ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: News

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

 

 

                                                                      Spettabile clientela

 

 

OGGETTO: LE NOVITA’ IN FATTO DI LICENZIAMENTI: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

Con la presente circolare, vogliamo aggiornare tutta la spettabile clientela, circa le novità in fatto di licenziamenti, per i nuovi contratti a tutele crescenti che partiranno con l’entrata in vigore del decreto in oggetto. In data 24 dicembre 2014, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo recante le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; l’indicato decreto entrerà in vigore tra gli ultimi giorni di gennaio ed i primi di febbraio 2015.

 

Premettiamo che se anche l’articolo 18 non è stato esplicitamente abrogato, sostanzialmente, non si applicherà più ai nuovi assunti, fatti salvi i casi che indicheremo di seguito, mentre l’art. 18 resterà operativo per gli assunti prima della riforma.

 

In sintesi, di seguito, le principali novità:

LE TUTELE CRESCENTI NEI LICENZIAMENTI:

Per tutte le aziende:

In caso di licenziamento DISCRIMINATORIO (esempio licenziare la lavoratrice rientrata dalla maternità, anche se il bambino ha già compiuto un anno di vita; questo tipo di licenziamento rischia di rientrare in questa tipologia; mi prendo la responsabilità di quello che dico anche se altri non avranno mai il coraggio di scriverlo):

Se il giudice verifica che il licenziamento è discriminatorio, il lavoratore ha diritto alla reintegra (c.d. tutela reale che per i nuovi assunti non è più l’articolo 18) e ad un risarcimento minimo di n. 5 mensilità di retribuzione globale di fatto;

Per le aziende fino a 15 dipendenti:

Licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo/soggettivo:

 

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento, non  è prevista la reintegra, ma un’indennità risarcitoria di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6 mensilità. L’indennità risarcitoria che viene erogata non è soggetta a contributi ma solo all’aliquota Irpef secondo la tassazione separata del t.f.r.. Facciamo notare alla spettabile clientela come ci sia un leggero miglioramento rispetto alla previgente normativa, per quanto riguarda il minimo dell’indennità risarcitoria. In precedenza, infatti, l’indennità minima era di 2,5 mensilità.

Per le aziende oltre i 15 dipendenti:

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegra ma il risarcimento che consiste in un’indennità di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.

In altre parole, la regola diventa che il licenziamento di tipo economico genera sempre e soltanto il diritto ad un risarcimento di tipo economico e mai alla reintegra, anche laddove dovesse essere infondato. Questo è l’aspetto più importante della riforma: è evidente che alle aziende converrà d’ora in poi percorrere sempre e soltanto questa strada, anche perché in questo caso al lavoratore licenziato spetterà la NASPI, la nuova indennità di disoccupazione che decorrerà dal 1 maggio 2015 e di cui parleremo diffusamente in circolare successiva. Alle aziende non converrà più percorrere la strada del licenziamento disciplinare o per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo perché rimarranno soggette altrimenti al rischio reintegra.

In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare):

In caso di insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dimostrata  in giudizio, è prevista la reintegra nel posto di lavoro ed un’indennità risarcitoria fissata dal giudice fino ad un massimo di 12 mensilità di paga, ma il lavoratore può optare al posto della reintegra per un’indennità di 15 mensilità in aggiunta al risarcimento (15 + fino ad un massimo di 12).

CONCILIAZIONE VOLONTARIA: ART. 6 DELLO SCHEMA DI DECRETO

Di importantissima rilevanza è la possibilità per i datori di lavoro di evitare il giudizio e di conseguenza di evitare anche l’arricchimento degli avvocati.

All’articolo 6 del decreto, infatti, è previsto quanto segue: il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro 60 giorni (vale a dire i termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento), in sede di conciliazione sindacale o commissione di conciliazione della DTL, un importo che non costituisce reddito imponibile né ai fini previdenziali né ai fini fiscali, di un’indennità che va da una mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, che, in ogni caso, non può essere inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di assegno circolare.

Abbiamo sottolineato l’importanza della novità, perché è la prima volta che nel ns. ordinamento viene prevista la possibilità di erogare un’indennità netta, vale a dire non soggetta a contribuzione e a tassazione. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

DIRIGENTI: ai dirigenti non si applica il nuovo regime e rimangono valide le previgenti disposizioni dei contratti collettivi.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: in caso di licenziamento collettivo (art. 4,5 e 24 della Legge n. 223/1991), per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti, sia la violazione della procedura (art. 4), che dei criteri di scelta (art. 5), comporta l’applicazione del nuovo regime e non dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale previsione non modifica la procedura in sede sindacale, ed eventualmente amministrativa, prevista dalla legge per il licenziamento collettivo, né le regole afferenti ai criteri di scelta.

