ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

AMMORTIZZATORI SOCIALI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In considerazione dell’attuale situazione economica si riepilogano, qui di seguito, gli ammortizzatori sociali utilizzabili, sottolineando l’importo dell’indennità spettante al lavoratore e gli adempimenti posti in capo sia al lavoratore, sia al datore di lavoro.

A) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica corrisposta ai lavoratori dall’Inps, avente lo scopo di sostituire o di integrare la retribuzione percepita dai lavoratori beneficiari.

Sono considerati aventi diritto i lavoratori subordinati sospesi o occupati ad orario ridotto, contestualmente ad eventi espressamente previsti ex lege. L’indennità è infatti prevista in caso di sospensioni o riduzioni di attività , a causa di situazioni transitorie non imputabili all’imprenditore od ai lavoratori, oppure conseguenti a crisi di mercato.
I suddetti lavoratori devono, altresì, ricoprire la qualifica di operai, intermedi, impiegati e quadri; viaggiatori e piazzisti; soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano mansioni simili a quelle degli operai delle imprese industriali.
Non beneficiano del trattamento CIG, gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ed i soci di cooperative di produzione e lavoro soggetti al DPR n. 602/1970.

L’intervento in parola è destinato alle industrie manifatturiere, dei trasporti, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas, estrattive ecc.; comprese le cooperative di produzione e lavoro in genere, che svolgono attività industriale, oltre alle cooperative appartenenti al settore Agricoltura, che trasformano, lavorano e commercializzano prodotti agricoli e/o zootecnici anche conferiti da soci.
Restano esclusi, tra i principali datori di lavoro, gli Artigiani, le imprese del settore Terziario, quelle dello spettacolo ed infine le cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970.

A.1. Cassa Integrazione per il Settore Edile.

L’intervento ordinario di integrazione salariale è stato genericamente esteso dalla L. n. 77/1963 alle imprese del Settore Edile, settore che successivamente l’Inps con la Circolare n. 51306 del 19/02/1964, ha meglio delimitato alle aziende obbligate ad applicare il contratto collettivo del Settore Edile.

Il suddetto trattamento, diversamente da quello ordinario, è previsto sia per le imprese industriali, sia artigiane.
I lavoratori aventi diritto sono: gli operai, gli intermedi, gli impiegati ed i quadri; i viaggiatori e piazzisti ed i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro. Restano esclusi gli apprendisti ed i dirigenti.

A.2. Procedimento di presentazione della CIG Ordinaria ed Edilizia.

Entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare la richiesta di Cassa Integrazione salariale.
La domanda deve riferirsi a settimane intere di calendario, intendendosi il periodo dal lunedì al sabato, anche se la sospensione sia avvenuta per una sola giornata. Con riguardo, invece, agli effetti del termine di presentazione della richiesta, si considerano i giorni dal lunedì alla domenica successiva inclusa.
Nell’ipotesi di tardiva presentazione della suddetta domanda, o di proroga della CIG, quest’ultima potrà essere autorizzata con decorrenza dalla settimana precedente alla data di presentazione.

L’ufficio presso i cui sportelli deve essere presentata la richiesta di cassa integrazione salariale, è L’Inps territorialmente competente in base all’ubicazione dell’unità produttiva o del cantiere interessati, indipendentemente dall’esistenza di una sede di accentramento contributivo.
La domanda può essere, altresì, inviata a mezzo raccomandata presso l’Inps competente, attribuendo in tal caso fede al timbro postale di spedizione, oppure può essere inviata on-line attraverso il sito dell’Inps (www.inps.it).
Quando l’autorizzazione richiesta con un’unica domanda, abbia ad oggetto due o più periodi di contrazione intervallati da una o più settimane di attività a tempo pieno, si considera come se fossero state presentate due domande aventi la medesima data di presentazione.
Nel caso in cui gli uffici dell’Inps siano chiusi nell’ultimo giorno utile per il deposito della richiesta, il termine viene prorogato al primo giorno successivo di apertura degli stessi.

B. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS).

Con la Legge n. 1115 del 5/11/1968, è stata istituita nel nostro ordinamento giuridico la cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di affrontare situazioni di strutturale e durevole eccedenza del personale, come nei casi di lavoratori sospesi od occupati ad orario ridotto a causa di crisi economiche settoriali o locali od in conseguenza di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
La CIGS, concessa con decreto ministeriale, è volta ad una graduale eliminazione del personale in esubero, evitando le conseguenze di maggior impatto sociale che sarebbero provocate dai licenziamenti collettivi.
Le cause in forza delle quali è concesso al datore di lavoro usufruire del suddetto intervento straordinario, sono:
– ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
– crisi aziendale;
– fallimento;
– concordato preventivo "cessio bonorum" omologato;
– liquidazione coatta amministrativa;
– amministrazione straordinaria con o senza continuazione all’esercizio di impresa;
– contratto di solidarietà .

