MILANO, 19 LUGLIO 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 18/2012 E DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO ANNO 2011.
E’ stata emanata la prima circolare ministeriale con i primi chiarimenti su alcuni aspetti della riforma del mercato del lavoro. In sintesi, i contenuti della circolare sono i seguenti:
LE NUOVE DIMISSIONI: due sono le ipotesi: dimissioni presentate durante la gravidanza (lavoratrici) e maternità (lavoratori e lavoratrici); altre dimissioni. Nella prima ipotesi, non c’è scelta, le dimissioni devono essere convalidate presso la direzione territoriale del lavoro. Nella seconda ipotesi, invece, come indicato nella ns. circolare di ieri, il ns. consiglio è di inviare il lavoratore a confermare le sue dimissioni alla direzione territoriale del lavoro (questo per eliminare ogni complicazione all’azienda) e rendere il tutto, un atto certo.
Non consigliamo, viceversa, la seconda opzione indicata dalla norma ed anche dalla circolare; parliamo della possibilità per il lavoratore di sottoscrivere una dichiarazione di volontà in calce alla ricevuta dell’invio della comunicazione di cessazione del medesimo (questa seconda ipotesi implica una serie di complicazioni di tipo burocratico che non dà certezza di riuscire a portare a termine l’adempimento).
CONTRATTO A TERMINE: La causale non è richiesta per il primo contratto a termine di 12 mesi (NON PROROGABILE) purchè, precisa la circolare ministeriale, si tratti del primo rapporto di lavoro a termine, con l’azienda in questione. In altre parole, la causa è necessaria, nel caso in cui il lavoratore venga assunto a termine presso un datore di lavoro con cui ha intrattenuto già un primo rapporto di lavoro di natura subordinata.
Ai fini del calcolo del limite dei 36 mesi, vanno conteggiati i periodi di lavoro svolti in contratti di somministrazione a termine stipulati dal 18 luglio 2012 (non anche quelli precedenti).
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA):
A decorrere dal 18 luglio 2012, non è più possibile fare ricorso al lavoro a chiamata per soggetti con meno di 25 anni di età e con più di 45 anni, anche se pensionati; mentre è possibile per soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni. Sempre dal 18 luglio 2012, non è più possibile ricorrere al lavoro a chiamata per prestazioni da rendersi in periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie o pasquali, altri periodi previsti dal ccnl). A fronte della liberalizzazione sostanziale dell’utilizzo del lavoro a chiamata (senza più riferimento a periodi specifici), sono stati complicati gli adempimenti burocratici. Infatti, dal 18 luglio 2012 ogni qualvolta il lavoratore viene chiamato al lavoro, deve essere inviata comunicazione di assunzione on-line all’ufficio di collocamento.
Rimane fermo il riconoscimento dei contratti di lavoro a chiamata già in essere, almeno per un periodo di 12 mesi (cioè fino al 18 luglio 2013).
DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO ANNO 2011: Dalle ore 15 di ieri fino al prossimo 12 agosto 2012, è possibile trasmettere le istanze per chiedere lo sgravio contributivo per l’anno 2011, in base a quanto stabilito dalla circolare Inps n. 96/2012. Lo scrive l’Inps nel messaggio n. 11967/2012. Le domande riguardano lo sgravio contributivo riconosciuto sulle erogazioni (premi di risultato) previste dai contratti di secondo livello, introdotto dalla legge n. 247/2007. La concessione del beneficio è nel limite del 2,25% della retribuzione del lavoratore. La misura dello sgravio è del 25% per le aziende e del 100% (sgravio totale) per i lavoratori. Per le aziende che ne hanno diritto, lo studio provvederà ad inoltrare, per via telematica, apposita istanza all’Inps con indicazione di numerosi dati tra i quali, tra i più importanti, la data dell’avvenuto deposito del contratto presso la direzione territoriale del lavoro competente.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI