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Retribuzioni percepite in nero

Retribuzioni percepite in nero

Spett. le Clientela

Retribuzioni percepite in nero:
IL LAVORATORE HA L’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI

Con il parere n. 26 del 23 novembre 2011 la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fa il punto sui recenti indirizzi giurisprudenziali che riconoscono il lavoratore quale soggetto responsabile nell’assoggettamento a tassazione della retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore di lavoro ovvero nel caso di pagamenti in nero.

Al riguardo, l’ultima in ordine di tempo, è la sentenza n. 09897/11 del 17/02/2011 della Corte di Cassazione che ha stabilito irrilevanti: la presenza di un eventuale accordo tra datore e lavoratore nel non assoggettare a tassazione le somme percepite, che il lavoro prestato fosse l’unico lavoro svolto dall’interessato nel corso dell’anno e infine che l’interessato ritenesse in buona fede che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi. Quindi, in linea con la tesi già espressa dalla Cassazione n. 8504/2009 e in altre occasioni (Cassazione n.8316/2009; n.14033/2006; n.5020/2003; n.1081/2002; n.10057/2000; n.16092/2000; n.2212/2000) la Corte ha ritenuto che “in caso di mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente”. In sostanza gli obblighi del datore di lavoro nel ruolo di sostituto di imposta lasciano inalterati gli obblighi del lavoratore nel ruolo di contribuente, il quale risulta quindi gravato dallo specifico obbligo di dichiarare i redditi che concorrono a formare la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l’imposta dovuta.

Sono quindi da ritenersi superate le conclusioni della precedente giurisprudenza (Cassazione n.12991/1999; n.13664/1999) che affermavano, in merito alla questione esposta, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

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