ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

RIMBORSI SPESE

RIMBORSI SPESE

VALUTAZIONI SULLE NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI SPESE
Riferimenti: Art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008
La Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008 ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle sostanziali novità  in materia di imposte dirette ed indirette relative alle spese per servizi di vitto e alloggio introdotte dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del DL n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Come si ricorderà , le nuove disposizioni previste dall’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del DL n. 112/2008 hanno introdotto rilevanti novità  in materia sia di detrazione dell’IVA a credito – con decorrenza 1° settembre 2008 – sia ai fini delle imposte sul reddito – con decorrenza dal periodo d’imposta 2009 – relativamente alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere.
Nel corso di questi mesi sono sorti tra gli operatori frequenti criticità  applicative in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni fiscali.
In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito riepiloghiamo le frequenti problematiche sollevate dai nostri lettori con le valutazioni da noi proposte.
OBBLIGO DELLA FATTURA COINTESTATA
Come precisato nella Circolare n. 53/E “la detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame (alberghiere e di ristorazione) presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve esser espressamente richiesta .”.
La detraibilità  dell’IVA delle spese sostenute per vitto e alloggio comporta conseguenze anche nella gestione delle trasferte dei dipendenti.
Infatti, come precisato nella Circolare n. 53/E “nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Ad esempio il datore di lavoro potrà  detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti contestatario della fattura”.
Da quanto sopra ne consegue che il dipendente dovrà  richiedere sempre il rilascio della fattura relativamente alle spese sostenute per alberghi o ristorazione, con l’evidenziazione sul documento giustificativo (fattura) sia delle generalità  dell’azienda (datore di lavoro) che delle proprie.
Si ritiene comunque che l’obbligo sia adempiuto anche nel caso in cui i dati del dipendente che usufruisce della prestazione siano indicati in un’apposita nota spese allegando la copia della fattura.
spese sostenute in occasione di TRASFERTE
Uno dei problemi relativi alla gestione delle spese in questione riguarda la deducibilità  delle stesse se sostenute dai dipendenti e/o collaboratori in occasione di trasferte all’interno del comune di lavoro.
Sul piano dell’equità  giuridica si fa presente che tali spese possono essere deducibili senza alcuna limitazione. Ciò in conseguenza del fatto che tali spese, se rimborsate, formano reddito integrale per il dipendente e/o collaboratore.
Sul piano letterale, tuttavia, va considerato che la deducibilità  integrale sembra riservata alle sole spese sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori dal comune di lavoro (art. 95, comma 3 del Tuir).
Pertanto, non è escluso, che in chiave restrittiva l’Agenzia delle Entrate possa aderire a questa seconda soluzione.
MENSA AZIENDALE e buoni pasto
Si ritiene che il caso di spese sostenute per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale non sia interessata dalle nuova disposizione di cui al comma 28-quater, lett. a), dell’art. 83 DL n. 112/2008.
Infatti, le spese che il datore di lavoro sostiene sono riconducibili all’acquisto di servizi e beni e non all’acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.
A riguardo si precisa come la disposizione normativa abbia previsto una deroga per le spese sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale.
Diversamente, nell’ipotesi di mensa gestita da terzi, trattandosi di acquisizione di servizio non riconducibile alla semplice somministrazione di vitto, si ritiene che il relativo costo non sia interessato da alcuna limitazioni di deducibilità  e quindi sia totalmente deducibile dai costi.
In merito alla diffusa pratica di acquisire buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa, da consegnare ai dipendenti, si ritiene che la limitazione fiscale non sia applicabile.
Infatti, il costo per l’acquisto dei ticket restaurant rappresenta per il datore di lavoro una spesa per l’acquisizione di un servizio non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

