ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: News

COLLABORAZIONI A PROGETTO

COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

 

Esiste poi, una lista nera delle prestazioni che assai difficilmente sono inquadrabili come co.co.pro,
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali:



















Addetti a distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
Addetti alle agenzie ippiche;
Addetti alle pulizie;
Autisti e autotrasportatori;
Baristi e camerieri;
Commessi e addetti alle vendite;
Custodi e portieri;
Estetiste e parrucchieri;
Facchini;
Istruttori di autoscuola;
Letturisti di contatori;
Magazzinieri;
Manutentori;
Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
Piloti e assistenti di volo;
Prestatori di manodopera nel settore agricolo;
Addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
Addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
Prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

LA DEROGA PER I CALL CENTER:

E’ ammesso il ricorso al contratto a progetto per le attività di vendita diretta di beni e servizi,
realizzate attraverso call center outbound purchè sia definito un corrispettivo congruo dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Il riferimento alla contrattazione collettiva
è vincolante; in assenza di previsione da parte del Ccnl, è possibile fare ricorso ad un accordo
aziendale “di prossimità”.

Forum Piccole Medie Imprese 23 marzo 2013 Anticipazioni

Forum Piccole Medie Imprese 23 marzo 2013 Anticipazioni

Sabato 23 marzo andrà in onda una nuova puntata di Forum delle Piccole Medie Imprese. Vi diamo qualche anticipazione:
l’argomento che tratteremo sarà quello della “RICERCA SVILUPPO E FORMAZIONE PER LE PMI”.
Gli ospiti in studio saranno:

–          DOTT. DOMENICO UGGERI Vice presidente Zucchetti spa;

–          DOTT. ANGELO CIAN Responsabile Soluzione Gestionali Zucchetti

–          DOTT. DIEGO BOSCO Direttore Generale Consorzio Italbiotec

Nell’attesa di conoscere tutte le tematiche di questa nuova puntata, vi invitiamo a riflettere su tre quesiti fondamentali, saranno infatti oggetto di discussione durante la trasmissione:

 

 

Forum Piccole Medie Imprese 16 marzo 2013

Forum Piccole Medie Imprese 16 marzo 2013

Cari Clienti,
sabato 16 marzo, cioè domani, va in onda su Telelombardia (canale 10 del digitale
terrestre) e contemporaneamente su TV SAT SKY 511, la seconda puntata della terza edizione di
Forum Pmi; parleremo delle difficoltà di accesso al credito per le Pmi. Ne parleremo insieme al
dott. Domenico Uggeri vice presidente di Zucchetti Spa, e insieme a Franco Fedele e a Vittorio
Boselli di Fondartigianato. La trasmissione verrà poi replicata domenica sera 17 marzo alle ore
22,00 su Milanow (canale 191): attenzione, rispetto alla precedente edizione, la replica è stata
anticipata di un’ora.
La trasmissione verrà poi ancora replicata mercoledì 20 marzo alle ore 20,00 su Antenna 3 (canale
11 del digitale terrestre). Cordiali saluti.

Forum delle Piccole Medie Imprese 3: è partita la nuova edizione

Forum delle Piccole Medie Imprese 3: è partita la nuova edizione

Cari clienti,
è partita la nuova edizione di Forum delle piccole e medie imprese. La prima
puntata è andata in onda sabato sera 9 marzo su Telelombardia (canale 10) del digitale
terrestre e contemporaneamente su SKY 511; è stata replicata poi su Milanow (canale 191 del
digitale terrestre) alle 22,00 di domenica 10 marzo. Verrà replicata ancora una volta, domani
mercoledì 13 marzo alle ore 20,00 su ANTENNA 3 (canale 11 del digitale terrestre). Mi
raccomando, non perdetela, parliamo del “Caro Energia” per le piccole e medie imprese,
insieme a Zucchetti Spa e a Fondartigianato.
Attendiamo i vs. commenti su Facebook a Forum delle piccole e medie imprese.
Buona giornata.

TRASMISSIONE DI SABATO PROSSIMO FORUM PMI PUNTATA N. 10

TRASMISSIONE DI SABATO PROSSIMO FORUM PMI PUNTATA N. 10

Spett. clientela,
sabato prossimo 8 dicembre 2012 alle 23,00 su Telelombardia (canale 10 del digitale
terrestre e contemporaneamente su Tv Sat Sky 511) andrà in onda la 10.a trasmissione di
Forum delle Piccole e Medie Imprese; parleremo del perché le aziende italiane (pmi) non
riescono ad accedere in maniera efficace ai finanziamenti messi a disposizione dai Fondi
Europei. Ne parleremo insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di Zucchetti spa, al
dott. Pietro Carlomagno commercialista e rappresentante dell’Associazione Prima Persona, e
al dott. Claudio Calvani membro della commissione Economia e Finanze dell’Ordine dei
Commercialisti.
La puntata è interessante e piena di spunti. Buona visione!

