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MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI: NUOVA MODULISTICA INPS
RIFERIMENTI :MESSAGGI INPS N. 23507 DEL 23 OTTOBRE 2008 E N. 23600 DEL 24 OTTOBRE 2008 L’INPS, con messaggio n. 23507/2008 e con messaggio n. 23600/2008 ha comunicato che sul proprio sito internet (http://www.inps.it/) è disponibile la modulistica aggiornata per le prestazioni finalizzate alla tutela delle gravi disabilità , e i nuovi modelli di domanda concernenti le prestazioni economiche di paternità , maternità  e congedo parentale sia per i lavoratori dipendenti che per quelli iscritti alla gestione separata.
L’INPS, con i messaggi n. 23507 del 23 ottobre 2008 e n. 23600 del 24 ottobre 2008, comunica che sono disponibili sul proprio sito internet (http://www.inps.it/), nella sezione modulistica, i nuovi modelli per la richiesta delle prestazioni economiche di:
– tutela delle gravi disabilità ;
– paternità , maternità  e congedo parentale.
In quest’ultimo caso è stata rinnovata anche la modulistica relativa ai collaboratori iscritti alla Gestione separata che, si ricorda, hanno diritto alla prestazione economica, erogata direttamente dall’INPS, nel caso in cui il richiedente possa vantare l’accreditamento di almeno tre mensilità  della contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento.
DISPOSIZIONI COMUNI
Le novità  riguardano la veste grafica, ma anche i contenuti, infatti il modello è accompagnato da una sintesi della normativa che, da un lato spiega brevemente chi può effettuare la richiesta e quali sono le prestazioni a cui ha diritto, dall’altro fornisce un utile elenco dei dati e dei documenti necessari per la liquidazione della prestazione, distinto sia per tipo di prestazione richiesta che per la tipologia di lavoratori che effettuano la domanda.
In particolare risultano innovati i modelli di seguito indicati:
– SR01 Mod. Mat. (congedo di maternità /paternità  lavoratori dipendenti);
– SR23 Mod. Ast. Fac. (congedo parentale lavoratori dipendenti);
– SR29 Mod. Mat./Gest. Sep. (congedo di maternità /paternità  per gli iscritti alla gestione separata);
– SR14 Mod. Ind. Mat. (indennità  di maternità  lavoratrici autonome);
– SR59 Mod. Ast. Fac/Lav.Aut. (congedo parentale lavoratrici autonome);
– SR28 Mod. Ass. Mat. Stato (assegno di maternità  dello Stato).
– SR74 Mod. Ast. Fac./Gest. Sep. (congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata).
– SR07 Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità  grave
– SR08 Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità  grave
– SR09 Domanda di permessi per lavoratori in condizioni di disabilità  grave
– SR10 Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati in condizione di disabilità  grave
– SR11 Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella in condizione di disabilità  grave
– SR64 Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge in condizione di disabilità  grave
I moduli INPS, una volta compilati, vanno consegnati prima dell’inizio del periodo di congedo, alla sede dell’ufficio della zona dove risiede o è domiciliato il richiedente e, per conoscenza, al datore di lavoro. Possono essere inviati anche per posta o tramite un Ente di patronato, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Le prestazioni economiche dell’INPS si traducono in indennità  che, generalmente, sono anticipate dal datore di lavoro, ma in casi particolari vengono pagate direttamente dall’INPS. E’ il caso, come si ricordava, delle collaboratrici iscritte alla gestione separata, ma anche degli operai agricoli, delle lavoratrici domestiche, dei disoccupati, dei lavoratori stagionali a termine o dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione.
L’INPS avverte che il termine prescrizionale è di un anno dalla data di fine congedo, rimane pertanto a carico del richiedente l’onere di interrompere la prescrizione, inviando atti scritti di data certa, quali solleciti o richieste di pagamento, nel caso in cui l’Istituto ritardasse nell’effettuare il pagamento.