Sul piano delle conseguenze, essa distingue tra lavoratori assunti prima della entrata in vigore del decreto e i lavoratori assunti dopo, come avviene del resto anche per i licenziamenti individuali.

Torneremo più volte su questo argomento. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

MONICA MELANI

OGGETTO: FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OGGETTO: FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’edizione relativa alla prima parte del 2014 di Forum delle piccole e medie imprese, si è appena conclusa. Per tutta l’estate andranno in onda le repliche.
Saremo lieti se vorrete seguire le repliche.
La trasmissione verrà replicata come segue:

–  Ogni Mercoledì alle ore 20,00 su ANTENNA 3 (canale 11 del digitale terrestre);
–  Ogni Sabato alle ore 18,00 e Ogni Domenica alle ore 22,00 su MILANOW (canale 191 del digitale terrestre);

Attendiamo i Vs. commenti. Buona visione.

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Milano, 21/05/2013

                                                                                                            Spett. le CLIENTELA

Oggetto: al via le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza.

Dal 22 maggio al 30 giugno i medici competenti, secondo il disposto dell’art.40 del T.u. Sicurezza, saranno tenuti a provvedere alla trasmissione delle comunicazioni al SSN dei contenuti delle cartelle sanitarie rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro (nell’ambito della sorveglianza sanitaria) per l’anno 2012, ovvero i dati individuati dal Dm 9 luglio 2012. Durante questo intervallo temporale, definito “transitorio”, è da intendersi  sospesa la sanzione per mancata comunicazione (a carico del medico e di importo variabile da 1.000 a 4.000 euro), per far fronte alle eventuali difficoltà operative e di funzionalità, legate, precisa il Ministero del Lavoro, alla predisposizione di una procedura telematica dedicata, volta a favorire e semplificare l’adempimento, in collaborazione con l’Inail.  Segnaliamo, infine, che sarà possibile registrarsi sul portale Inail, per l’inserimento e l’invio dei dati, a partire dal 22 maggio (e reperire il manuale d’uso dell’applicativo web), mentre  la trasmissione  online delle informazioni da parte dei medici potrà partire dal 31 maggio. Al 30 giugno è fissato il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all’anno 2012.

 

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso,

porgiamo distinti saluti.

 Dott.ssa Monica Melani

Circolare trasmissione Forum delle Piccole e Medie Imprese del 20/04

Circolare trasmissione Forum delle Piccole e Medie Imprese del 20/04

Spett. le Clientela,
sabato 20 aprile alle ore 23 su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre)
e, contemporaneamente, sul T-Sat Sky 511, andrà in onda FORUM DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE; parleremo del perché le PMI devono
diversificare il business, insieme a Zucchetti SpA e insieme ad Emporio ADV
Milano Srl. Parleremo di Ambrogio e di Nemo.

La stessa trasmissione verrà poi replicata domenica 21 aprile alle ore 22 su
Milanow (canale 191 del digitale terrestre) e il prossimo mercoledì 24 aprile
alle ore 20 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).

Non perdetela! Buona visione e buon weekend a tutti.

nuovi valori Cig per il 2013

nuovi valori Cig per il 2013

Milano, 29/03/2013

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 14/2013 l’Inps ha comunicato gli aggiornamenti degli importi
degli ammortizzatori sociali, oggetto dal 2008 di adeguamento legato al
100% della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo, per il
2013.

Per quanto concerne i trattamenti d’integrazione salariale e mobilità per
l’anno in corso sono pari a 959,22 euro (1.151,06 euro per la cig del settore
edile), mentre per le retribuzioni che eccedono il limite massimo (quantificato
per il 2013) di 2.075,21 euro, l’importo è pari a 1.152,90 euro (1.383,48 per
il settore edile). Tutte le somme indicate sono al lordo del contributo
previdenziale del 5,84% (per gli apprendisti).

In riferimento, invece, all’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, il
massimale mensile previsto per l’anno corrente è pari a 1.152,90 euro, non
soggetto al contributo per gli apprendisti sopracitato.

Ricordiamo che per le indennità di disoccupazione agricola con requisiti
normali e mini ASpI 2012, da liquidare per i periodi di disoccupazione
dell’anno di riferimento, l’Istituto conferma gli importi comunicati nella
circolare n. 20/2012, ovvero 931,28 euro e 1.119,32 euro per le retribuzioni
oltre il tetto massimo di 2.014,77 euro).

