ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Contributo irpef di solidarietà

Contributo irpef di solidarietà

Spett.le Clientela

Contributo Irpef di solidarietà:
IL PRELIEVO DEL 3% NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI DICEMBRE

Il 21 novembre 2011 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità di applicazione del contributo Irpef di solidarietà pari al 3% delle somme eccedenti i 300.000,00 euro, introdotto dal Decreto Legge n. 138/2011. In particolare il Decreto precisa che il contributo decorrerà dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dovrà essere calcolato tenendo conto del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il DM stabilisce inoltre che “relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà e’determinato dai sostituti d’impostadi cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo e’ trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed e’ versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo e’ indicato nella certificazione unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.”

Mentre, per coloro i quali detengono redditi di diversa natura, il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

Comments are closed.