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IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

MILANO, 16 LUGLIO 2012

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Cari clienti,
approfondiamo adesso le novità della riforma del mercato del lavoro sul fronte “lavoro part time”:
– Purtroppo, la riforma del mercato del lavoro, anche in questo caso, ha peggiorato la situazione. La riforma, infatti, sotto evidente pressione sindacale, ha rafforzato le prerogative a favore dei lavoratori nel caso di sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche.
– In base a quanto aveva stabilito il D. Lgs. 61/2000 di riforma del contratto di lavoro a tempo parziale, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa; nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi stabiliscono modalità e limiti alle variazioni richieste dal datore di lavoro; è previsto un preavviso di 2 giorni a favore del prestatore di lavoro e l’obbligatorietà del patto scritto, reso, su richiesta del lavoratore, anche con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo (l’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento).
– La riforma del mercato del lavoro modifica quanto suesposto, peggiorando la situazione naturalmente solo per il datore di lavoro, in quanto:
– 1) saranno i contratti collettivi a stabilire “le condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche”;
– 2) al lavoratore viene comunque riconosciuta la facoltà, in determinati casi, di revocare il consenso prestato all’inserimento di clausole flessibili od elastiche, e di seguito elenchiamo i casi indicati dalla norma:
– Convivenza con figli di età non superiore agli anni 13;
– Presenza di patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa;
– Patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o di convivenza con familiari portatori di handicap;
– Lavoratori studenti, intendendosi per tali, gli “iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali”.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

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