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Decontribuzione ridotta e per tutti

Decontribuzione ridotta e per tutti

PREMI DI RISULTATO
DECONTRIBUZIONE RIDOTTA E PER TUTTI
Lo sconto scende al 2,25% ma senza click day e graduatorie

Sconto ridotto, ma fruibile da tutte le imprese. La decontribuzione dei premi di risultato per l’anno 2009, infatti, si applicherà fino al 2,25% della retribuzione annua dei lavoratori (nel 2008 è stato del 3%); ma non ci saranno click day e graduatorie. A stabilirlo è lo schema di decreto attuativo del bonus introdotto dal protocollo welfare (legge n. 247/2007), firmato dal ministro del lavoro. Per l’ok definitivo manca la firma del ministro dell’economia e la pubblicazione in G.U.

LA NUOVA DECONTRIBUZIONE.
È in vigore dal 1° gennaio 2008 in via sperimentale per il triennio 2008/2010, nel limite di risorse economiche pari a 650 milioni di euro per ciascun anno. Introdotto dalla legge n. 247/2007 (la legge di attuazione del protocollo welfare sottoscritto a luglio 2007), il nuovo regime ha sostituito quello previsto dal dl n. 67/1997 (convertito dalla legge n. 135/1997) che prevedeva sui premi di risultato, anziché la contribuzione piena e ordinaria, un prelievo scontato al solo datore di lavoro ammettendo il pagamento di un’aliquota ridotta, detta solidarietà, in misura del 10% da versare alle gestioni pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori fino al tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento.
In base al nuovo regime, che comunque opera sui premi di risultato (cioè sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello, aziendali e/o territoriali), lo sconto è previsto sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori. Ai primi, dietro esplicita richiesta, lo sgravio può essere concesso fino a un tetto massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore in misura del 25%, mentre ai lavoratori è del 100%; ciascuno applica la riduzione con riferimento alla contribuzione propria dovuta per legge. Il nuovo regime, tuttavia, non opera automaticamente, ma occorre annualmente l’emanazione di un apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia) che fissi le coordinate con riferimento alla misura massima (come detto non oltre il 5%) e alle specifiche modalità applicative.
Lo sgravio contributivo è relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita delle erogazioni previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare, e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo stesso alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Con riferimento all’anno 2008, la decontribuzione ha operato secondi i criteri stabiliti dal decreto 7 maggio. Il provvedimento ha previsto alcune condizioni a carico delle imprese (la sottoscrizione dei contratto; il Durc); ha fissato il tetto massimo al 3% e ha stabilito l’accesso allo sgravio in base ad una graduatoria formata in ragione della tempestività d’invio (telematico) della domanda di accesso al bonus, operazione resa possibile il 15 settembre 2008 (click day).
L’operatività dell’agevolazione per l’anno 2009 dovrebbe essere più semplice, anche se per uno sconto di misura ridotta. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, infatti il provvedimento di attuazione è pronto e firmato dal ministro del lavoro e attende solo la firma del ministro dell’economia. In base a tale decreto, il tetto massimo per l’applicazione dello sconto dovrebbe scendere al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Una riduzione che servirà, secondo le stime dell’Inps, a far usufruire dello sgravio contributivo tutte le imprese, con la conseguente eliminazione del click day (la domanda resta necessaria) e della graduatoria di accesso legata alla tempestiva trasmissione online dell’istanza.

LA DECONTRIBUZIONE
LO SCONTO Consiste dello sgravio contributivo sulla retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore come premio di risultato nelle seguenti misure:
– 25% per i datori di lavoro
– 100% per i lavoratori
L’INCENTIVO Lo sgravio si applica alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, dalle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare, e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo stesso nella misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati
LE REGOLE PER IL 2009 – il tetto per l’incentivo è fissato al 2,25% della retribuzione annua del lavoratore (nel 2008 è stato del 3%)
– l’ammissione al bonus avviene dietro presentazione di domanda, ma senza graduatorie né click day

TRATTO DA “ITALIA OGGI”

DOTT.SSA MONICA MELANI

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