Le aziende aventi diritto all’integrazione salariale straordinaria, sono le seguenti:
– imprese industriali che abbiano occupato in media più di 15 dipendenti durante il semestre precedente alla richiesta;

– imprese commerciali e della logistica con oltre 50 dipendenti;

– imprese appaltatrici del servizio di mensa con più di 15 dipendenti occupati nel semestre precedente, i quali svolgano prestazioni ridotte a causa di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante già ricorsa alla CIGS;

– imprese editrici di quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale;

– imprese appaltatrici servizi di pulizia , allorquando l’azienda appaltante dia attuazione a programmi di crisi aziendale o di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell’impresa, con applicazione del trattamento di CIGS;

– imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;

– cooperative di produzione e lavoro, i cui lavoratori svolgano un’attività similare a quella degli operai delle imprese industriali;

– imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

– agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti.

I lavoratori sospesi od occupati ad orario ridotto a fronte di riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale e di contratti di solidarietà , destinatari della CIGS devono ricoprire la qualifica di: operai; intermedi; impiegati, quadri; soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali svolgano attività simile a quella degli operai delle imprese industriali, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dipendenti da imprese editrici e di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Rimangono esclusi dall’integrazione salariale straordinaria, i dirigenti, gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio; non hanno altresì diritto al trattamento in parola, coloro i quali non abbiano maturato un’anzianità lavorativa, presso l’impresa, di almeno 90 giorni alla data della richiesta.

B.1. Procedura di richiesta della CIGS.

Il datore di lavoro deve comunicare l’intenzione di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria alle RUS od, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
Successivamente, entro tre giorni dalla suddetta comunicazione, l’imprenditore – o le organizzazioni sindacali – devono richiedere l’esame congiunto della situazione aziendale, nell’ipotesi in cui il trattamento riguardi unità aziendali ubicate in una sola Regione, al competente ufficio indicato dalla Regione in cui hanno sede le unità aziendali interessate; ovvero,al Ministero del Lavoro, se l’intervento concerne unità aziendali ubicate in più Regioni, oltre alla richiesta del parere alle Regioni stesse.
Il suddetto esame congiunto, deve aver luogo entro 25 giorni dalla relativa domanda; tale termine viene ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

Le domande redatte in conformità al modello stabilito dal Ministero del Lavoro, devono essere presentate od inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione V, Via Fornovo 8, 00192 Roma; presso la sede Inps competente deve essere inviata copia della seconda pagina del modello CIGS/SOLID-1.

La domanda insieme alla documentazione richiesta deve essere inviata entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale verrà posticipato, con decorrenza dall’inizio della settimana anteriore dalla data di presentazione.
La suddetta scadenza non deve essere rispettata da parte delle aziende in amministrazione controllata o sottoposte a procedura concorsuale.

B.2. CIGS in deroga.

Il Ministero del Lavoro ha facoltà di concedere o prorogare la CIGS, in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.
Ai lavoratori, oltre al trattamento in forza delle disposizioni generali, spettano
Gli assegni per il nucleo familiare per il periodo dell’integrazione salariale; i dirigenti e gli apprendisti sono esclusi.

Il datore di lavoro può scegliere se anticipare il trattamento da corrispondere ai lavoratori ed effettuare il conguaglio con i contributi previdenziali, oppure se farla erogare direttamente dall’Inps.

La finanziaria 2009 (L. n. 203/2008, art.2, comma 36) stabilisce che il Ministro del lavoro con decreto emanato di concerto con il Ministro dell’economia,possa disporre entro il 31 dicembre, in deroga alla normativa generale, concessioni dei trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, allorquando vengano presentati programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale.
I sopra-menzionati programmi devono essere oggetto di specifici accordi governativi stipulati entro il 15 giugno 2009, che devono recepire le intese già raggiunte in sede territoriale ed inviate al Ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009.
Circa i trattamenti già concessi in deroga, essi possono essere prorogati se i piani di gestione delle eccedenze, già definiti in specifici accordi stipulati in sede governativa, comportino la riduzione del 10% del numero di destinatari dei trattamenti scaduti al 31 dicembre 2008. In tale ipotesi, il trattamento viene diminuito del 10%, nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda ed, infine, del 40% nel caso di proroghe successive.

C. Trattamento economico per il lavoratore nei casi di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

I lavoratori percepiscono l’integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale, retribuzione della quale i lavoratori beneficiari avrebbero diritto per le ore non lavorate, tra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale, fino ad un massimo di 40 ore settimanali. A tale somma viene sottratto l’importo dell’aliquota percentuale a carico degli apprendisti, che per l’anno 2009 è pari al 5,84%.
Con la Circolare n.12 del 21.01.1982 si è stabilito che, l’importo orario in base al quale calcolare l’integrazione salariale corrisponde alla retribuzione mensile rapportata alle ore lavorabili del mese, cioè a quelle che i lavoratori avrebbero prestato secondo l’orario contrattuale in vigore nell’azienda.
Il trattamento integrativo viene erogato nel limite di un massimale retributivo mensile, rivalutato annualmente; per l’anno 2009, l’Inps ha indicato con la Circolare n.11 del 27.01.2009, i nuovi valori dei suddetti massimali.
Quando viene applicato il massimale, esso deve essere diviso per il numero delle ore lavorabili di ogni mese ed il risultato moltiplicato per le ore non lavorate nel mese (Circolare n. 50 del 21.01.1982).

