Apprendistato professionalizzante e CCNL
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E FORMAZIONE AZIENDALE: I CCNL IMMEDIATAMENTE OPERATIVI
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE N. 27 DEL 10 NOVEMBRE 2008
CCNL TERZIARIO 17 LUGLIO 2008
CCNL TURISMO 27 LUGLIO 2007
CCNL STUDI PROFESSIONALI 29 LUGLIO 2008
CCNL METALMECCANICA (INDUSTRIA) 20 GENNAIO 2008 Analizziamo ancora le modifiche introdotte dall’articolo 23 del DL n. 112/2008 alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con particolare riferimento al “canale” della formazione esclusivamente aziendale che si affianca, in parallelo, al canale della formazione pubblica.
Fermo restando che la scelta tra “formazione interna” e “formazione pubblica” ricade esclusivamente sul datore di lavoro, preme nuovamente evidenziare che condizione necessaria per erogare formazione esclusivamente aziendale è che i contratti collettivi applicabili (di qualsiasi livello), anche quelli già in vigore, abbiano disciplinato la materia.
In tal caso, infatti, le disposizioni relative alla formazione esclusivamente aziendale (art. 49, comma 5 ter del D.Lgs n. 276/2003) sono immediatamente operative ed è possibile avviare rapporti di apprendistato professionalizzante.
Si ritiene utile, per agevolare i datori di lavoro, evidenziare i principali CCNL che, a livello nazionale, contengono un’apposita disciplina in tal senso.
Il parere del ministero: criteri di valutazione
Prima di analizzare le principali disposizioni contrattuali, si ricorda che, con interpello n. 50 del 7 ottobre 2008, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato dalla Confcommercio, relativo appunto all’immediata applicabilità , per le aziende del Terziario, della previsione di cui all’articolo 49, comma 5-ter del D.Lgs n. 276/2003 (formazione esclusivamente interna).
In tale occasione il Ministero ha chiarito che i contenuti del CCNL del Terziario (di seguito riepilogati) sono in linea con i principi espressi dal comma 5-ter dell’articolo 49 del D.Lgs n. 276/2003, ai sensi del quale è rimessa alle parti sociali anche la facoltà di derogare ai principi e criteri direttivi di cui al comma 5 dello stesso articolo 49. In particolare, il Ministero ha precisato che la disciplina della formazione aziendale deve essere definita nel dettaglio dalla contrattazione collettiva (o dagli Enti bilaterali); tale disciplina deve:
– definire la nozione di formazione interna, che può consistere in attività anche “fisicamente” esterne all’azienda, purché:
– sia l’azienda a dirigerne lo svolgimento,
– la formazione non implichi finanziamenti pubblici;
– determinare, per ciascun profilo formativo:
– la durata e le modalità di erogazione della formazione,
– le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
– la registrazione nel libretto formativo.
Terziario
Il CCNL del Terziario prevede quanto segue:
art. 42
sfera di applicazione L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V e VI livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21), 23) e 24) del V livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
art. 55
durata dell’apprendistato Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
– II: 48;
– III: 48;
– IV: 48;
– V: 36;
– VI: 24.
art. 57
formazione (durata) L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
art. 58
formazione (contenuti) Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Formazione esclusivamente aziendale
Per quanto concerne, inoltre, il CCNL del Terziario, con l’accordo di rinnovo del 17 luglio 2008 è stata concordata l’istituzione di una Commissione Paritetica a cui è stato affidato il compito di applicare quanto previsto dal comma 5-ter del citato articolo 49, entro il mese di novembre 2008.
In attesa delle determinazioni della Commissione Paritetica, il CCNL ha confermato, anche per la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi definiti nel Protocollo ISFOL del 10 gennaio 2002.
Infatti, l’articolo 60 – dichiarazione a verbale n. 1 del CCNL del Terziario precisa quanto segue:
“Le parti istituiscono una Commissione paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva dall’art. 23, comma 2 del D.L. n. 112/2008 e dalla successiva legge di conversione, entro il mese di novembre 2008.
In attesa di tale risultato, le parti confermano, anche per la formazione esclusivamente aziendale, il riferimento ai profili formativi previsti dal Protocollo ISFOL 10 gennaio 2002, recepito nel presente c.c.n.l. o da analoghi protocolli sottoscritti o recepiti a livello settoriale, territoriale o aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.”
Alla luce di quanto sopra, i datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario possono scegliere, da subito, di erogare “formazione interna”, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 49, comma 5 ter.
Le norme contrattuali, come confermato dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 50 sopra richiamato, sono immediatamente operative.
Turismo
Il CCNL 27 luglio 2007 per i dipendenti delle aziende del settore turismo prevede che:
art. 55
durata e qualifiche La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità :
Inquadramento finale Durata (mesi)
2°, 3°, 4° 48
5°, 6°s 36
6° 24
art. 60
formazione (durata) L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
L’articolo 60 precisa inoltre quanto segue:
“Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall’ente pubblico o dall’Ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all’azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all’interno dell’azienda.
( ) Ai sensi dell’art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
– tutor con formazione e competenze adeguate;
– docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico-professionale;
– esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’istruzione università e ricerca, dalle regioni e dalle parti sociali, con il supporto tecnico dell’Isfol;
– impegno alla compilazione del “libretto dell’apprendista”, conforme alle linee-guida che saranno elaborate dall’EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche.”
Per quanto concerne la definizione dei profili formativi cui è applicabile il contratto di apprendistato, il CCNL del Turismo rinvia espressamente ai profili delineati dall’ISFOL.
Di conseguenza, per analogia al CCNL del Terziario (i cui contenuti sono stati “convalidati” dal Ministero del Lavoro), si ritiene che anche i datori di lavoro del settore turismo possano scegliere, da subito, di applicare le disposizioni dell’articolo 49, comma 5 ter del D.Lgs n. 276/2003 ed erogare agli apprendisti formazione esclusivamente interna.
Studi professionali
Il CCNL 29 luglio 2008 per i dipendenti da studi professionali prevede che:
art. 26
sfera di applicazione L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III super, III, IV super e IV livello della classificazione del personale.
art. 34
formazione (durata) L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna allo studio, di almeno 120 ore per anno.
art. 35
formazione (contenuti) Per la formazione degli apprendisti i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente accordo secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del Lavoro
Anche in questo caso, per analogia al CCNL del Terziario, i datori di lavoro che applicano il CCNL degli Studi professionali possono scegliere, da subito, di applicare le disposizioni dell’articolo 49, comma 5 ter del D.Lgs n. 276/2003 ed erogare agli apprendisti formazione esclusivamente interna.
Metalmeccanica (industria)
Nell’ambito del CCNL 20 gennaio 2008 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti è stato previsto, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, che le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3ª alla 7ª, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Durata
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
– 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 3ª categoria;
– 52 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 4ª categoria;
– 60 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 5ª categoria;
– 38 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 6ª categoria;
– 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 7ª categoria;
Ore di formazione
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120. Nell’ambito di tale monte ore saranno erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalità teorica.
Durante il primo anno di apprendistato saranno previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Piano formativo individuale
Il PFI, il cui schema è allegato al CCNL, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato.
A differenza del CCNL del Terziario e del Turismo, che hanno espressamente richiamato il protocollo ISFOL, nel CCNL metalmeccanica (industria) la regolamentazione dei profili formativi è contenuta all’interno dello stesso contratto, ed è stata disciplinata dall’accordo 28 marzo 2006.
Più precisamente, per quanto concerne l’elaborazione dei profili di competenza relativi alle macrofamiglie di figure professionali previste dalla 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria del CCNL, si è proceduto secondo i seguenti punti:
– per la declinazione delle competenze è stato preso come riferimento il modello ISFOL elaborato nell’ambito della Commissione nazionale ex D.M. n. 179/1999;
– per alcune figure professionali si è provveduto ad integrare conoscenze e capacità rispetto a quelle già declinate in passato;
– per altre figure sono state elaborate nuove descrizioni sia per l’area di attività che per le conoscenze e capacità professionali
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che anche nel caso del CCNL metalmeccanica industria, i datori di lavoro possono scegliere, da subito, di applicare le disposizioni dell’articolo 49, comma 5 ter del D.Lgs n. 276/2003 ed erogare agli apprendisti formazione esclusivamente interna.
Contratto aziendale: conclusioni
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 50/2008 e dall’analisi contrattuale sopra sviluppata, si ritiene che la contrattazione collettiva (aziendale, territoriale o nazionale) sia idonea a consentire l’immediata applicazione della formazione esclusivamente aziendale qualora disciplini i seguenti elementi minimi:
– profili formativi dell’apprendistato professionalizzante (disciplinati direttamente dal contratto o tramite il richiamo ad un modello “ufficiale” – tipo ISFOL);
– monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore all’anno);
– durata e modalità di erogazione della formazione aziendale (coerentemente alle declaratorie e qualifiche contrattuali).
In presenza di tali elementi, la formazione dell’apprendista potrà quindi essere gestita esclusivamente dall’azienda, anche qualora l’attività formativa venga effettuata “fisicamente” all’esterno.