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Permessi per gravi motivi di famiglia

Permessi per gravi motivi di famiglia

PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
RIFERIMENTI: MINISTERO DEL LAVORO NOTA N. 16754 DEL 25 NOVEMBRE 2008
MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N. 16 DEL 10 GIUGNO 2008
LEGGE N. 53/2000, ARTICOLO 4
D.M. N. 278/2000 Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 16754 del 25 novembre 2008, rettificando le istruzioni dell’Interpello n. 16/2008, precisa che, per fruire dei permessi retribuiti per gravi motivi di famiglia, serve la certificazione di un medico specialista, rilasciata però dalle sole strutture ospedaliere o dalle ASL, attestante le gravi patologie del soggetto a cui si presta assistenza.
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 16 del 10 giugno 2008, aveva spiegato che, per attestare la grave infermità  ai fini dei tre giorni di permesso, fosse sufficiente una certificazione di accertamento diagnostico rilasciata dalla struttura medico legale con relativo giudizio sulla natura dell’infermità .
Con la Nota n.16754/2008 il Ministero precisa che l’attestazione della grave infermità  deve necessariamente provenire dalle sole strutture ospedaliere o dalle ASL.
percorso normativo
L’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che:
“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità  del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità , il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità  di espletamento dell’attività  lavorativa”.
In altre parole, tutti i lavoratori e le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro pubblici o privati possono beneficiare di un permesso pari a tre giorni lavorativi complessivi all’anno qualora si verifichi il decesso o una grave infermità  (purché documentata):
– del coniuge, anche legalmente separato, o
– di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o
– del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore). Nell’ipotesi di grave infermità  documentata, in alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro l’espletamento dell’attività  lavorativa con modalità  diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.
Con il successivo Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 è stata data (parziale) attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 4.
In particolare, per quanto riguarda il permesso per grave infermità :
– posto che l’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che tale infermità  debba essere documentata, senza tuttavia specificare il tipo di documentazione necessaria;
– l’articolo 3 del DM n. 278/2000 ha previsto che la lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei 3 giorni di permesso debbano presentare idonea documentazione:
 del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o
 del medico di medicina generale, o
 del pediatra di libera scelta, oppure
 della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificazione deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività  lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
Alcuni contratti collettivi prevedono condizioni di miglior favore riguardo i termini di presentazione della documentazione.
Esempio
L’articolo 150 del CCNL 17 luglio 2008 per i dipendenti da aziende del commercio prevede che:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità 
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità  dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività  lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 140, del c.c.n.l.”.
Tuttavia, ai fini della concessione di tre giorni di permesso retribuito, né nella Legge n. 53/2000 né nel DM n. 278/2000 esiste un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità “.
Interpello n. 16/2008
In precedenza Il Ministero aveva spiegato che, per attestare la grave infermità , ai fini dei tre giorni di permesso, fosse sufficiente una certificazione di accertamento clinico diagnostica rilasciata dalla struttura medico legale con relativo giudizio sulla natura dell’infermità .
Più precisamente, il Ministero specificava che il dipendente avrebbe dovuto fornire al datore di lavoro una certificazione rilasciata dalla competente struttura medico – legale che avrebbe potuto esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità , facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche.
Con la risposta all’Interpello n. 16/2008 il Ministero riteneva infatti che, in assenza di riferimenti legislativi specifici riguardanti il concetto di “grave infermità “, si avrebbe dovuto fare riferimento alla documentazione sanitaria.
le nuove istruzioni
A seguito di tali istruzioni, il Ministero ha ricevuto segnalazioni di inapplicabilità  della soluzione operativa proposta, dovuta alla evidente indisponibilità , dimostrata dalle strutture medico legali delle ASL territoriali, di rilasciare la certificazione sulla grave infermità  per due fondamentali motivi:
– assenza di riferimenti normativi per individuare le ipotesi di grave infermità  (salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26 marzo 2003);
– rifiuto delle ASL di esprimere valutazioni sul merito delle certificazioni rilasciate dagli specialisti.
Riesaminata la problematica il Ministero con la nota n.16754/2008 fornisce nuove istruzioni spiegando che il concetto di grave infermità ,
– pur non trovando espressa definizione nelle norme di legge
– costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati dal D.M. 278/2000.
Di conseguenza le patologie elencate in esso, sono da considerare figure sintomatiche della grave infermità  ricercata.
In secondo luogo ed in merito agli aspetti operativi e le modalità  di fruizione del permesso retribuito, il ministero spiega che :
– poiché, la disciplina (articolo 3 D.M. n. 278/2000), ritiene presupposto indispensabile per il diritto al permesso, la presentazione di documentazione rilasciata dal medico specialista,
– deve considerarsi idoneo il certificato, redatto da quest’ultimo, dal quale si può riscontrare sia la descrizione degli elementi della diagnosi, che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità .
Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale.
A tal proposito il Ministero ribadisce che la certificazione medica
– dovrà  essere rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle ASL
– salve più favorevoli previsioni dei singoli CCNL.

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