TUTELA DELLA MATERNITA’
Di particolare interesse risultano inoltre le indicazioni dell’Istituto in merito alla semplificazione amministrativa degli adempimenti che prevedono quanto segue:
– in caso di parti o di adozioni/affidamenti plurimi è sufficiente compilare più volte il solo riquadro contenente i dati anagrafici del minore (non è necessario compilare più modelli);
– in linea di principio il richiedente non è tenuto a documentare il possesso dei requisiti che l’INPS può direttamente accertare consultando i propri archivi (a meno che ciò non si renda utile per accelerare la trattazione della pratica);
– il richiedente non è tenuto a ripresentare documenti che, in ragione di una precedente domanda relativa al medesimo evento, siano già  stati presentati all’INPS;
– l’utente può dichiarare fatti, stati e qualità  anche relative all’altro genitore avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà , predisposte all’interno del modello stesso (in questo senso nelle domande di congedo parentale non è più prevista l’acquisizione della firma dell’altro genitore);
– in caso di richiesta di copie di sentenze o altro provvedimento giurisdizionale è sufficiente vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica.
Quest’ultimo punto si riferisce ai casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore a seguito di separazione dei coniugi o ai casi di disposizioni in merito all’adozione.
In particolare, in caso di adozioni internazionali, i provvedimenti di adozione pronunciati in uno Stato straniero diventano efficaci in Italia a seguito di trascrizione del provvedimento stesso nei registri dello stato civile. In questo caso è dunque necessario presentare la copia del decreto di trascrizione emesso dal tribunale italiano competente, salvo autocertificare l’avvenuta trascrizione, compilando la parte del modulo predisposta a tal fine e presentando in un secondo momento copia della documentazione.
L’INPS chiarisce infatti che non sempre il documento richiesto può essere sostituito dall’autocertificazione; in tali casi, pertanto, le dichiarazioni rese dall’utente nel modello di domanda servono esclusivamente ad agevolare la trattazione della pratica. A parere dell’Istituto non sono in alcun caso autocertificabili i seguenti documenti:
– il certificato medico di gravidanza;
– le altre certificazioni sanitarie previste in relazione alle singole fattispecie;
– i provvedimenti inerenti all’adozione/affidamento;
– la certificazione attestante l’ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
– il certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
– il provvedimento con cui viene disposto l’affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente ai sensi dell’art. 155 bis Cod. Civ..
L’INPS chiarisce che in questi casi è necessario presentare una copia autentica del documento secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; quindi l’autenticazione può essere effettuata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione su esibizione dell’originale.
Infine l’Istituto ricorda alle proprie sedi che la documentazione relativa alla certificazione contenente dati sensibili di tipo sanitario deve essere gestita nel rispetto alla normativa sulla privacy, in particolare, su disposizione dell’Autorità  garante in materia di protezione dei dati personali, la stessa va allegata in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Tutela delle grandi disabilità 
L’INPS precisa ai propri funzionari che, alle domande inerenti la richiesta di permessi ai sensi della legge 104/92, dovranno rispondere inviando al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro i provvedimenti di accoglimento, di reiezione o di cessazione. In particolare nelle domande di accoglimento dovrà  essere indicata la validità  temporale dei permessi. In sostanza, se si tratta di un riconoscimento temporale della disabilità  grave andrà  indicata sia la data di inizio che la data di fine dell’autorizzazione. Al contrario in caso di certificazione definitiva dell’handicap la lettera preciserà  che il provvedimento non ha limiti temporali. Alla stessa stregua in caso di certificazione provvisoria dell’handicap la lettera preciserà  la validità  provvisoria dell’accoglimento della richiesta.
In caso di decesso o di rinuncia alla prestazione che comportano la perdita del diritto a fruire dei permessi in parola, il funzionario dell’INPS invierà  al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro le lettere di cessazione che indicheranno la data di fine autorizzazione.
L’INPS ricorda infine che il beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni certificate nel modello di richiesta, ad esempio:
– modifiche dei periodi di permesso o congedo richiesti;
– nuovo datore di lavoro;
– trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa.
In tali casi, quindi, il lavoratore che fruisce dei permessi ex art. 33 della legge 104/92, per continuare a godere dei suddetti benefici non sarà  tenuto a presentare una nuova domanda, essendo sufficiente comunicare, con apposita dichiarazione, l’eventuale variazione.

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