugno 2013 e si provvederà al pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 2% (eventualmente rateizzabile in tre quote annuali maggiorate di interessi nella misura del 3%) del valore oggetto di perizia (4% per terreni e partecipazioni qualificate).

4. Per le  note di variazione dell’imponibile o dell’imposta e per le  fatture di importo non superiore a 100 euro, sarà possibile indicare
l’operazione senza distinzione tra imponibile ed imposta, nonché individuare il committente con il solo numero di codice  fiscale/partita Iva.

5. In ambito agricolo, infine, segnaliamo che con effetto dal periodo d’imposta 2013,  le società agricole non potranno più esercitare  l’opzione per l’imposizione dei redditi su base catastale e  non sarà più previsto il regime forfettario del 25% per gli imprenditori  agricoli (e le società da loro costituite) che, con carattere di esclusività, svolgano attività o commercializzino prodotti agricoli ceduti dai soci.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i

 

nuovi valori Cig per il 2013

nuovi valori Cig per il 2013

Milano, 29/03/2013

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 14/2013 l’Inps ha comunicato gli aggiornamenti degli importi
degli ammortizzatori sociali, oggetto dal 2008 di adeguamento legato al
100% della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo, per il
2013.

Per quanto concerne i trattamenti d’integrazione salariale e mobilità per
l’anno in corso sono pari a 959,22 euro (1.151,06 euro per la cig del settore
edile), mentre per le retribuzioni che eccedono il limite massimo (quantificato
per il 2013) di 2.075,21 euro, l’importo è pari a 1.152,90 euro (1.383,48 per
il settore edile). Tutte le somme indicate sono al lordo del contributo
previdenziale del 5,84% (per gli apprendisti).

In riferimento, invece, all’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, il
massimale mensile previsto per l’anno corrente è pari a 1.152,90 euro, non
soggetto al contributo per gli apprendisti sopracitato.

Ricordiamo che per le indennità di disoccupazione agricola con requisiti
normali e mini ASpI 2012, da liquidare per i periodi di disoccupazione
dell’anno di riferimento, l’Istituto conferma gli importi comunicati nella
circolare n. 20/2012, ovvero 931,28 euro e 1.119,32 euro per le retribuzioni
oltre il tetto massimo di 2.014,77 euro).

Tutti gli importi indicati in precedenza sono riassunti per comodità nel seguente
prospetto:

INDENNITA’ 2013   LORDO NETTO*
Cig/mobilità € 959,22 € 903,20
Cig/mobilità con retribuzione di riferimento superiore a 2,075,21 euro € 1.152,90 € 1.085,57
Indennità cig edilizia   € 1.151,06 € 1.083,84
Indennità cig edilizia con retribuzione di riferimento superiore a 2.075,21 euro € 1.343,18 € 1.302,68
ASpI  1.152,90 **
Mini ASpI 2012  –  1.119,32 **
Mini ASpI con retribuzione di riferimento superiore a 2.014,77 euro 1089.89 **

* Del contributo previdenziale del 5,84%. ** Non soggetto al contributo previdenziale

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

Milano, 28/03/2013

Oggetto: indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunzione
online.

Spett.le Clientela,
con la circolare n. 47/2013 l’Inps comunica che l’indennità di malattia
giornaliera per i co.co.pro., prevista dalla legge Finanziaria 2007, sarà
articolata su tre differenti soglie percentuali (4%, 6% e 8%) applicate
all’importo ottenuto dividendo il massimale contributivo (94.039 euro
per le malattie iniziate nel 2013) per 365. Nello specifico, a seconda delle
mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi
precedenti l’evento, sarà applicata la misura del:
 4%, pari a 10,85 euro/giorno, se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità
di contribuzione;
 6%, pari a 16,28 euro/giorno, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità
di contribuzione;
 8%, pari a 21,71 euro/giorno, se risultano accreditate almeno 9
mensilità di contribuzione.

Nella circolare sopracitata si parla anche di indennità di maternità per le
lavoratrici autonome ex legge n. 546/1987: sono dunque da ritenersi
indennizzabili le giornate nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e
i tre successivi alla data effettiva dello stesso, tolte le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto spontaneo o terapeutico dal terzo
mese di gravidanza, il diritto all’indennità (80% del minimale, pari a 37,66
euro quest’anno) sarà riconosciuto per 30 giorni successivi all’evento.
Per le lavoratrici del settore agricolo, la misura dell’80% si applica sul minimale
2012 previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato e, per l’anno
corrente, è pari a 32,52 euro.
Spetterà invece un indennizzo nella misura del 30% del minimale contributivo
di settore (pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette e 14,12 euro per

artigiane e esercenti di attività commerciale) per le lavoratrici che
eserciteranno il diritto all’astensione facoltativa (3 mesi durante il primo
anno di vita del bambino), previa attestazione con dichiarazione di
responsabilità.

Con le circolari n. 42 e 43/2013, invece, l’Istituto comunica le nuove
modalità telematiche previste per:
 trasmissione delle istanze di riconoscimento e/o riscatto di
periodi ai fini tfr e tfs (per il servizio militare) dei dipendenti
statali tramite l’amministrazione di appartenenza (che effettuerà
verifiche e certificazioni sui periodi oggetto di richiesta di valutazione
contributiva);
 presentazione, direttamente dai lavoratori con l’assistenza di soggetti
abilitati, delle domande di:
a) pensione indiretta o reversibilità,
b) pensione di privilegio indiretta,
c) richiesta di pagamento ratei di pensione,
d) variazione modalità di riscossione della pensione,
e) richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’estero,
f) richiesta di prosecuzione volontaria dell’assicurazione sociale vita.
Sarà possibile utilizzare le modalità consuete di presentazione fino al
03/06/2013, mentre dal giorno successivo dovranno essere trasmesse
esclusivamente per via telematica.

Infine, ricordiamo che è fissata per il prossimo 2 aprile la deadline per la
comunicazione al Ministero del Lavoro delle liste esodati (elenco
lavoratori licenziati al 31/12/2013 e licenziati/da licenziare entro il 2013). Si
tratta di lavoratori:
 destinatari di programmi di gestione delle eccedenze tramite
ammortizzatori sociali, come da accordi stipulati entro il 31/12/2011;
 non a carico di fondi di solidarietà di settore alla data del 04/12/2011 ma
con diritto d’accesso agli stessi come da accordi stipulati entro il
medesimo termine;

autorizzati prima del 04/12/2011 alla prosecuzione volontaria dei
contributi;
 con rapporto risolto entro il 31/12/2011 grazie ad accordi personali o
collettivi, senza più rioccupazione.
La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione
dell’apposito file Excel predisposto dal Ministero, da trasmettere via
mail a accordigovernativi4000salvaguardati@lavoro.gov.it

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani