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Sigarette, in azienda

Sigarette, in azienda

SIGARETTE, IN AZIENDA
Per manager e preposti arresto fino a sei mesi o supermulta

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti di lavoro, infatti, può essere contestata la violazione del mancato rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, da dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva e individuale (articolo 20 del T.u. sicurezza). Violazione per la quale è prevista, appunto, la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro. Peggio può andare al datore di lavoro (e ai dirigenti e preposti): la sanzione sul mancato rispetto del divieto di fumo sui luoghi di lavoro, infatti, può arrivare all’arresto fino a sei mesi o all’ammenda fino a 6.400 euro. Ad evidenziarlo è l’Ispesl che ha pubblicato una guida per la gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro.

IL FUMO E LA LEGGE.
La normativa sul divieto di fumo prima del 2003 riguardava solo alcuni luoghi pubblici (sale corse, cinema, ospedali, scuole,…) e tutelava solo i lavoratori impiegati in particolari attività per le quali il fumare sarebbe stato pericoloso (lavoro sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizioni ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni). La svolta si è avuta con la legge n. 3/2003, entrata in vigore nel 2005, quando il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati a fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.
Nell’accordo 16 dicembre 2004 si raccomanda ai datori di lavoro nei luoghi di lavoro pubblici e privati di fornire anche un’adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia. Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l’inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti dal T.u. sicurezza (il dgls n. 81/2008).

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO .
Secondo l’Ispesl, il datore di lavoro deve dare segnali chiari ed univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi della legge n. 3/2003, sia posizionando un’idonea cartellonistica che istituendo la vigilanza del divieto. In quanto “promotore della salute”, il datore di lavoro può anche elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda. Pur non essendo obbligato, il datore di lavoro ancora può istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori che devono rispondere alle caratteristiche del dpcm 23 dicembre 2003. l’Ispesl ricorda, al riguardo, che gli impianti di ventilazione non sembrano in grado di abbattere i rischi per la salute legati alla esposizione a fumo passivo. Anche l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), un organismo internazionale di normazione in materia di qualità dell’aria interna e ventilazione, ha affermato, che il solo modo efficace di eliminare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al fumo passivo è quello di vietare il fumo negli ambienti interni. Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come previsto dal T.u. sicurezza deve informare i lavoratori sui danni del fumo attivo e passivo e sulla relazione con i rischi lavorativi. Deve, inoltre, valutare l’esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici e cancerogeni; individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a far rispettare il divieto di fumo:
· Tutti i posti dove si impiegano prodotti infiammabili, incendiabili e esplodenti (articolo 63, Allegato IV, del dgls n. 81/2008);
· Attività in cui vi è esposizione ad agenti biologici (articolo 273, comma 2, del dgls 81/2008);
· Attività in cui si utilizzano sostanze cancerogene (articolo 237, comma 1, lettera b, e articolo 238, comma 2, del dgls n. 81/2008);
· Attività in cui si impieghino sostanze radioattive (dgls n. 241/2000);
· Attività con esposizione ad amianto (articolo 252, comma 1, lettera a, del dgls n. 81/2008);
· Lavoro nei cantieri, locali di riposo, locali di refezione (allegato XIII, punto 4, del dgls n. 81/2008);
· Locali chiusi di lavoro (legge n. 81/2008);

La soluzione migliore per eliminare i danni per la salute dovuti al fumo passivo è il divieto di fumo.

Dove ciò non fosse possibile (locali per fumatori) dovranno essere applicate tutte le misure atte a ridurre il rischio ai più bassi livelli di esposizione ed eventualmente misure di protezione individuali e sorveglianza sanitaria tenendo conto delle donne in stato di gravidanza, dei minori e della suscettibilità individuale.

LE DIECI REGOLE (1)
Cosa si deve e si può fare in azienda per il controllo del fumo
Applicare il divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi
Vigilare sul rispetto del divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi
Effettuare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti a fumo passivo nei luoghi chiusi ove è consentito fumare (locali per fumatori, carceri, …)
Valutare il benessere psicofisico lavorativo riguardo al fumo
Informare sui danni da fumo attivo e passivo anche in relazione ai rischi lavorativi
Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al fumo passivo
Organizzare un gruppo di lavoro aziendale per la gestione del problema fumo di tabacco predisporre idonei locali/spazi/pause per i fumatori (se deciso dall’azienda)
Attuare periodicamente iniziative per la disassuefazione (corsi, facilitazioni all’accesso a strutture esterne, presenza di specialisti in azienda)
Monitorare e valutare periodicamente (6-12 mesi) la politica antifumo aziendale
(1) Fonte: Ispesl

LE SANZIONI PER IL FUMO IN AZIENDA
Per datore di lavoro e dirigenti. Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:
· Dell’articolo 223, comma1, del dgls n. 81/2008 (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi) (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
· e/o dell’articolo 236 del dgls n. 81/2008 (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
· e articolo 235 del dgls n. 81/2008 (mancata implementazione di misure volte a eradicazione del rischio) (arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell’articolo 64, comma 1, del dgls n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica può essere contestata la violazione dell’articolo 163 del dgls n. 81/2008 (arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui è proibito può essere contestata la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera f del dgls n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’articolo 237 del dgls n. 81/2008 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Per i preposti. Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito può essere contestata la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera a, del dgls n. 81/2008 (arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro)
Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’articolo 237 del dgls n. 81/2008 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Per i lavoratori. Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito può essere contestata la violazione dell’articolo 20, comma 2, lettera b, del dgls n. 81/2008 (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro)
Il ruolo del medico competente.
L’Ispesl spiega che secondo la strategia europea dell’Oms del 2004 per la lotta al tabagismo, almeno 10 minuti di consulenza intensiva da parte di un medico sono il metodo più efficace per indurre un’astinenza di lungo termine e il coinvolgimento della classe medica è tra le prime dieci principali azioni antifumo. Il medico competente in azienda potrebbe rivestire un ruolo centrale nell’attività di disassuefazione del tabagismo nei confronti di soggetti sani nella fascia d’età che va dalla giovinezza alla maturità piena considerando che il 34% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di tabacco si verifica nella popolazione fra i 35 e i 69 anni. Egli è l’unico sanitario che, dovendo definire l’idoneità al lavoro, incontra i suoi “pazienti” nel momento in cui generalmente “stanno bene”, quindi la sua azione può raggiungere quei soggetti che, godendo buona salute, non si rivolgono ai medici di famiglia.
Le patologie causate dal fumo di tabacco possono essere causa o concausa di limitazioni, prescrizioni e idoneità per i lavoratori e ostacolare il riconoscimento di eventuali malattie professionali. L’eventuale giudizio di inidoneità può costituire un problema di ricollocamento lavorativo e un ulteriore aumento dei costi aziendali per l’acquisizione e la formazione di altro personale.
Durante le visite preventive e periodiche, il medico competente può condurre un’azione informativa sulla nocività del fumo attivo e passivo e dissuadere i fumatori cercando di intervenire nei diversi momenti delle fasi di cambiamento rispetto all’abitudine al fumo (voglia di iniziare, desiderio di smettere, ricaduta) rafforzando le motivazioni di chi ha deciso di smettere o sostenendo chi ha avuto una ricaduta.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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