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Prepensionamento per curare i disabili

Prepensionamento per curare i disabili

PREPENSIONAMENTO PER CURARE I DISABILI

Per assistere un familiare disabile (al 100%) si potrà andare in pensione 5 anni prima. Infatti, i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato potranno chiedere all’Inps il pensionamento all’età di 60 anni (55 le donne), in presenza di almeno 20 anni di contribuzione. La novità (è un “diritto previdenziale”), che vigerà in via sperimentale per il triennio 2010/2012, è prevista dal ddl C82 votato ieri alla Camera e che ora passa all’esame del Senato.
Della nuova agevolazione potranno fruirne i lavoratori dipendenti e autonomi privati, cioè iscritti all’Inps, che si dedicano all’assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992. Si tratta, in particolare, del riconoscimento a richiesta del diritto all’erogazione anticipata della pensione all’età di 60 anni (55 le donne), in presenza di almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto spetta a fronte di un periodo di costanza nell’assistenza al familiare convivente disabile pari ad almeno 18 anni (nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica del ssn, la costanza di assistenza è calcolata dalla data di nascita) e a condizione che il disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno e continuativo nei 18 anni precedenti e nemmeno alla data di entrata in vigore della nuova legge. Il diritto può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, presente nel nucleo familiare. In particolare, il diritto spetta ai seguenti familiari: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di 18 anni da comprovare con un’apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza.
Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al disabile, situazione da attestare con apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica del ssn, ovvero non convivono più con il familiare disabile in quanto residenti in una differente località. Il diritto è esercitabile a richiesta della parte interessata. A tal fine, il lavoratore deve presentare un’apposita domanda all’Inps allegandovi, tra l’altro, la certificazione attestante l’invalidità al 100% del familiare assistito e una certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio.

DOTT.SSA MONICA MELANI

TRATTO DA “ITALIA OGGI” DEL 21 MAGGIO 2010 AUTORE: DANIELE CIRIOLI

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