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RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE

RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE

A. Il riposo giornaliero – normativa ex D.lgs. n. 66/2003.

Il riposo giornaliero, disciplinato dall’art. 7 del D.lgs. 66/2003, è stabilito in 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore; il requisito della consecutività viene meno nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità .

Nell’ipotesi di un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro, quest’ultimo ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare di ore in cui può prestare la propria attività lavorativa, nel rispetto del suddetto limite.

Quando l’orario di lavoro eccede le 6 ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad un intervallo, in base alle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; in mancanza di una previsione contrattuale collettiva di intervallo, a qualunque titolo attribuita, al lavoratore deve essere concessa una pausa non inferiore a 10 minuti.

L’art. 2 del D.lgs n. 66/2003, come modificato dall’art. 41, 3 Comma, D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008), indica che il decreto stesso non è applicabile al personale della scuola di cui al D.lgs. n. 297/1994, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, oltre che agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali ed agli addetti di vigilanza privata.

La violazione della disciplina relativa al riposo giornaliero, è punita ai sensi dell’art. 18 bis, 4 Comma, D.lgs. 66/2003 (così come modificato dal succitato D.L. n. 112/2008), con la sanzione amministrativa da € 25 ad € 100 per ogni singolo lavoratore e per ciascun periodo di 24 ore.

B. Il riposo settimanale – normativa ex D.lgs. n. 66/2003.

Il riposo settimanale, che solitamente coincide con la Domenica, deve essere concesso al lavoratore, ai sensi dell’art. 9, 1 Comma, D.lgs. n. 66/2003, per un periodo pari ad almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro, da cumulare con il riposo giornaliero.

Si registrano, però, delle eccezioni alla suddetta normativa nelle ipotesi di:

– attività di lavoro a turni, quando il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire di un periodo di riposo giornaliero o settimanale al momento del passaggio da una squadra all’altra;

– attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

– lavoratori occupati nel Settore dei trasporti ferroviari, per quanto concerne le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

– previsioni contrattuali collettivi.

Inoltre, la contrattazione collettiva può derogare alla disciplina dettata dal D.lgs n.66/2003, stabilendo la durata della settimana lavorativa in nove, dieci o undici giorni, ovvero fissare un giorno diverso dalla Domenica per il riposo.
Tale deroga è ammissibile unicamente se siano accordati ai lavoratori periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che venga riconosciuta una tutela appropriata.

Le succitate deroghe assumono efficacia decorsi 30 giorni dal deposito dell’accordo contrattuale presso il Ministero del Lavoro.

La violazione della disciplina in materia di riposi settimanali, è punita con la sanzione amministrativa da € 105 ad € 630; con la circolare n. 8/2005 il Ministero del Lavoro, ha specificato che il predetto illecito amministrativo è integrato quando il datore di lavoro, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, non consenta il cumulo con il riposo giornaliero, senza quindi concedere le 35 ore di riposo complessivo.

Per la violazione in parola non trova applicazione l’istituto della diffida.

C. Modifiche legislative ex D.L. n. 112/2008.

In seguito al D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, con cui è stata modificata la legislazione in materia di organizzazione dell’orario di lavoro (D.lgs. n.66/2003), sono stati presentati al Ministero del Lavoro – in data 20 marzo u.s. – gli interpelli qui di seguito esposti, relativamente ai quali si indicano altresì i pareri dati dal Ministero del Lavoro.

La suddetta riforma ha riguardato precisamente:

– l’art. 2 del D.lgs n. 66/2003, modificato dall’art. 41, 3 Comma, D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008), che stabilisce ora l’inapplicabilità del decreto stesso al personale della scuola di cui al D.lgs. n. 297/1994, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, oltre che agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali ed agli addetti di vigilanza privata;

– l’art. 7 del D.lgs n. 66/2003, riformato dall’art. 41, 4 Comma, D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008), non richiede più il requisito della consecutività nella fruizione da parte dei lavoratori dei riposi giornalieri nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ;

– l’art. 18 bis, 4 Comma, D.lgs n. 66/2003, modificato dall’art. 41, 9 Comma, D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008), prevede che la violazione della disciplina sul riposo giornaliero sia punibile con sanzione amministrativa da € 25 ad € 100 per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di 24 ore non goduto da quest’ultimo;

– l’art. 9 del D.lgs. n. 66/2003, così come modificato dal D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008) prevede che il riposo settimanale in favore del lavoratore deve essere uguale ad un periodo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro, cumulabile con il riposo giornaliero, tale disciplina può essere derogata dalla contrattazione individuale o collettiva, ove siano rispettati determinati requisiti specificati qui di seguito al n. 3.

1. Interpello n. 20, in merito all’applicabilità o meno al personale dipendente di imprese di Vigilanza Privata della normativa relativa ai riposi giornalieri ex art. 7, D.lgs. n. 66/2003.

Il Ministero del Lavoro, ha stabilito che i lavoratori occupati nel Settore della Vigilanza Privata non sono soggetti alla disciplina dell’orario di lavoro, compresa la disposizione in tema di riposi giornalieri.
Pertanto, gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intercorrere tra due prestazioni di lavoro svolte dai dipendenti di aziende di vigilanza privata, potranno essere previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Interpello n. 22, in merito alla violazione della disciplina dei riposi giornalieri e l’esatta interpretazione dell’art. 18 bis, 4 Comma, D.lgs n. 66/2003, concernente la relativa sanzione.

Allorquando un lavoratore non utilizzi il riposo giornaliero con la durata e la frequenza stabilita dal Legislatore, il datore di lavoro commette un illecito; si sottolinea che nell’ipotesi in base alla quale i lavoratori non godano del riposo giornaliero per più periodi di ventiquattro ore, l’illecito in parola è imputabile tante volte quanti sono i riposi non usufruiti (conf., Circolare n.8/2005).

Ai fini della determinazione della sanzione, nel caso di violazione della normativa per più lavoratori, i quali non hanno beneficiato del riposo per più periodi di ventiquattro ore, trova applicazione l’art.16, L. n. 689/1981 circa il pagamento in misura ridotta, in forza del quale la somma da corrispondere risulta dalla somma edittale – ridotta – moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore. Tale criterio di calcolo deve essere altresì applicato nei casi soggetti alla normativa previgente.

La succitata sanzione viene contestata al datore di lavoro e successivamente verrà adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione relativa alla violazione.

Esempio: mancato utilizzo in una settimana da parte di tre lavoratori dei riposi giornalieri, per un totale di 9 periodi (24 ore).

Lavoratore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
A No riposo No riposo No riposo No riposo
B No riposo No riposo No riposo
C No riposo No riposo

La sanzione, nell’esempio sopra-esposto, sarà pari all’importo edittale ridotto moltiplicato per il totale delle violazioni accertate (9) e sarà contestata al datore di lavoro, prima della notifica dell’ordinanza – ingiunzione.

3. Interpello n. 29, in merito alla possibile deroga, attraverso la contrattazione collettiva, alla disciplina del riposo settimanale ed alla corretta interpretazione dell’art. 9, 2 Comma lett. d) e 5 Comma, D.lgs. n. 66/2003, rispetto ad una differente disciplina del riposo settimanale – ex art. 9, 1 Comma, D. lgs n. 66/2003 – dettata dal CCNL dell’Operatore nazionale nel Settore del controllo del traffico aereo.

Il Ministero ha ribadito, come si è evidenziato in precedenza, che il principio della consecutività delle ventiquattro ore di riposo e del cumulo del riposo giornaliero, può essere derogato dai contratti collettivi (ex art.9, 2 Comma D.lgs. n.66/2003), solo se siano riconosciuti ai lavoratori periodi di riposo compensativo equivalenti, ovvero un’appropriata tutela nel caso in cui ciò non sia oggettivamente possibile.

Pertanto ove siano soddisfatti i suddetti requisiti, la contrattazione collettiva nel Settore del controllo del traffico aereo, potrà derogare alla normativa del riposo settimanale.

Si sottolinea, infine, che L’invio al Ministero ai sensi dell’art. 9, 5 Comma, D.lgs. n. 66/2003, degli accordi collettivi ha uno scopo esclusivamente ricognitivo e non di controllo o valutazione dei contenuti del CCNL stesso.

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