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Tag: COLLABORAZIONI A PROGETTO

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Spett. le Clientela,
la legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha innovato la disciplina del lavoro a progetto introdotta con la legge Biagi (Dlgs n. 276/2003), fissando quattro requisiti precisi per la genuinità di tali rapporti di lavoro (instaurati a partire dal  18/07/2012), con l’intento – sulla carta – di arginarne l’utilizzo “improprio”, grazie a disincentivi sul piano normativo ed anche su quello contributivo (a causa dell’inasprimento delle aliquote Inps). Vediamo più nel dettaglio i presupposti, ripresi anche dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012:

1. il  collegamento a un determinato risultato finale, certo ed individuabile, insieme alle indicazioni specifiche che caratterizzano  l’attività lavorativa che il collaboratore andrà a prestare. L’obiettivo diventa, quindi, parte integrante del contratto, che dovrà essere  obbligatoriamente predisposto in forma scritta;

2. l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del datore di lavoro  (committente), legata al grado di indipendenza
(dunque di distinzione) di contenuti ed obiettivi, pur rientrando nel normale ciclo produttivo dell’impresa;

3. la  non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, che non può essere banalmente riproposto ma, come accennato al punto  precedente, deve presentare i medesimi elementi di autonomia;

4. il  non svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, ovvero mansioni che escludano ogni margine di autonomia decisionale ed operativa a favore di semplice attuazione di quanto impartito dal datore di lavoro. La circolare ministeriale sopracitata definisce, infatti:

a) compiti meramente esecutivi “tutte le attività in cui al collaboratore  non  residua  alcuna  possibilità  di autodeterminazione nelle modalità esecutive delle stesse”; b) compiti meramente ripetitivi i task derivanti da attività rispetto alle quali non occorrono indicazioni del committente, pur costituendo compiti elementari tali – per natura e contenuto – da non richiederne.

A questo punto è bene riprendere quanto accennato sopra, ovvero come –nelle intenzioni – la legge Fornero abbia previsto meccanismi di opposizione all’abuso del lavoro a progetto. Si tratta di una  doppia presunzione di subordinazione, assoluta  e relativa. La prima prevede il  progetto come elemento cardine per la validità del rapporto e, dunque, in sua assenza (da considerarsi tale anche per carenza di requisiti) risulta illegittimo e  scatta automaticamente la sanzione di conversione dello stesso in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. La presunzione relativa di subordinazione, invece, interviene una volta accertato come l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe (anche riguardo il rispetto di orari, imposizioni direttive, ecc.) a quelle dei lavoratori dipendenti del committente. A quest’ultimo spetta, durante l’eventuale contestazione, l’onere della prova contraria per evitare la sanzione di conversione disposta dal giudice (indipendentemente dalla presenza di un progetto scritto). Il Ministero non esclude, comunque, la possibilità per il collaboratore di svolgere attività analoghe a quelle dei “colleghi” dipendenti, se effettuate adottando modalità  organizzative radicalmente differenti.

Infine, segnaliamo come l’ordinamento preveda alcune  deroghe a dette presunzioni, in particolare per quanto riguarda l’attività  di vendita di beni e servizi attraverso call center outbound, purché il rapporto di collaborazione così configurato rispetti i minimi retributivi previsti dal Ccnl di riferimento. Inoltre, la giurisprudenza individua una serie di attività  borderline di difficile inquadramento come co.co.pro.: in questa “zona grigia” rientrano la distribuzione di bollette, giornali, riviste, elenchi telefonici, gli addetti alle agenzie ippiche, alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori e qualifiche operaie d’edilizia, piloti e assistenti di volo,  prestatori di manodopera del settore agricolo, addetti alla segreteria e terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi e bevande e, infine, addetti ai  call center per servizi inbound.

COLLABORAZIONI A PROGETTO

COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

 

Esiste poi, una lista nera delle prestazioni che assai difficilmente sono inquadrabili come co.co.pro,
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali:



















Addetti a distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
Addetti alle agenzie ippiche;
Addetti alle pulizie;
Autisti e autotrasportatori;
Baristi e camerieri;
Commessi e addetti alle vendite;
Custodi e portieri;
Estetiste e parrucchieri;
Facchini;
Istruttori di autoscuola;
Letturisti di contatori;
Magazzinieri;
Manutentori;
Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
Piloti e assistenti di volo;
Prestatori di manodopera nel settore agricolo;
Addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
Addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
Prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

LA DEROGA PER I CALL CENTER:

E’ ammesso il ricorso al contratto a progetto per le attività di vendita diretta di beni e servizi,
realizzate attraverso call center outbound purchè sia definito un corrispettivo congruo dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Il riferimento alla contrattazione collettiva
è vincolante; in assenza di previsione da parte del Ccnl, è possibile fare ricorso ad un accordo
aziendale “di prossimità”.