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Tag: partite Iva

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Oggetto: presunzione di falsità partite Iva.

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i

Spett. le Clientela,
l’Inail, con la circolare n. 15/2013, precisa i termini a partire dai quali la
presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva monocommittenti,
introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), inizierà a produrre i propri
effetti, ovvero:
 18/07/2014 per le partite Iva attive al 18/07/2012;
 18/07/2015 per le partite Iva aperte dopo la data sopracitata.

La presunzione legale in oggetto intende il rapporto tra un impresa ed
un titolare di partita Iva come co.co.pro. (salvo prova contraria del
committente) e si attiva al verificarsi di almeno due presupposti tra:
1. collaborazione pari a non meno di otto mesi in un anno (241
giorni), per due anni consecutivi, in ambito di ogni anno civile (01/01-
31/12);
2. postazione fissa di lavoro, predisposta presso il committente;
3. fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi, cioè due periodi di 365 giorni, anche non coincidenti col
biennio civile (nel caso, però, in cui si intenda far valere il presupposto di
cui ai punti 1 e 3, anche quest’ultimo dovrà far riferimento a due anni
civili).
Scattata la presunzione (comunque relativa), la partita Iva si trasforma
ex lege in collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, sarà
valida solo in presenza di un progetto (come indicato dal Ministero del Lavoro
nella circolare 29/2012); in assenza di questo, la collaborazione si trasformerà
quindi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
a far data dalla sua costituzione. Le partite Iva divenute co.co.pro. pagano i
premi esattamente come i lavoratori parasubordinati (in presenza di tutti i