Nell’ipotesi di lavoratori part-time, al fine di determinare il massimale di riferimento, la retribuzione spettante dovrà essere rapportata a quella dei lavoratori a tempo pieno.

Nel caso di lavoratori apprendisti, anche se il trattamento di integrazione viene erogato nei limiti del massimale mensile, deve essere decurtata la percentuale a carico degli apprendisti stessi.

TABELLA MASSIMALI MENSILI 2009
(Circolare n.11/2009)

Massimale lordo inferiore Massimale lordo superiore Riduzione Massimale netto inferiore Massimale netto superiore
886,31 1065,26 5,84% 834,55 1003,05

Per il settore edile sono stabiliti due massimali; nell’ipotesi di CIG conseguente per esempio, a mancanza di lavoro, fine cantiere devono essere applicati i massimali sopra evidenziati, mentre quando le sospensioni di lavoro sono dovute ad eventi meteorologici, essi devono essere aumentati del 20% come indicato nella successiva tabella.

TABELLA MASSIMALI MENSILI CIG EDILIZIA – METEO

Massimale lordo inferiore (meteo) Massimale lordo superiore (meteo) Riduzione Massimale netto inferiore Massimale netto superiore
1063,57 1278,31 5,84% 1001,46 1203,66

Per l’anno 2009, l’importo della retribuzione mensile corrispondente al limite per l’applicazione del massimale superiore è stato fissato in € 1917,48; ed infine, come indicato dalla Circolare n. 72 del 02.04.1996, la soglia salariale prevista per l’applicazione del tetto mensile più elevato deve essere determinata in base alla retribuzione mensile spettante in forza delle ore lavorative comprese nel mese, comprese le quote di mensilità aggiuntive calcolate secondo il contratto collettivo.

D. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA.

L’indennità di disoccupazione è volta a far fronte alla perdita di occupazione da parte dei lavoratori, garantendo agli stessi un trattamento economico, sostitutivo della retribuzione ed assicurando la copertura contributiva necessaria ai fini pensionistici.

I lavoratori beneficiari, sono: i lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che siano stati licenziati; i lavoratori con contratto a tempo determinato alla scadenza del contratto; i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro.
Restano esclusi coloro che hanno volontariamente rassegnato le dimissioni, ad eccezione delle lavoratrici madri dimesse durante il periodo di divieto di licenziamento e di coloro che si dimettono per giusta causa.
Non sono, inoltre beneficiari del trattamento in parola, gli apprendisti; i dirigenti; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; i soci e non delle cooperative ex DPR 602/1970; i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958; i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche; i caratisti, gli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate.

I lavoratori, al fine di avere diritto all’indennità di disoccupazione, devono far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria, oltre al fatto che devono aver versato almeno 52 contributi settimanali coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, il lavoratore deve comunicare ai Centri per l’impiego la dichiarazione di "immediata disponibilità " per lo svolgimento di attività lavorativa e presentare apposita domanda all’Inps, che si farà carico del pagamento della prestazione.

L’indennità di disoccupazione ordinaria, ha una durata di 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per coloro i quali superino i 50 anni di età ; il trattamento viene corrisposto – al massimo – mensilmente nelle seguenti percentuali:
– per i primi 6 mesi, il 60% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto;
– per i successivi 2 mesi, il 50%;
– per gli ulteriori mesi, il 40%.

D.1. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI.

Ai lavoratori che non hanno raggiunto le 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente, può essere concessa l’indennità di disoccupazione parziale, a condizione che abbiano lavorato, anche non continuativamente, almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente. Al fine di calcolare i 78 giorni devono essere incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; non devono essere, invece, considerate le assenze del lavoratore per motivi personali (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).
La domanda per la suddetta indennità deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono registrati i periodi di disoccupazione. Tale indennità è riconosciuta per il totale delle giornate lavorate nell’anno, ma comunque non superiori alla differenza tra 360 – a cui dev’essere sottratto il numero di giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente già goduto – e le giornate di lavoro prestate.
L’importo corrisposto ai lavoratori beneficiari è del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi, fino ad un massimo di 180 giorni.

D.2. LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALE.

La L. n.2/2009, all’art. 19 ha previsto a vantaggio di categorie sino ad ora escluse, gli strumenti a protezione del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le modalità ed i criteri di priorità dell’accesso ai sopraddetti trattamenti, verranno indicati con decreto del Ministro del lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 2/2209.

Si sottolinea che specifiche categorie di lavoratori potranno essere beneficiari dei seguenti ammortizzatori sociali:
– indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 19, 1 Comma, lett. a);
– indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (art. 19, 1 Comma, lett. b);
– gli apprendisti potranno richiedere un trattamento, previsto in via sperimentale per gli anni 2009-2011, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, 1 Comma, lett. c);
– i lavoratori a progetto potranno beneficiare di un ulteriore indennità istituita in via sperimentale per il triennio 2009-2011, corrispondente al 10% del reddito percepito nell’anno precedente (art. 19, 2 Comma).

D.3. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI.

Con la L. 2/2009 è stato stabilito che i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei sopra-esposti requisiti contributivi, potranno beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, a condizione che vi sia l’integrazione di almeno il 20% dell’indennità medesima da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. L’erogazione di tale strumento di tutela non può superare 90 giornate annue di indennità .

