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CIRCOLARE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

CIRCOLARE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

MILANO, 5 LUGLIO 2012
SPETT.CLIENTELA

OGGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA DEI DIPENDENTI- NON E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO.
Buongiorno a tutti,
credo di dare una buona notizia a molte aziende che più volte mi hanno interpellato su questo argomento.
In base a quanto previsto dalla nota n. 7162/2012 del Ministero del lavoro, è diventato più semplice installare impianti audiovisivi e di controllo a distanza in azienda.
Se l’attività è ad alto rischio di rapina, infatti, non è più necessario l’accertamento tecnico preventivo da parte delle direzioni provinciali territoriali (Dtl); la nota del Ministero del lavoro, infatti, snellisce l’iter procedurale per l’installazione delle telecamere.
Per il Ministero si è reso necessario snellire la procedura a causa dell’aumentare spropositato delle richieste di autorizzazione all’installazione delle telecamere, dovuto sia a motivi di sicurezza che alla diminuzione dei costi di acquisto e di installazione di questi sistemi.
LA NUOVA PROCEDURA: In base a quanto stabilito dall’art. 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori), quando un’impresa intenda installare un impianto di controllo per fini organizzativi e produttivi per la sicurezza del lavoro deve, accordarsi prima di tutto con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In caso di mancato accordo, l’impresa può fare istanza alla direzione territoriale del lavoro competente, richiedendo l’autorizzazione alla installazione degli impianti audiovisivi. Prima della nota del Ministero, il Ministero avrebbe inviato un ispettore per effettuare un sopralluogo; adesso, invece, gli ispettori devono essere utilizzati per contrastare fenomeni più importanti quali, ad esempio, “Il lavoro nero”. Pertanto, il Ministero ha stabilito che le Direzioni territoriali del lavoro possono autorizzare l’installazione degli impianti audiovisivi senza l’accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Ciò che importa sono le specifiche tecniche dell’impianto ed il posizionamento delle telecamere, risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro; altro requisito indispensabile, l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e/o produttive. Di seguito, gli elementi fondamentali che devono sussistere nella determinazione di autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro:
1) Deve essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell’8 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
2) Deve essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) Prima della messa in funzione dell’impianto, l’azienda deve dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e deve informare i clienti con appositi cartelli;
4) L’impianto dovrà registrare solo le immagini indispensabili; le telecamere devono essere orientate verso le aree maggiormente esposte al rischio di furto e danneggiamento, evitando l’eventuale ripresa di dipendenti, se non in via incidentale ed occasionale;
5) L’impianto non può poi essere modificato se non in conformità al dettato dell’articolo 4 della legge 300/1970 e previa comunicazione alla direzione territoriale del lavoro;
6) Le immagini registrate non possono essere autorizzate per accertamenti circa l’obbligo di diligenza dei lavoratori né per adottare provvedimenti disciplinari;
7) In occasione di accesso alle immagini (accesso che dovrebbe avvenire solo nell’ipotesi in cui si verifichino atti criminosi o altri eventi dannosi), l’azienda deve darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.
8) Ai lavoratori deve essere data la possibilità di verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.

 

A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

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