Tutti gli importi indicati in precedenza sono riassunti per comodità nel seguente
prospetto:

INDENNITA’ 2013   LORDO NETTO*
Cig/mobilità € 959,22 € 903,20
Cig/mobilità con retribuzione di riferimento superiore a 2,075,21 euro € 1.152,90 € 1.085,57
Indennità cig edilizia   € 1.151,06 € 1.083,84
Indennità cig edilizia con retribuzione di riferimento superiore a 2.075,21 euro € 1.343,18 € 1.302,68
ASpI  1.152,90 **
Mini ASpI 2012  –  1.119,32 **
Mini ASpI con retribuzione di riferimento superiore a 2.014,77 euro 1089.89 **

* Del contributo previdenziale del 5,84%. ** Non soggetto al contributo previdenziale

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunz.online

Milano, 28/03/2013

Oggetto: indennità malattia Co.co.pro., liste esodati e ricongiunzione
online.

Spett.le Clientela,
con la circolare n. 47/2013 l’Inps comunica che l’indennità di malattia
giornaliera per i co.co.pro., prevista dalla legge Finanziaria 2007, sarà
articolata su tre differenti soglie percentuali (4%, 6% e 8%) applicate
all’importo ottenuto dividendo il massimale contributivo (94.039 euro
per le malattie iniziate nel 2013) per 365. Nello specifico, a seconda delle
mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi
precedenti l’evento, sarà applicata la misura del:
 4%, pari a 10,85 euro/giorno, se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità
di contribuzione;
 6%, pari a 16,28 euro/giorno, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità
di contribuzione;
 8%, pari a 21,71 euro/giorno, se risultano accreditate almeno 9
mensilità di contribuzione.

Nella circolare sopracitata si parla anche di indennità di maternità per le
lavoratrici autonome ex legge n. 546/1987: sono dunque da ritenersi
indennizzabili le giornate nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e
i tre successivi alla data effettiva dello stesso, tolte le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto spontaneo o terapeutico dal terzo
mese di gravidanza, il diritto all’indennità (80% del minimale, pari a 37,66
euro quest’anno) sarà riconosciuto per 30 giorni successivi all’evento.
Per le lavoratrici del settore agricolo, la misura dell’80% si applica sul minimale
2012 previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato e, per l’anno
corrente, è pari a 32,52 euro.
Spetterà invece un indennizzo nella misura del 30% del minimale contributivo
di settore (pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette e 14,12 euro per

artigiane e esercenti di attività commerciale) per le lavoratrici che
eserciteranno il diritto all’astensione facoltativa (3 mesi durante il primo
anno di vita del bambino), previa attestazione con dichiarazione di
responsabilità.

Con le circolari n. 42 e 43/2013, invece, l’Istituto comunica le nuove
modalità telematiche previste per:
 trasmissione delle istanze di riconoscimento e/o riscatto di
periodi ai fini tfr e tfs (per il servizio militare) dei dipendenti
statali tramite l’amministrazione di appartenenza (che effettuerà
verifiche e certificazioni sui periodi oggetto di richiesta di valutazione
contributiva);
 presentazione, direttamente dai lavoratori con l’assistenza di soggetti
abilitati, delle domande di:
a) pensione indiretta o reversibilità,
b) pensione di privilegio indiretta,
c) richiesta di pagamento ratei di pensione,
d) variazione modalità di riscossione della pensione,
e) richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’estero,
f) richiesta di prosecuzione volontaria dell’assicurazione sociale vita.
Sarà possibile utilizzare le modalità consuete di presentazione fino al
03/06/2013, mentre dal giorno successivo dovranno essere trasmesse
esclusivamente per via telematica.

Infine, ricordiamo che è fissata per il prossimo 2 aprile la deadline per la
comunicazione al Ministero del Lavoro delle liste esodati (elenco
lavoratori licenziati al 31/12/2013 e licenziati/da licenziare entro il 2013). Si
tratta di lavoratori:
 destinatari di programmi di gestione delle eccedenze tramite
ammortizzatori sociali, come da accordi stipulati entro il 31/12/2011;
 non a carico di fondi di solidarietà di settore alla data del 04/12/2011 ma
con diritto d’accesso agli stessi come da accordi stipulati entro il
medesimo termine;

autorizzati prima del 04/12/2011 alla prosecuzione volontaria dei
contributi;
 con rapporto risolto entro il 31/12/2011 grazie ad accordi personali o
collettivi, senza più rioccupazione.
La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione
dell’apposito file Excel predisposto dal Ministero, da trasmettere via
mail a accordigovernativi4000salvaguardati@lavoro.gov.it

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

circolare Inps n. 44/2013

circolare Inps n. 44/2013

 

Milano, 28/03/2013

 

Oggetto: circolare Inps n. 44/2013 – contribuzione dovuta sulle
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
dal 01/01/2013 (c.d. “Ticket di licenziamento”).