Restano esclusi i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che prevede sospensioni lavorative programmate; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale. Non sono, inoltre, beneficiari i lavoratori nei casi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Come indicato dalla Circolare Inps n. 39 del 06.03.2009, l’intervento integrativo degli enti bilaterali non è necessario ai fini della concessione dell’indennità , sino all’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla L. n. 2/2009.

D.4. INDENNITA’ PER GLI APPRENDISTI SOSPESI.

In via sperimentale per gli anni 2009-2011, gli apprendisti aventi diritto devono aver prestato servizio almeno per tre mesi presso aziende che a causa di crisi aziendali od occupazionali, abbiano sospeso l’attività , ovvero in caso di licenziamento.
L’indennità erogata agli apprendisti è pari all’indennità di disoccupazione con requisiti normali, per un periodo di non oltre 90 giornate per il tempo complessivo di durata del contratto di apprendistato.
La concessione del trattamento è subordinata all’integrazione di almeno il 20% a carico degli enti bilaterali.

D.5. INDENNITA’ PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.

E’ stata, altresì, prevista in via sperimentale per gli anni dal 2009 al 2011, a vantaggio degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente.

Non possono beneficiare della suddetta indennità , gli iscritti alla gestione titolari di Partita IVA e gli iscritti che svolgono anche un’altra attività .

L’erogazione dell’indennità ha luogo solo nelle ipotesi di fine lavoro, a condizione che il richiedente sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l’impiego.

Gli ulteriori requisiti che devono sussistere al fine della concessione dell’indennità sono:
– operare in un regime di monocommittenza;
– il conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore ad € 5000 e pari od inferiore al minimale di reddito;
– l’accredito presso la Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;
– l’accredito presso la Gestione separata di non meno di tre mensilità anche nell’anno di riferimento;
– non vi sia accredito nell’anno precedente di almeno due mesi presso la Gestione separata.

D.6. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO.

Sia il datore di lavoro, sia il lavoratore devono adempiere a determinati oneri al fine della concessione dell’indennità di disoccupazione.

Il datore di lavoro deve comunicare, con l’apposita dichiarazione da inviare ai Centri per l’impiego ed alla sede Inps territorialmente competente, la sospensione dell’attività , oltre ai motivi ed ai nominativi dei lavoratori interessati.

I lavoratori beneficiari dell’indennità devono presentare al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (ex art.19, 3 Comma, L. n. 2/2009).

Entro 5 giorni il Centro per l’impiego deve comunicare alle Agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, oltre che di supporto alla ricollocazione professionale, i dati dei lavoratori disponibili al lavoro o ad un corso formativo finalizzato al ricollocamento nel mercato del lavoro. Tali adempimenti sono condizione preventiva e necessaria allo scopo della concessione della CIGS in deroga.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER CO.CO.CO.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER CO.CO.CO.

Il decreto anti-crisi del 28 Novembre 2008, ha previsto per il triennio 2009-2011,l’erogazione dell’indennità di disoccupazione pari al 10% del reddito dell’anno precedente ai collaboratori a progetto.

L’indennità è destinata unicamente ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell’Inps, in regime di monocommittenza, i quali hanno percepito un reddito lordo per il 2008, compreso tra Euro 5.000 ed Euro 11.516 e per il 2009, superiore ad Euro 3500 ed occupati in aree o settori in crisi; tali settori saranno specificati in un successivo decreto.

Per quanto concerne il requisito della monocommittenza, si evidenzia che il decreto anti-crisi non indica se esso sia richiesto solo per l’anno 2009, oppure anche per l’anno precedente, al quale si riferisce il reddito su cui deve essere calcolata l’indennità .

Infine, il decreto in parola non chiarisce quando i collaboratori aventi diritto percepiranno concretamente l’indennità suddetta.
Analogamente all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori subordinati, l’indennità prevista per i collaboratori è un indennizzo per il basso reddito ed i buchi lavorativi subiti dal lavoratore nell’anno precedente.
Pertanto, un collaboratore a progetto che nell’anno 2008 abbia percepito un reddito lordo compreso nella fascia prevista dal decreto, potrà richiedere l’indennità per il 2009 anche nel caso in cui dovesse guadagnare – per esempio – Euro 100.000, purché sia soddisfatto il requisito della monocommittenza.
Diversamente, invece, dall’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati, l’indennità per i collaboratori richiede per l’anno in corso, almeno tre mesi di contribuzione accreditati alla gestione separata e, quindi come sopra-detto, il collaboratore dovrà percepire un reddito lordo superiore ad Euro 3500.
La problematica che si pone relativamente a tale requisito contributivo, riguarda il fatto che l’Inps conosce con certezza l’ammontare dei contributi accreditati ad un lavoratore iscritto alla gestione separata, solo alla fine dell’anno; quindi le ipotesi prospettate sono, o che l’indennità relativa al 2009 (pari al 10% dei redditi del 2008) sarà corrisposta nell’anno 2010, ovvero che l’Inps liquiderà l’indennità nel corso del 2009 in via provvisoria, reclamandola successivamente nel 2010, nel caso in cui il collaboratore non soddisfi il suddetto requisito.

SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA

SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.

