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TELECAMERE PIU’ SEMPLICI NEI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

TELECAMERE PIU’ SEMPLICI NEI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

 

MILANO, 4 GIUGNO 2012

SPETT. CLIENTELA

 

OGGETTO: TELECAMERE PIU’ SEMPLICI NEI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

 

La direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, con nota prot. 37/00007162 del 16 aprile 2012, ha semplificato le procedure per l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei piccoli esercizi commerciali.

E’ stato eliminato il sopralluogo preventivo sui locali; prima del 16 aprile, infatti, era previsto un sopralluogo tecnico preventivo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta (per esempio, il numero e gli angoli di ripresa delle videocamere). Secondo il Ministero del lavoro, tale procedura poteva essere ragionevole in contesti di grandi dimensioni ma, non lo è nellE realtà più piccole. Oltretutto, negli ultimi tempi molte attività economiche come tabaccherie, oreficerie, distributori di benzina, ricevitorie, sono particolarmente esposte al rischio di rapine a causa delle consistenti giacenze di denaro, pertanto, è diventato ineludibile ricorrere alle telecamere che costituiscono, comunque, un deterrente alle rapine.

 

D’ora, in poi, pertanto, per i piccoli esercizi commerciali, il rilascio dell’autorizzazione si baserà solo sulla documentazione tecnica prodotta. Rimane fermo il rispetto delle ulteriori condizioni legate all’autorizzazione, vale a dire:

 

1) Il rispetto della normativa sulla privacy

 

2) Il rispetto della normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini

 

3) Prima di mettere in funzione l’impianto, va data adeguata informazione al personale dipendente e devono essere posizionati i cartelli ben visibili per i clienti

 

4) L’impianto deve essere orientato verso le aree maggiormente a rischio, e deve essere chiaro che la ripresa dell’attività dei dipendenti deve accadere solo in via incidentale e con criteri di occasionalità

 

5) Se l’impianto dovesse essere modificato o ampliato deve essere inviata preventiva comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro

 

6) Le immagini acquisite non potranno mai essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza dei lavoratori, né per adottare provvedimenti disciplinari

7) In occasione di ogni accesso alle immagini dovrà essere data tempestiva informazione ai dipendenti

 

8) I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.

 

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

 

DOTT. MONICA MELANI

 

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