 

Spett.le Clientela,
la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha portato con sé importanti
modifiche alla legge n. 92/2012, avviando il nuovo sistema di
ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele ed impattando su
alcuni aspetti dell’ASpI; nello specifico, come indicato dalla circolare n.
140/2012 dell’Istituto, rivisitando i criteri impositivi del contributo sulle
interruzioni dei rapporti di lavoro.

 

È infatti prevista, per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/01/2013 e con le causali che darebbero
accesso all’Assicurazione sociale per l’impiego, a carico del datore di lavoro
una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (Ticket di
licenziamento), compresi i periodi di lavoro con contratto diverso dal tempo
indeterminato a rapporto proseguito senza soluzione di continuità. Le uniche
eccezioni riguardano:
 dimissioni (eccetto per giusta causa o durante il periodo tutelato di
maternità);
 risoluzioni consensuali (eccetto quelle frutto di conciliazione presso la
D.T.L. ex art. 7 legge n. 604/1966 sostituito dall’art. 1 comma 40 della
c.d. Legge Fornero, i trasferimenti del dipendente ad altra sede distante
oltre 50 km dalla residenza dello stesso e/o mediamente raggiungibile
in 80 o più minuti con i mezzi pubblici);
 decesso del lavoratore.
Per l’anno 2013 il massimale mensile ASpI è fissato in 1.180,00 euro e,
dunque, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da

versare sarà dunque pari a 483,80 euro (41%). Per i rapporti inferiori a 12
mesi tale contributo (che è scollegato dalla prestazione individuale e
indipendente dalla tipologia contrattuale, sia essa full time o part time) dovrà
essere oggetto di rideterminazione in proporzione al numero di mesi di durata
del rapporto di lavoro (tenendo presente che si considera mese intero quello
con prestazione lavorativa protratta per almeno 15 giorni calendariali) e dovrà
essere sempre assolto in unica soluzione.

L’Istituto rammenta che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di
versamento del Ticket di licenziamento sono:
 datori di lavoro che debbano versare il contributo d’ingresso nelle
procedure di mobilità (fino al 31/12/2016);
 licenziamenti a seguito di cambi d’appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro che garantiscono la continuità
occupazionale (periodo 2013-2015);
 interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle
costruzioni edili, per completamento attività e chiusura del cantiere
(periodo 2013-2015).

Dal punto di vista operativo, l’Inps ed il Ministero del Lavoro di concerto
comunicano che l’assoluzione dell’obbligo contributivo debba avvenire
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a
quella del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Il pagamento dei
ticket di licenziamento arretrati, ovvero intervenuti nel periodo gennaio-marzo
2013, potrà avvenire senza aggravio di oneri accessori entro il 16/06/2013.

al 10% per 18 mesi dalla data di assunzione. Il contributo ordinario rimane
pari invece al solo 1,31% per i dipendenti somministrati.
Sul contributo addizionale (1,40%), in riferimento ai rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato, potranno operare le riduzioni contributive previste per le
assunzioni a tempo determinato agevolate.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Sono necessarie ulteriori precisazioni in merito all’ASpI che si caratterizza per
un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da
maggiorazioni contributive. Si ricorda che il primo è dovuto in misura piena
(1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio
contributivo ex legge n. 183/2011; lo stesso dicasi per quelli mantenuti in
servizio al termine del periodo di formazione. Per i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità assunti in apprendistato il carico contributivo datoriale rimane pari

 

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Milano, 02/04/2013

Spett.le Clientela,
l’astensione obbligatoria dal lavoro, secondo il disposto della legge n.
244/2007 e dell’art. 2, cc. 452/456, spetta alla madre adottiva nella misura
di 5 mesi (più precisamente, in analogia con la madre biologica, 5 mesi ed un
giorno) dall’ingresso nella famiglia del bambino. In caso di adozione
internazionale, è possibile fruire della licenza anche prima dell’ingresso del
minore in Italia, per assolvere gli adempimenti della procedura di adozione e
per l’incontro con il bambino. Ulteriore permanenza all’estero può essere
giustificata dietro richiesta di congedo non retribuito. Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche se il minore adottato superi i sei anni di età e
spetta per l’intero periodo, anche se durante il congedo questi
raggiunga la maggiore età.

