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Nuova delega INPS

Nuova delega INPS

LE NUOVE DELEGHE INPS: GLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI SOLO AI SOGGETTI ABILITATI

Con la Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’INPS delinea le nuove
modalità di delega per l’accesso ai servizi informatici gestiti
dall’INPS, che sarà pienamente operativo a decorrere dal periodo di
paga “aprile 2011”. In considerazione della crescente
informatizzazione e “smaterializzazione” degli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale l’Istituto fa il
punto sui soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione
lavoristica e previdenziale, rimarcando la centralità, nel quadro
normativo destinato a regolare l’attività svolta dagli “intermediari”,
della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

NUOVO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E SOGGETTI ABILITATI

A partire dalle denunce contributive relative al periodo di paga di aprile 2011, sarà attivo il nuovo sistema di identificazione messo in atto dall’INPS, il quale ha disposto che per operare in nome e per conto dei datori di lavoro occorrerà munirsi di un’apposita delega da trasmettere all’Istituto nella quale saranno riportati sia i dati dell’azienda, sia quelli dell’intermediario stesso.
L’INPS renderà valida la delega solo se il richiedente appartiene a una delle categorie autorizzate per legge ad operare per conto dei datori di lavoro e dopo averne verificato il possesso dei requisiti.

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono:
• i datori di lavoro, intesi come persone fisiche o rappresentanti legali delle società;
• la società capogruppo per tutte le imprese controllate e collegate (art. 31, D.Lgs.
n. 276/2003);
• i consorzi di società cooperative (o una società consorziata) per conto delle
società consorziate (art. 31, D.Lgs. n. 276/2003);
• i consulenti del lavoro, (art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12);
• gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti
commerciali, (art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12);
• i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane,
nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa (art. 1, c. 4, Legge 11
gennaio 1979, n. 12).
La circolare, nel richiamare la nota n. 7857 del 29/04/2010 del Ministero del Lavoro, precisa che “non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza e di assistenza, né i Centri di Elaborazione Dati (CED), né quei soggetti, come itributaristi o i consulenti fiscali, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscali”.
Questi ultimi soggetti non potranno più inviare alcuna denuncia all’INPS e il PIN di cui sono in possesso per l’accesso ai servizi telematici, potrà essere ancora utilizzato esclusivamente per inviare il proprio UNIEMENS.

I DATORI DI LAVORO E LE DELEGHE AI DIPENDENTI

I datori di lavoro possono effettuare gli adempimenti nei confronti dell’Istituto in prima persona.
Per l’abilitazione all’invio telematico della documentazione previdenziale il datore di lavoro deve essere autorizzato (presentazione di apposita richiesta all’Istituto) e deve essere in possesso del codice PIN (Personal Identificaton Number), che consente di consultare anche dati di propria pertinenza presenti negli archivi INPS.
I datori di lavoro già in possesso del PIN non devono ripetere le operazioni di accreditamento. Si tratta, in particolare, dei datori di lavoro persone fisiche o dei rappresentanti legali delle società che risultino all’INPS tra i soggetti collegati all’azienda.
Qualora il datore di lavoro voglia affidare ad uno o più lavoratori dipendenti il compito delle relazioni con l’Istituto di previdenza, può comunicare la propria volontà tramite sub-delega, inserita tra le opzioni disponibili nella “gestione delle deleghe”.

DATORI DI LAVORO SENZA MATRICOLA

Per il momento le deleghe vanno predisposte solamente in relazione alle aziende in possesso di un numero di matricola. Nessuna delega deve essere compilata in favore di aziende che gestiscono l’UNIEMENS esclusivamente per collaboratori,amministratori, lavoratori occasionali, ecc. Per tali soggetti occorrerà attendere una nuova procedura ad Hoc.

MODALITÁ E TEMPISTICA

I soggetti autorizzati alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’INPS accedono al servizio tramite PIN nella sezione “servizi per le aziende e i consulenti” del portale Internet www.inps.it.
Una volta verificate le credenziali, l’intermediario abilitato entra in “gestione deleghe”, compila un modulo inserendo matricola azienda, dati relativi al delegante e dati relativi al delegato.
Terminata la fase di caricamento dei dati, le deleghe dovranno essere stampate a cura del delegato e fatte sottoscrivere dai datori di lavoro deleganti.
Dopo essere rientrato in possesso delle deleghe firmate, l’intermediario dovrà accedere nuovamente nell’applicazione “gestione deleghe” per la successiva conferma.
A questo punto i delegati dichiareranno, sotto propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione delle singole deleghe e solo da quel momento l’operazione potrà considerarsi conclusa e operativa.
Le deleghe firmate dovranno essere conservate a cura del delegato, unitamente a una copia del documento del delegante, per il periodo di vigenza delle stesse e nei cinque anni successivi, affinché possano essere esibite in caso di richiesta da parte degli organi competenti.
Nulla dovrà essere inviato alle sedi dell’Istituto, né in formato cartaceo né elettronico.
La delega può essere successivamente revocata accedendo nella medesima sezione.
Le operazioni devono essere effettuate entro il 31/05/2011.

Porgiamo distinti saluti.

DOTT. MONICA MELANI

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