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Amministratori e contribuzione a gestione separata

Amministratori e contribuzione a gestione separata

MANOVRA (DL. N. 78/2010)
GLI AMMINISTRATORI DEVONO PAGARE ALL’INPS ANCHE LA CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

La manovra (dl n. 78/2010) ribalta la sentenza della Corte di cassazione (sezione unite) n. 3240/2010, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps (socio e lavoratore) prevista dalla legge n. 662/1996 si applica esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.

LA STORIA DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE (IVS COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA).
Più volte abbiamo esaminato la lunga diatriba, tra Inps e amministratori di società, sulla doppia iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti e a quella separata. Una questione insorta con la legge n. 662/1996 che, al comma 208 dell’articolo 1, ha previsto che i lavoratori autonomi i quali “esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”, affidando all’Inps il compito di decidere sull’iscrizione nella gestione corrispondente all’attività prevalente.
La questione, che ha innescato un forte contenzioso, sembrava chiusa con la sentenza n. 3240/2010 della cassazione. (vedi circolare precedente)
Questa infatti ha affermato che, come è vero che vige la regola generale per cui l’esercizio di due attività lavorativa deve corrispondere la duplicità d’iscrizione e di contribuzione, è altrettanto certo che nell’ipotesi specifica della doppia attività di lavoro autonomo nelle imprese commerciali la legge ha previsto una deroga: una sola iscrizione, per l’attività esercitata con prevalenza.
In questo modo, dunque, il principio avrebbe consentito di derogare alla doppia imposizione contributiva in tutti i casi di esercizio di più attività, nella stessa o diverse imprese commerciali, anche quando si trattasse di socio (non unico) di società a responsabilità limitata (non invece nelle società di capitali). Una deroga, secondo la cassazione, finalizzata ad evitare la doppia iscrizione (e la doppia contribuzione) per il socio d’opera che, in aggiunta al lavoro prestato per la società, eserciti altre attività di natura autonoma.
Per esempio: socio che partecipi al lavoro aziendale e al contempo svolga attività di cura della contabilità e bilanci a favore di altre imprese.

Ma la manovra (Dl. N. 78/2010) ribalta la sentenza della cassazione. Stabilisce, infatti, che la norma della legge n. 662/1996 si interpreta “nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”. Aggiungendo anche che, “pertanto, restano esclusi… i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione” alla gestione separata Inps. Alla fine, dunque, prevale la linea dell’Inps e gli amministratori dovranno continuare a versare doppia contribuzione.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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