È opportuno precisare come, in caso di interruzione della procedura di
adozione (senza ingresso del minore in Italia), l’assenza del lavoratore dovuta
agli adempimenti dell’iter adottivo possa comunque considerarsi come congedo
di maternità, così come specificato dalla nota n. 39/2010 del Ministero del
Lavoro; è possibile invece godere della licenza in oggetto per un massimo di 3
mesi entro 5 mesi dall’affidamento del minore.

Anche il padre adottivo (o affidatario) ha diritto all’astensione obbligatoria,
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 L. n. 53/2000, qualora la madre non
ne faccia richiesta. Nel periodo 2013-2015 ha inoltre diritto ad un giorno di
astensione obbligatoria dal lavoro entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del
figlio e, in accordo con la madre ed in sostituzione di essa (previo preavviso di
almeno 15 giorni al datore di lavoro), può godere di ulteriori due giorni (anche
continuativi) di licenza, sempre con indennità pari al 100% della retribuzione.

L’astensione facoltativa (congedo parentale), invece, può essere richiesta
nelle ipotesi di adozione nazionale, internazionale o in caso di affidamento,
purché entro otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il
compimento della maggiore età dello stesso. Nei primi tre anni dall’ingresso in
famiglia la licenza è indennizzata nella misura del 30% della
retribuzione, nonché coperta da contribuzione figurativa, per un periodo
massimo di sei mesi (da intendersi complessivo tra entrambi i genitori). Il
padre non ha diritto al congedo parentale in caso di affido condiviso, poiché
tale permesso è vincolato all’esclusività dell’affidamento.

Entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato, i genitori
hanno diritto ai riposi c.d. “per allattamento”, come indicato dall’art. 39
D.lgs. n. 119/2011 che l’Inps, con la circolare n. 91/2003, applica anche
nell’ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio; tali permessi, a differenza
dei genitori “biologici”, possono essere utilizzati in luogo del congedo di
maternità o di paternità (appunto non obbligatori come in caso di parto) a
partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore adottato. Si
ricorda come la madre adottiva possa fruire dei riposi giornalieri durante il
congedo parentale del padre adottivo od affidatario, ma non durante il congedo
di paternità di quest’ultimo. Sempre l’Inps precisa come, se la lavoratrice
madre sia occupata con orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore, i
riposi in oggetto siano pari solamente ad un’ora (e non due).

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Milano, 02/04/2013

 

Spett.le Clientela,
l’Inps ha recentemente comunicato, con il messaggio n. 3678/2013, i termini
per le imprese con almeno 50 addetti che hanno fruito della decontribuzione
nel 2010 e/o 2011, per il versamento della differenza di tfr, pari al
contributo dello 0,5% sulla quota di retribuzione ammessa in
decontribuzione: ci sarà tempo fino al 17/06/2013.

Le imprese sopra menzionate – tenute al versamento mensile al fondo di
tesoreria delle quote di tfr maturate dai dipendenti al netto di un contributo
pari allo 0,5% della retribuzione di riferimento (c.d. addizionale Ivs) – se
ammesse a beneficiare dello sgravio contributivo sulle retribuzioni d i
secondo livello recuperano l’incentivo (diminuzione contributiva nella
misura massima del 25%) applicando lo sgravio anche sul contributo
dello 0,5%; pertanto, l’agevolazione concorre ad implementare la quota da
versare al fondo di tesoreria.

L’Inps evidenzia l’eccezionalità del termine comunicato (inizialmente fissato al
16/03/2012), dovuta alla volontà di semplificare l’insieme degli adempimenti
da assolvere e precisa come a regime la contribuzione andrà effettuata
nello stesso anno di fruizione dell’incentivo, anche nell’eventualità di
somme erogate in relazione a previsioni contrattuali riguardanti annualità
precedenti.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

MILANO, 29 MARZO 2013

SPETT. CLIENTELA

Cari clienti,
a tutti un sincero e affettuoso augurio di Buona Pasqua, sperando che i mesi a venire portino
via tutte le tensioni di 4 anni di crisi economica ininterrotta.
Con l’occasione, vi ricordo che domani sabato 30 marzo alle 23,00 circa su Telelombardia (canale
10 digitale terrestre) e contemporaneamente su Sky canale 511, andrà in onda Forum delle piccole e
medie imprese. Parleremo di “NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS:
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”, insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di
Zucchetti Spa, insieme alla dott. Ilaria Re project manager del Consorzio Italbiotec e al dott.
Lorenzo Cerofolini, amministratore delegato di Nardi Personal Spa.
La trasmissione verrà poi replicata domenica alle 22,00 su Milanow (canale 191 del digitale
terrestre) e mercoledì 3 aprile alle 20,00 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).

Buona visione.
DOTT. MONICA MELANI