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Il cedolino dal consulente

Il cedolino dal consulente

IL CEDOLINO DAL CONSULENTE

Il cedolino paga ai dipendenti può essere inviato per e-mail anche dal consulente del lavoro, su delega del datore di lavoro. Tuttavia, dell’eventuale mancata ricezione, resta sempre responsabile il datore di lavoro su cui ricade la prova consegna. Lo precisa l’interpello n. 8/2010 del ministero del
lavoro.

L’INTERPELLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
I consulenti del lavoro hanno chiesto parere al ministero sulla possibilità, per il consulente che assiste un’azienda, d’inviare il prospetto paga (cedolino) per conto e su delega del datore di lavoro assistito, con posta elettronica certificata, direttamente ai dipendenti. In secondo luogo, i consulenti hanno chiesto se, in caso di gruppi d’impresa, sia possibile l’invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga delle aziende facenti parte del gruppo.

IL CEDOLINO ONLINE.
La consegna del cedolino paga ai dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, è un obbligo sancito dalla Legge n. 4/1953. Un obbligo, secondo quanto previsto dal ministero nell’interpello n. 1/2008 (se veda ItaliaOggi del 12 febbraio 2008), che può essere assolto anche mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato a un messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale;
ciò a condizione che, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo stesso lavoratore siano messe a disposizione “idonee tecnologie e attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell’impresa”.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO.
Tutti gli adempienti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti possono essere svolti, in luogo del datore di lavoro o suoi dipendenti, dai professionisti individuati dalla Legge n. 12/1979 su delega del datore di lavoro. Si tratta in primo luogo dei consulenti del lavoro, poi tutti i professionisti (ragionieri o dottori commercialisti, avvocati) che possono svolgere attività di consulenza del lavoro previa comunicazione alla direzione provinciale del lavoro. Tra questi adempimenti delegabili, spiega il ministero, rientra anche la consegna del prospetto paga ai dipendenti. E precisa che, poiché il datore di lavoro può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del consulente del lavoro delegato. In tal caso, tuttavia, aggiunge il ministero, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente permane in capo al datore di lavoro ai sensi della Legge n. 4/1953, poiché la delega dell’adempimento non consente (salvo casi eccezionali) lo spogliarsi delle relative responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova della avvenuta consegna del prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di e-mail certificata, sarà evidentemente più difficile fornire.

Stessa soluzione interpretativa fornisce il ministero anche per quanto concerne l’ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti.

APPRENDISTI, LIMITE FLESSIBILE
È “flessibile” il numero massimo di apprendisti assumibili da un’impresa (100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro). Il limite, infatti, può essere provato anche riferendosi alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso più imprese, purché legate “da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo”. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 11/2010. Il chiarimento è stato sollecitato da Assovetro che ha chiesto parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 47 del dlgs n. 276/2003 che, appunto, fissa il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere. Assovetro, in particolare, ipotizzando una risposta affermativa, fa presente che il collegamento tra le diverse imprese è basato su uno stretto rapporto funzionale e organizzativo tra azienda principale e aziende collegate, tale da permettere di sviluppare programmi formativi e di trasferimento di conoscenza alle aziende collegate attraverso i dipendenti; che tutte le imprese collegate sono interamente partecipate dall’impresa principale e sono ubicate nell’area industriale di uno stesso comune; che le imprese effettuano tutte le stesse lavorazioni e che i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio e attraverso la stessa rete commerciale. Il ministero spiega prima di tutto che la finalità del limite alle assunzioni di apprendisti è quella di garantire un’adeguata formazione e affiancamento del lavoratore.

Una garanzia che, per il ministero, appare assicurata nell’ipotesi formulata da Assovetro poiché, pur a fronte di più soggetti giuridici, ciò che appare rilevante sono l’identico assetto proprietario e lo stretto legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese coinvolte. Peraltro, aggiunge il ministero, la normativa riformatrice del 2003 (il dlgs n. 276/2003) ha sostituito i termine di paragone ai fini della verifica del limite di apprendisti, stabilendo che il rapporto apprendisti/lavoratori specializzati e qualificati debba essere appurato non più “presso l’azienda” (come prevedeva la Legge n. 25/1995), ma “presso il datore di lavoro”

DOTT.SSA MONICA MELANI

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