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Oggetto: Riposo settimanale, anche non di domenica

Oggetto: Riposo settimanale, anche non di domenica

Oggetto: Riposo settimanale, anche non di domenica; distacco extraue.
Milano 05/07/2011
Il ministero del lavoro nell’interpello n.26 precisa che se l’azienda adotta un modello di lavoro a turno, può stabilire per il personale coinvolto nella turnazione la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
L’art. 9 del dlgs n.66/2003 sancisce il diritto del lavoratore a fruire un periodo di riposo, ogni sette giorni, di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.
Il ministero ricorda che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale, in quanto, non risulta contemplato da una norma costituzionale.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità del produzione, è possibile per il personale coinvolto fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, in ogni caso resta fermo l’obbligo per cui il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Distacco extraue.
Il ministero con interpello n. 28/2011 precisa che non è necessaria la stipulazione di un contratto d’appalto, tra il datore di lavoro e lavoratore per il distacco del lavoratore straniero in
Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate, ma requisito indispensabile ai fini dell’ingresso al lavoro è l’espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura
subordinata nell’ambito di un arco temporale definito.(ex art. 27 legge Bossi – Fini D.lgs. 286/1998).

(Dott.ssa Monica Melani)

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