REPLICA DELLA TRASMISSIONE DI SABATO SCORSO FORUM PMI

REPLICA DELLA TRASMISSIONE DI SABATO SCORSO FORUM PMI

Spett. clientela,
stasera alle 20,00 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre) verrà replicata la 9.a
trasmissione di Forum delle Piccole e Medie Imprese; parleremo di somministrazione di
manodopera insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di Zucchetti spa, al dott.
Marco Ceresa amministratore delegato di Ranstad Italia Spa, e all’avv. Carlo Galli partner
dello studio legale Marco De Bellis & Partners.
La puntata è interessante e piena di spunti. Buona visione!

OGGETTO: FORUM PMI TRASMISSIONE DI SABATO 24 NOVEMBRE

OGGETTO: FORUM PMI TRASMISSIONE DI SABATO 24 NOVEMBRE

Continua il successo di Forum delle piccole e medie imprese; sabato 24 novembre p.v. alle ore
23,00 su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre) e contemporaneamente sul Tv Sat Sky 511,
andrà in onda l’8° puntata di Forum delle piccole e medie imprese. Parleremo del perché le aziende
straniere non vogliono più investire in Italia e ne parleremo insieme al dott. Giovanni Mocchi vice
presidente di Zucchetti Group, all’avvocato Vittorio Provera dello Studio Trifirò & Partners, al dott.
Luca Martin amministratore di Htlc Network.
Non perdetela!

OGGETTO:OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI

OGGETTO:OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI

Spett.le Clientela,

Il 25 agosto 2012 è entrato in vigore il DLgs 173/2012 del Ministero della
Salute che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
individua i contenuti della cartella sanitaria e le modalità di trasmissione
annuale al servizio sanitario da parte del medico competente.
Il medico competente, cioè il medico nominato dal datore di lavoro per
effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, è tenuto a collaborare con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e di protezione alla valutazione
dei rischi per la salute, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per
tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, a formare ed informare
i lavoratori sui possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, deve
istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria contenente: i dati relativi
all’anagrafica del lavoratore; i dati relativi all’azienda; la visita preventiva
effettuata dal medico competente e la comunicazione scritta relativa al giudizio
di idoneità alla mansione. In riferimento a tale cartella, il medico competente
risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni
sanitarie, mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati
e di informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata
alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Il decreto del 9 luglio prevede che, entro il primo trimestre dell’anno
successivo all’anno di riferimento, il medico competente debba trasmettere, esclusivamente via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
È stato individuato un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore
del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. Unicamente con
riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle
informazioni scade il 30 giugno 2013. Per la durata del periodo transitorio, con
riferimento a possibili difficoltà di raccolta delle informazioni, sono sospese le
sanzioni previste per il medico competente che non trasmetta ai servizi
predisposti le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Oggetto: le nuove regole per il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri

Oggetto: le nuove regole per il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri

Spett. le Clientela,

la riforma Fornero (legge nr. 92/2012) ha apportato due importanti modifiche
all’art. 22, comma 11 del T.U. sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/1998) tese, da
un lato, a contrastare il lavoro irregolare degli stranieri e, dall’altro, a favorirne
la permanenza ed il reinserimento nel mercato del lavoro – purchè garantiti da
mezzi leciti – una volta che si trovino già in territorio italiano.

Le innovazioni introdotte riguardano i lavoratori stranieri in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato – a tempo determinato o
indeterminato – che si trovino a perdere il posto di lavoro, anche per
dimissioni.

Ecco le due novità:

1. è stata raddoppiata – da 6 mesi ad un anno – la durata del c.d. “permesso
di soggiorno in attesa di occupazione”, cioè lo strumento attraverso il quale
il lavoratore straniero che ha perso il proprio posto di lavoro può –
rinnovando il proprio precedente permesso di soggiorno e purchè non si
trattasse di permesso di lavoro stagionale – essere iscritto nelle liste di
collocamento; inoltre, qualora tale lavoratore sia percettore di una
prestazione a sostegno del reddito (ad es. CIG o indennità di
disoccupazione) con durata superiore a quella del titolo di soggiorno, può
soggiornare e rimanere iscritto alle liste di collocamento per tutta la durata
di tale prestazione