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Valutazione del rischio stress

Valutazione del rischio stress

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS
(ADEMPIMENTO IN SCADENZA AL 01 AGOSTO 2010)

Senza sconti la valutazione del rischio stress. A differenza di altri fattori di rischio, infatti, nel caso di stress lavoro-correlato il pericolo potenziale esiste sempre, per cui nessuna azienda può esimersi dal farne specifica valutazione basata su elementi oggettivi ch consentano di orientare da subito le azioni preventive. Lo spiega la guida operativa alla valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, approvata a fine marzo dal coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

IL RISCHIO STRESS E L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
Il rischio stress da lavoro-correlato ha fatto ufficiale esordio in occasione della prima stesura del T.u. sulla sicurezza lavoro, approvato con il dlgs n. 81/2008. Tuttavia già rientrava nell’operazione di valutazione e prevenzione fin dall’entrata in vigore del dlgs n. 626/1994, che considerava l’esigenza di valutare anche i rischi di natura psicosociale. Con il T.u. sicurezza è stato esplicitato il riferimento, per quanto riguarda lo stress, ai principi dell’accordo europeo 8 ottobre 2004 e, con le modifiche del dlgs n. 106/2009, è stato stabilito che la valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente e che il relativo obbligo decorre dalla data di tale elaborazione e comunque dal 1° agosto 2010.

Il rischio stress, dunque, appartiene al processo di valutazione rischi. Secondo la guida operativa, si tratta di un rischio in costante aumento e che oggi causa una percentuale tra il 50 e il 60% delle giornate lavorative perse. In linea generale, il processo di valutazione dei rischi si articola in tre fasi: identificazione pericoli, stima del rischio (valutazione preliminare/valutazione semplificata) e valutazione approfondita. In base all’esito del processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti. Nello specifico, l’identificazione dei pericoli consiste nell’individuare le condizioni presenti nell’attività lavorativa che potenzialmente possono causare danni alla salute dei lavoratori per infortuni o malattie da lavoro. I pericoli individuati vengono quindi valutati in via preliminare sotto l’aspetto qualitativo o quantitativo riferendosi, ove possibile, a criteri previsti dalle norme di legge o da raccomandazioni di buona tecnica, al fine di individuare le situazioni di rischio che superano un determinato livello di soglia (livello d’azione) e richiedendo interventi di eliminazione o di riduzione del rischio mediante una valutazione approfondita. Quest’ultima consiste in un’analisi dettagliata dei rischi, allo scopo d’individuare le misure di prevenzione necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE DINAMICA E NON STATICA.
Secondo la guida, nel processo di valutazione dei rischi (e in particolare del rischio stress) occorre fare attenzione al modello utilizzato. Quello in uso con il dgls n. 626/1994 è finalizzato ad attestare, nei confronti dei lavoratori e degli organi di vigilanza, la condizione di assenza di rischio o per lo meno di rischio accettabile. Tale modello, spiega la guida, contiene alcuni limiti che diventano più evidenti con il nuovo approccio di sicurezza introdotto dal dlgs n. 81/2008.

Limite fondamentale è quello di sottintendere la valutazione dei rischi come un fatto statico, limite che viene corretto dal nuovo T.u. il quale considera la valutazione dei rischi strettamente finalizzata alla prevenzione e, come tale, soggetta a un continuo aggiornamento. In quest’ottica, la valutazione del rischio stress non può risolversi in una generica attestazione di assenza di rischio. Anche perché, precisa la guida, a differenza di altri fattori di rischio, nel caso di stress lavoro-correlato il pericolo potenziale esiste sempre. È vero che ci sono settori e mansioni a più alto rischio, ma ciò non implica una definizione aprioristica dei luoghi di lavoro a rischio e di quelli che possono essere esclusi dal processo di valutazione. Pertanto, tutte le aziende sono tenute a fare la valutazione del rischio stress con primo appuntamento in occasione dell’entrata in vigore del nuovo obbligo il prossimo mese di agosto.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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