In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.

La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..

Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .

Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.

E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).

In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.

In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.

In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.

La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..

Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .

Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.

E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).

In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.

In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani
V

Schede carburanti

Schede carburanti

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SCHEDE CARBURANTI INATTENDIBILI – DETRAZIONI

Con la sentenza n. 7272 del 26/03/2009, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla tassazione di importi relativi a schede carburanti ritenute inattendibili rispetto al parco macchine ed all’attività svolta dall’azienda.

La Suprema Corte ha infatti sancito l’illegittimità della detrazione di spese per schede carburante evidentemente inattendibili, in quanto sproporzionate al tipo di attività svolta dall’azienda ed al parco macchine posseduto dalla stessa.

Le schede inattendibili, afferma la Corte di Cassazione, costituiscono una presunzione semplice a favore dell’Amministrazione, sufficienti a provare e giustificare il recupero a tassazione degli importi oggetto delle schede stesse.

E’ pertanto, onere del contribuente provare il contrario, cioè l’attendibilità delle schede carburante, oltre all’entità dei propri costi.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Rischi per la reiterazione dei co-co-pro.

Rischi per la reiterazione dei co-co-pro.

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: REITERAZIONE NEL TEMPO DEI CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO

Notiamo da parte della ns. clientela, la costante reiterazione nel tempo di contratti di lavoro a progetto, cui segue magari l’assunzione come lavoro dipendente. E’ inutile ribadire la pericolosità della reiterazione dei contratti di lavoro a progetto che sconsigliamo nella maniera più assoluta.
Ricordate che il rischio di vertenza è "altissimo" e che, sono veri contratti di lavoro a progetto solo quei contratti con un vero obiettivo da raggiungere e che non implicano nel loro svolgimento quelle caratteristiche che sono tipiche del lavoro dipendente, quali: il rispetto di un orario di lavoro, l’assoggettamento al potere disciplinare dell’imprenditore, e, soprattutto, ricordate che il requisito fondamentale affinchè manchi la subordinazione, è l’autonomia della prestazione. Il collaboratore a progetto deve essere dotato di una professionalità autonoma che lo renda capace di raggiungere l’obiettivo prefisso.
Scoraggiamo pertanto, la reiterazione continua di contratti di lavoro a progetto che, ribadiamo, potrebbero essere considerati simulazione di rapporti di lavoro dipendente. Cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

Dimissioni lavoratrice madre e lavoratore padre

Dimissioni lavoratrice madre e lavoratore padre

Milano,7 marzo 2009
DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE
PADRE E CONVALIDA DELLE STESSE Il Ministero del Lavoro, circolare n. 2840 del 26 febbraio 2009, per convalidare le
dimissioni presentate nel periodo in cui vi è il divieto di licenziamento della lavoratrice madre
(cioe’ dalla gravidanza fino al primo anno di età  del figlio), ha elaborato un modulo per la
dichiarazione, necessario per convalidare le dimissioni, che altrimenti sarebbero nulle.
La stessa procedura dovrà  essere seguita nel caso di dimissioni del lavoratore padre che beneficia
del congedo di paternità  ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lgs n. 151/2001. La convalida delle
dimissioni, avverrà , come prima, tramite un colloquio diretto dopo aver presentato personalmente
agli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro il modulo compilato. Nella
dichiarazione sono indicate le garanzie riconosciute dalla legge, un questionario per
indicare la condizione personale e di lavoro ( mutamento di mansione, numero dipendenti, data
inizio della gravidanza, eventuali incentivi per le dimissioni, settore aziendale, ecc), ed il
motivo delle dimissioni (mancata concessione del part time, passaggio ad altra azienda, altro). Inoltre, in caso di dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento si ha diritto all’indennità 
di mancato preavviso. Inoltre la circolare INPS n. 128 del 5 luglio 2000 stabilisce che la
lavoratrice madre che si è dimessa e per cui vale il divieto di licenziamento ha diritto all’indennita’
di disoccupazione.
Dott.ssa Monica Melani

LUL : rimborsi spesa, lavoratori distacc. e sommin.

LUL : rimborsi spesa, lavoratori distacc. e sommin.

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: LIBRO UNICO – URGENTISSIMO: SOMMINISTRATI E DISTACCATI
ANCORA PRECISAZIONI SUI RIMBORSI SPESE.

Raccomandiamo alle aziende clienti che non hanno ancora provveduto, di comunicare urgentemente allo studio, quanto segue:

– Come da precisazioni del Ministero del lavoro e da ns. circolari precedenti, i somministrati e i distaccati devono essere registrati sul Libro Unico all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego. In ogni caso l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi, contributivi o fiscali; tuttavia, l’ispettore del lavoro potrà ordinarne la annotazione prevista dalla Circolare n.20/2008 mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione.

