ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.
Raccomandiamo la lettura di questa circolare.
Come sempre raccomandato a tutti i clienti, la formazione dell’apprendista è obbligatoria,
pena la perdita dei benefici contributivi (con tutte le multe che ne conseguono).
Il ministero del lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, nel momento più sbagliato
della storia, non contenta di tutte le piccole e medie imprese che ha già fatto chiudere, ha
ribadito che l’inadempimento formativo e il superamento dei limiti numerici nelle assunzioni
di apprendisti, produrranno la conversione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
Una sanzione di importo variabile dia 100 ai 600 euro, diffidabile, invece, punirà il mancato
affiancamento di un tutor o referente aziendale dell’apprendista.
Già il T.U. apprendistato (D. Lgs. 167/2011) prevede che, in caso di inadempimento della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
il raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a pagare il doppio della
differenza tra la contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al
livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato. Il ministero, inoltre, precisa quanto segue: 1) che la formazione oggetto
della violazione (e relativa sanzione) è quella cosiddetta formale. In secondo luogo che la
sanzione, per ritenersi applicabile, devono ricorrere due requisiti: esclusiva responsabilità del
datore di lavoro e gravità della violazione (cioè tale da impedire il fine formativo del
lavoratore). In questi casi, spiega il ministero, qualora sia ancora recuperabile la formazione,
l’inadempimento deve essere oggetto di disposizione da parte degli ispettori. L’emanazione
della disposizione, in tal caso, dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il debito
formativo “Il che appare” precisa il ministero, “proporzionalmente più difficile in relazione
all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato”. (in tabella,
il calcolo previsto dal ministero in caso di rapporti di apprendistato con periodo di
formazione di tre anni).
Il ministero aggiunge che in caso di applicazione della sanzione contributiva, gli ispettori
dovranno adottare anche le altre consuete sanzioni amministrative legate al
“disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che
costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”.
Stessa sanzione della riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di
lavoro”, spiega il ministero, va applicata qualora gli ispettori riscontrino una violazione dei
limiti numerici. La “trasformazione” dei rapporti, però, atteso che il contratto di
apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato,
operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza maggiorazione del
100%) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta
causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
Il ministero, spiega poi che eventuali violazioni sulla presenza del tutor aziendale andranno
sanzionate esclusivamente con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
importo variabile da 100 a 600 euro, diffidabile. In caso di recidiva, la sanzione varia da 300 a
1.500 euro.
La circolare.
Mi si permetta un commento: in studio ho soppresso la funzione dell’apprendista: alla luce di
questa circolare, direi che ho fatto bene.
Cordiali saluti.