Invitiamo pertanto, tutte le aziende clienti che non avessero già provveduto, ad inviarci i seguenti dati per i lavoratori somministrati:

DATI ANAGRAFICI COMPLETI DI CODICE FISCALE
QUALIFICA, LIVELLO
RAGIONE SOCIALE DELLA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
DATE ASSUNZIONE/CESSAZIONE

Per i lavoratori distaccati, invece, devono essere comunicati i seguenti dati:

DATI ANAGRAFICI COMPLETI DI CODICE FISCALE
QUALIFICA, LIVELLO
RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’ DISTACCANTE
DATE ASSUNZIONE/CESSAZIONE

ANCORA PRECISAZIONI SUI RIMBORSI SPESE:

I rimborsi spese vanno sempre iscritti? La risposta è affermativa. Vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente. L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi complessivamente specificati, con il sistema del documento o riepilogativo a piè di lista approntato a parte, esattamente come ora. La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.

Devono essere iscritti anche i rimborsi di spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all’azienda?
Non vanno indicate sul Libro Unico del Lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda datrice di lavoro relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima.

I rimborsi spese effettuati con utilizzo di carta di credito aziendale ovvero mediante un fondo spese dell’azienda, vanno sempre indicati nel libro unico?
Ai fini della individuazione dei rimborsi spese da indicare sul Libro Unico non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate al dipendente, sia forfettariamente che su base di elencazione analitica dei singoli titoli di spesa, escludendo invece le fatture o le spese già direttamente intestate all’azienda. La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non andrà indicata sul Libro Unico, ove andrà evidenziata soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali fondi. Il datore di lavoro terrà comunque a disposizione della vigilanza, su richiesta, un dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.

Speriamo di avere risposto ai quesiti più frequenti che ci sono stati posti in questi giorni. In ogni caso, rimaniamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

Lavoro notturno e disabili a carico

Lavoro notturno e disabili a carico

LAVORO NOTTURNO E SOGGETTI CON UN DISABILE “A PROPRIO CARICO”
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 4/2009 Il Ministero del Lavoro con interpello n. 4 del 06 febbraio 2009. ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003, ribadendo che non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l’altro, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, purché sussista l’effettività  dell’assistenza prestata al disabile, secondo le recenti regole previste dall’INPS.
La Direzione Generale per l’Attività  ispettiva del Ministero del Lavoro con l’interpello in commento fornisce un chiarimento in relazione all’individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all’articolo 11, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 66/2003 secondo il quale la lavoratrice o il lavoratore che abbia a carico un soggetto disabile, ai sensi della Legge n.104/1992 possono rifiutare di svolgere lavoro notturno.
Il disposto normativo
L’articolo 33 della Legge n. 104/1992 riconosce una serie di benefici a favore del lavoratore che presta assistenza ad un familiare con disabilità  grave.
In particolare, l’articolo in esame prevede che:
 (comma 2) la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità  accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
 (comma 3) successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità , nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità  parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità  non sia ricoverata a tempo pieno.
L’articolo 11, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003 riconosce alla lavoratrice o al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 la possibilità  di rifiutare di prestare lavoro notturno.
Si deve, infatti, notare come, a differenza della legge n. 104/1992, che annovera i soggetti che possono beneficiare dei permessi giornalieri o mensili, la norma contenuta nel D.Lgs n. 66/2003 stabilisce che i soggetti che possono rifiutarsi di svolgere attività  notturna sono, genericamente, quelli con un disabile ” a proprio carico”.
In assenza, infatti, di significativi precedenti giurisprudenziali in materia e di specifiche indicazioni interpretative il Ministero del Lavoro ha precisato che,
– visto che la normativa di cui alla L. 104/1992 è volta,
– in particolare attraverso la fruizione del permessi di cui all’articolo 33,
– ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ,
– di conseguenza, anche la disposizione contenuta nel D.Lgs 66/2003,
– deve essere interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, quindi compresi quelli riguardanti l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad un’effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007
A tal proposito bisogna ricordare che, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’INPS, rivedendo le precedenti indicazioni fornite in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della Legge n.104/1992, con la Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 ha chiarito che:
 la persona con disabilità  in situazione di gravità  – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – può scegliere liberamente chi, all’interno della stessa famiglia, deve prestare l’assistenza prevista;
 tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità  e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità  in situazione di gravità ;
 i permessi (orari e giornalieri previsti ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992) si devono riconoscere anche a quei lavoratori che
– pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona con disabilità  in situazione di gravità ,
– offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata,
– fermo restando il potere organizzativo del datore di lavoro.
In sede di richiesta dei benefici in esame, dovrà  essere predisposto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità  in situazione di gravità  – ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale – sulla cui eventuale valutazione di congruità  medico legale si esprimerà  il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.
conclusioni
In conclusione, il Ministero del Lavoro con l’interpello in esame ritiene che, l’individuazione dei soggetti ammessi al beneficio stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003, deve essere fatta secondo i criteri della “sistematicità  ed adeguatezza” enunciati dalla circolare dell’INPS.
Di conseguenza solo il soggetto che risulti gia godere dei benefici della Legge n. 104/1992, o che possiede i requisiti per goderne, potrà  richiedere l’esonero dal lavoro notturno. Dott.ssa Monica Melani

Fondo Tesoreria novita’ 2009

Fondo Tesoreria novita’ 2009

FONDO TESORERIA: MAGGIORAZIONI, RIVALUTAZIONE E MISURE COMPENSATIVE
RIFERIMENTI : MESSAGGIO INPS N. 3506 DEL 12 FEBBRAIO 2009 L’INPS, con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, fornisce alcune precisazioni in materia di requisito occupazionale e obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.

Inoltre, comunica la rivalutazione annuale del TFR al Fondo Tesoreria.
Con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, l’INPS

  •  fornisce precisazioni in merito al requisito occupazionale e all’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria,
  •  comunica il tasso da utilizzare
    • per il calcolo delle maggiorazioni dovute sulle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria per i periodi pregressi, intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2;
    • per la determinazione della rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria;
  • la nuova misura (0,21%), per l’anno 2009, dell’esonero dal versamento dei contributi per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR a previdenza complementare ovvero al Fondo Tesoreria INPS.

Requisito occupazionale e obbligo di versamento al fondo tesoreria

L’Istituto ricorda, innanzitutto, che, ai fini del versamento al Fondo Tesoreria, assume rilievo il requisito dimensionale dell’azienda (almeno 50 addetti) determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:

  • nell’anno 2006, per le aziende in attività  al 31 dicembre 2006;
  • nell’anno solare di inizio attività , per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.

Per quanto concerne, ad esempio, le aziende sorte nel 2007, le stesse avranno determinato la loro media al 31 dicembre 2007, analogamente, quelle costituite nel corso del 2008, al 31 dicembre 2008 e così via.
L’Istituto ribadisce che la media in questione rimane “cristallizzata”. A nulla rilevano, pertanto, le oscillazioni che successivamente possono intervenire,

  • sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50,
  • sia in caso di raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2006, ovvero a quello di inizio di attività , di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Maggiorazione su importi periodi pregressi
Ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria, è previsto che gli importi

  • riferiti a periodi pregressi (intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2),
  • siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, applicando il tasso d’incremento del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.

Al riguardo, l’INPS ricorda che, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari a 3,036419%.
Pertanto, per il versamento degli importi dovuti a titolo di maggiorazione,

  • il suddetto tasso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%),
  • occorre utilizzare nel quadro B-C del Modello DM10/2, il codice CF11 avente significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006” indicando solo il numero dei lavoratori e il relativo importo dovuto, senza indicare alcun dato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
  • Fondo di Tesoreria e Rivalutazione quote annuali di TFR
  • L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che le quote annuali di TFR, con esclusione di quella maturata nell’anno, devono essere incrementate,
    • al 31 dicembre di ogni anno,
    • con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Come anticipato, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari a 3,036419%. Tale tasso, quindi, deve essere utilizzato anche per la rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria.
L’INPS ricorda che l’importo relativo alla rivalutazione, che grava sul Fondo Tesoreria, deve essere riportato, al lordo dell’imposta sostitutiva, nel flusso E-Mens, nell’elemento , presente in .
Misure compensative
In relazione alle misure compensative previste per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR

  • a previdenza complementare ovvero
  • al Fondo Tesoreria INPS,

per l’anno 2009, l’esonero dal versamento dei contributi è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,21%.
Si ricorda che l’esonero in questione si applica prioritariamente considerando nell’ordine, i contributi dovuti per

  • assegni familiari,
  • maternità  e
  • disoccupazione.

Qualora l’esonero non trovi capienza sui contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per singolo lavoratore, l’eccedenza può essere recuperata sugli altri contributi dovuti all’INPS con esclusione dei contributi TFR e addizionale DS.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro

  • determinano la percentuale di esonero spettante in proporzione alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo Tesoreria,
  • esponendola, sul quadro D del Modello DM10/2, con i codici
    • TF13, nel caso di conferimento di TFR a previdenza complementare,
    • TF14, nel caso di versamento al Fondo Tesoreria. Dott.ssa Monica Melani
Ancora sul Libro Unico

Ancora sul Libro Unico

LIBRO UNICO: “ULTIMI” CHIARIMENTI
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO, WWW.LAVORO.GOV.IT/LAVORO/LIBROUNICO LIBRO UNICO: “ULTIMI” CHIARIMENTI Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet un’apposita sezione dedicata al Libro unico del Lavoro
Queste prime settimane di operatività  hanno fatto emergere tra gli operatori ulteriori problematiche di carattere tecnico nonché dubbi e perplessità  per i quali il Legislatore ha ritenuto opportuno fornire risposta utilizzando il canale telematico quale strumento di diffusione.
Di seguito evidenziamo le precisazioni più significative contenute nelle diverse sezioni in cui sono stati raggruppati i vari quesiti.
SOGGETTI E OBBLIGO DI ISTITUZIONE
Una ditta che affida l’elaborazione del cedolino ad un professionista può affidare la tenuta e la conservazione del Libro unico ad un altro professionista?
I rapporti professionali fra azienda e professionisti abilitati alla:
– elaborazione,
– stampa,
– tenuta e
– conservazione del Libro unico non sono soggetti ad obblighi consequenziali tassativi.
Quindi, l’azienda può affidare:
– al Professionista 1 l’elaborazione e la stampa del Libro unico e lo stesso inserirà  l’azienda fra quelle in delega nella propria numerazione unitaria presso il Punto Clienti Inail;
– al Professionista 2 la mera tenuta e conservazione del documento e dovrà  esserne data comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
E’ NECESSARIO ADOTTARE IL LIBRO UNICO NEL CASO IN CUI, NEL REDIGERE LE BUSTE PAGA DI COMPETENZA DEI
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009, SI DEBBA CERTIFICARE ESCLUSIVAMENTE LA CORRESPONSIONE DI TFR PAGATO
A GENNAIO E FEBBRAIO 2009 DEL SOLO DIPENDENTE CESSATO IN DATA 31/12/2008?
No. Il Libro unico va istituito per le attività  lavorative espletate dal 1° gennaio 2009. Nel caso di specie si potrà  elaborare la semplice “busta paga” atta a contenere la valorizzazione delle indennità  di fine rapporto.
Con l’entrata in vigore del Libro unico dei vecchi libri matricola, presenze o paga, vidimati con pagine ancora libere?
I “vecchi libri matricola, paga e presenze”, alla data del 31 dicembre 2008:
– Sono definitivamente collocati a riposo e
– non devono essere più utilizzati
– né aggiornati e
– devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima annotazione.
Trattandosi di dismissioni ex lege non appare necessario l’annullamento/sbarramento degli spazi residui non utilizzati.
Modalità  di tenuta, autorizzazioni, numerazione e deleghe
È possibile utilizzare 2 numerazioni diverse se si decide di elaborare il Libro unico in due fasi, ovvero mediante la stampa dei cedolini paga e, separatamente, la stampa delle presenze?
L’autorizzazione alla numerazione unitaria impone una sequenzialità  numerica determinata dall’adozione di un unico sistema di elaborazione del libro unico. L’elaborazione in fasi di stampa separate, di paga e presenze è ben possibile, ma adottando un unico sistema di elaborazione, e conseguentemente di numerazione.
Un consulente del lavoro, che ha uno studio in una provincia come ditta individuale e collabora con un altro studio in un’altra provincia come responsabile paghe, può avere due autorizzazioni dall’INAIL, oppure con una stessa autorizzazione può avere due distinte numerazioni per il Libro unico?
Il consulente del lavoro, operando su due sedi distinte, potrà  ottenere, per tale legittima causale, due distinte autorizzazioni collegate ma con la possibilità  di realizzare distinte numerazioni:
– un’autorizzazione per le ditte in delega presso lo stesso studio della provincia “A” e,
– una seconda autorizzazione per quelle presso lo studio della provincia “B”.
Come deve essere trasmessa alla DPL ed entro quale termine, la comunicazione del consulente con allegato l’elenco delle aziende che gli hanno conferito delega alla tenuta del Libro unico?
Come chiarito dal Ministero e dall’INAIL con nota del 7 gennaio 2009, il consulente può adempiere a quest’obbligo semplicemente “flagando” nel “Punto Cliente INAIL”, l’apposita indicazione relativa alla tenuta del Libro unico per le aziende in delega sulla numerazione.
Il termine ultimo è quello dell’effettiva elaborazione del Libro unico e cioè del giorno antecedente all’effettivo inizio della tenuta.
Registrazioni obbligatorie: contenuti e termini
Un’azienda, che ha posto tutti i dipendenti in cassa integrazione straordinaria con pagamento diretto da parte dell’INPS, deve comunque procedere ad iscrivere i dipendenti nel Libro unico, lasciando in bianco il prospetto paga e indicando solo la parte relativa alle presenze con la voce di sospensione CIGS?
In una situazione come quella descritta i lavoratori in CIGS devono in ogni caso essere iscritti a Libro unico e il cedolino dovrà  recare l’espressa indicazione della corresponsione dell’ammortizzatore da parte dell’INPS, con effettiva annotazione dell’assenza nel calendario presenze.
È possibile ad esempio nel caso di paghe sfasate elaborare unitamente il cedolino con l’esposizione delle presenze del mese precedente?
In caso di retribuzione sfasata i dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione essenziale che vi sia specifica annotazione in tal senso sul Libro unico per ciascuno dei lavoratori interessati.
Si tratta, per altro di una facoltà , giacché di norma le registrazioni delle presenze effettive del mese vanno effettuate entro il 16 del mese successivo.
Quindi, posto che occorre indicare nel Libro unico che le paghe sono sfasate, le presenze esposte ben potranno essere quelle del mese precedente.
Vigilanza, illeciti e sanzioni
Preme ricordare che con Nota n. 18595 del 23 dicembre 2008, la Direzione Generale per l’Attività  ispettiva, ha precisato che il personale ispettivo terrà  conto del tempo necessario per consentire l’adeguamento da parte dei datori di lavoro agli obblighi imposti dalle nuove disposizioni normative.
Il personale di vigilanza, quindi, nell’espletamento degli accertamenti, adotterà  provvedimenti esclusivamente a fronte di comportamenti di natura dolosa o fraudolenta diretti ad eludere le nuove disposizioni normative.
Diverso è il caso in cui emergano situazioni d’irregolarità  nella tenuta del Libro unico connesse all’utilizzo delle nuove modalità  informatiche: in tal caso, il personale ispettivo terrà  conto delle oggettive difficoltà  legate all’utilizzo di nuovi strumenti che incidono sull’assolvimento dei relativi obblighi. La data individuata dal Ministero “come periodo di tolleranza” è il 16 giugno 2009.
Dott.ssa Monica Melani