EROGAZIONI LIBERALI

EROGAZIONI LIBERALI

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riferimenti Agenzia delle Entrate, Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 49 dell’11 luglio 2008
DL n. 93 del 27 maggio 2008
Con la Circolare congiunta n. 59 del 22 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate e il Welfare, forniscono, tra le altre indicazioni, ulteriori chiarimenti circa il trattamento fiscale delle erogazioni liberali qualora vengono corrisposte in natura.
Con la Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di:
– premi,
– clausole elastiche,
– straordinario/supplementare, nonché
– erogazioni liberali,
così come disciplinato dall’articolo 2 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 (G.U. 26 luglio 2008, n. 174).
Di seguito si pone attenzione alla disciplina del trattamento fiscale da utilizzare nel caso in cui l’erogazione liberale venga corrisposta in natura.
Prima di procedere si ritiene comunque opportuno riepilogare quanto previsto dal DL n. 93/2008 sia in materia di erogazioni liberali, sia per i sussidi occasionali.
Erogazioni liberali e sussidi occasionali fino al 28 maggio 2008
Come si ricorderà , ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 971/1986):
– le erogazioni liberali sono le somme corrisposte alla generalità  dei dipendenti, o a categorie di essi non per espressa previsione contrattuale, ma per volontà  del datore di lavoro;
– i sussidi occasionali sono somme:
– concesse in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
– corrisposte a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
Le erogazioni liberali, fino al 28 maggio 2008, non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 258,23 euro per periodo d’imposta.
I sussidi occasionali, fino alla medesima data, erano completamente esenti da imposizione.
L’articolo 2, comma 6, D.L. n. 93/2008 ha disposto l’abrogazione del comma 2, articolo 51, TUIR, e pertanto, dal 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008) entrambi i suddetti importi concorrono totalmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
LA DISCIPLINA DAL 29 MAGGIO 2008
Ora, l’articolo 2, comma 6, D.L. n. 93/2008 dispone come segue:
“Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa”.
A sua volta, l’articolo 51, comma 2, TUIR lettera b) TUIR, ora abrogato, recitava:
“Non concorrono a formare il reddito: ( )
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività  o ricorrenze alla generalità  o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000 [euro 258,23], nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172″.
Pertanto, a decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali fino ad € 258,23 ed i sussidi occasionali erogati ai propri dipendenti perdono il regime di esenzione sopra citato e sono conseguentemente incluse nel reddito di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione.
C’è da sottolineare che
– l’effetto abrogativo assume carattere generale e dunque
– le conseguenze non sono limitate ai soggetti potenzialmente destinatari dei vantaggi conseguenti la normativa sperimentale introdotta dal DL n. 93/2008 circa l’utilizzo dell’imposta sostitutiva al 10% (su premi, straordinari ecc.);
al contrario esse si applicano alla generalità  dei contribuenti.
Quindi, anche il soggetto non beneficiario dei vantaggi della detassazione al 10%, vedrà  ora interamente tassata l’eventuale somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di erogazione liberale.
L’erogazione liberale in natura
Quindi, dal 29 maggio 2008, l’erogazione liberale monetizzata non è più deducibile fino ai 258,23 euro: ora l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/2008 specifica quanto segue:
“( )si ritiene, al riguardo, che la previsione di cui al citato comma 3 dell’articolo 51 del Tuir fornisca i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se benefit consiste in una erogazione liberale in natura.( )”
Inoltre continua la circolare in oggetto:
“( )Pertanto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità , le stesse, ove
siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi)
possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel
periodo d’imposta, a 258,23 euro.( ).”
In altre parole dunque, qualora il datore di lavoro corrisponda un’erogazione liberale, definibile tale in quanto concessa:
– alla generalità  dei dipendenti o a categorie di essi, nonché
– in occasione di ricorrenze o festività ,
– se questa viene data in forma di bene, quindi come un’erogazione liberale in natura,
tale concessione è riconducibile alla tassazione spettante per i fringe benefit: cioè esente fino a un importo massimo pari a 258,23 ovvero, se di valore eccedente tale limite, interamente assoggettata, sia ad imponibile previdenziale che a tassazione ordinaria, come previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
A titolo di chiarimento si riportano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1
L’azienda in occasione della nascita di un figlio, corrisponde, alla generalità  dei dipendenti, una somma pari a 200,00 euro.
In questa ipotesi, essendo il tipico caso di un erogazione liberale in denaro, anche se di importo inferiore a 258,23 euro, l’intera somma andrà  assoggettata a imponibile previdenziale e fiscale, poiché il comma 2 dell’articolo 51 del TUIR è stato abrogato (deducibilità  delle erogazioni liberali in denaro nel limite di 258,23 euro).
Esempio 2
L’azienda in occasione della nascita di un figlio, corrisponde, alla generalità  dei dipendenti, una somma pari a 300,00 euro.
Anche in questa ipotesi, essendo il tipico caso di un erogazione liberale in denaro come sopra, l’intera somma andrà  assoggettata a imponibile previdenziale e fiscale.
Esempio 3
In occasione delle festività  natalizie, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità  dei dipendenti una strenna natalizia del valore di 200,00 euro.
In tal caso siamo di fronte ad un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità  sia previdenziale che fiscale, alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n.59/08, seguirà  le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art.51 del TUIR.
In altre parole, il bene, poiché di valore complessivo inferiore ai 258,23 euro sarà  totalmente deducibile sia ai fini fiscali che previdenziali.
Esempio 4
In occasione delle festività  natalizie, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità  dei dipendenti una strenna natalizia del valore di 300,00 euro.
Anche in questo caso siamo di fronte ad un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità  sia previdenziale che fiscale, seguirà  ancora le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art. 51 del TUIR.
In questo caso però, essendo il bene di valore superiore al limite dei 258,23 euro, sarà  interamente imponibile sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.
Esempio 5
In occasione del centenario dalla fondazione, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità  dei dipendenti un buono spesa del valore di 200,00 euro, da utilizzare nell’acquisto di prodotti di un grande magazzino.
In tal caso, il buono è sicuramente riconducibile ad un’erogazione liberale, in quanto concessa:
– alla generalità  dei dipendenti, nonché
– in occasione di particolare ricorrenza.
Più difficile potrebbe apparire l’individuazione della natura dell’erogazione: in denaro o in beni?
Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un “paniere di beni” individuati nel grande magazzino in cui lo stesso “voucher” è spendibile.
Si ritiene quindi che anche in questo caso si possa configurare un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità  sia previdenziale che fiscale, seguirà  le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art.51 del TUIR.
In altre parole, il buono, poiché di valore complessivo inferiore ai 258,23 euro sarà  totalmente deducibile; se invece il “buono spesa” fosse stato pari a 500,00 euro, quindi di valore superiore al limite dei 258,23 euro, sarebbe stato interamente imponibile sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.

MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI: NUOVA MODULISTICA INPS
RIFERIMENTI :MESSAGGI INPS N. 23507 DEL 23 OTTOBRE 2008 E N. 23600 DEL 24 OTTOBRE 2008 L’INPS, con messaggio n. 23507/2008 e con messaggio n. 23600/2008 ha comunicato che sul proprio sito internet (http://www.inps.it/) è disponibile la modulistica aggiornata per le prestazioni finalizzate alla tutela delle gravi disabilità , e i nuovi modelli di domanda concernenti le prestazioni economiche di paternità , maternità  e congedo parentale sia per i lavoratori dipendenti che per quelli iscritti alla gestione separata.
L’INPS, con i messaggi n. 23507 del 23 ottobre 2008 e n. 23600 del 24 ottobre 2008, comunica che sono disponibili sul proprio sito internet (http://www.inps.it/), nella sezione modulistica, i nuovi modelli per la richiesta delle prestazioni economiche di:
– tutela delle gravi disabilità ;
– paternità , maternità  e congedo parentale.
In quest’ultimo caso è stata rinnovata anche la modulistica relativa ai collaboratori iscritti alla Gestione separata che, si ricorda, hanno diritto alla prestazione economica, erogata direttamente dall’INPS, nel caso in cui il richiedente possa vantare l’accreditamento di almeno tre mensilità  della contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento.
DISPOSIZIONI COMUNI
Le novità  riguardano la veste grafica, ma anche i contenuti, infatti il modello è accompagnato da una sintesi della normativa che, da un lato spiega brevemente chi può effettuare la richiesta e quali sono le prestazioni a cui ha diritto, dall’altro fornisce un utile elenco dei dati e dei documenti necessari per la liquidazione della prestazione, distinto sia per tipo di prestazione richiesta che per la tipologia di lavoratori che effettuano la domanda.
In particolare risultano innovati i modelli di seguito indicati:
– SR01 Mod. Mat. (congedo di maternità /paternità  lavoratori dipendenti);
– SR23 Mod. Ast. Fac. (congedo parentale lavoratori dipendenti);
– SR29 Mod. Mat./Gest. Sep. (congedo di maternità /paternità  per gli iscritti alla gestione separata);
– SR14 Mod. Ind. Mat. (indennità  di maternità  lavoratrici autonome);
– SR59 Mod. Ast. Fac/Lav.Aut. (congedo parentale lavoratrici autonome);
– SR28 Mod. Ass. Mat. Stato (assegno di maternità  dello Stato).
– SR74 Mod. Ast. Fac./Gest. Sep. (congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata).
– SR07 Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità  grave
– SR08 Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità  grave
– SR09 Domanda di permessi per lavoratori in condizioni di disabilità  grave
– SR10 Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati in condizione di disabilità  grave
– SR11 Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella in condizione di disabilità  grave
– SR64 Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge in condizione di disabilità  grave
I moduli INPS, una volta compilati, vanno consegnati prima dell’inizio del periodo di congedo, alla sede dell’ufficio della zona dove risiede o è domiciliato il richiedente e, per conoscenza, al datore di lavoro. Possono essere inviati anche per posta o tramite un Ente di patronato, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Le prestazioni economiche dell’INPS si traducono in indennità  che, generalmente, sono anticipate dal datore di lavoro, ma in casi particolari vengono pagate direttamente dall’INPS. E’ il caso, come si ricordava, delle collaboratrici iscritte alla gestione separata, ma anche degli operai agricoli, delle lavoratrici domestiche, dei disoccupati, dei lavoratori stagionali a termine o dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione.
L’INPS avverte che il termine prescrizionale è di un anno dalla data di fine congedo, rimane pertanto a carico del richiedente l’onere di interrompere la prescrizione, inviando atti scritti di data certa, quali solleciti o richieste di pagamento, nel caso in cui l’Istituto ritardasse nell’effettuare il pagamento.
TUTELA DELLA MATERNITA’
Di particolare interesse risultano inoltre le indicazioni dell’Istituto in merito alla semplificazione amministrativa degli adempimenti che prevedono quanto segue:
– in caso di parti o di adozioni/affidamenti plurimi è sufficiente compilare più volte il solo riquadro contenente i dati anagrafici del minore (non è necessario compilare più modelli);
– in linea di principio il richiedente non è tenuto a documentare il possesso dei requisiti che l’INPS può direttamente accertare consultando i propri archivi (a meno che ciò non si renda utile per accelerare la trattazione della pratica);
– il richiedente non è tenuto a ripresentare documenti che, in ragione di una precedente domanda relativa al medesimo evento, siano già  stati presentati all’INPS;
– l’utente può dichiarare fatti, stati e qualità  anche relative all’altro genitore avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà , predisposte all’interno del modello stesso (in questo senso nelle domande di congedo parentale non è più prevista l’acquisizione della firma dell’altro genitore);
– in caso di richiesta di copie di sentenze o altro provvedimento giurisdizionale è sufficiente vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica.
Quest’ultimo punto si riferisce ai casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore a seguito di separazione dei coniugi o ai casi di disposizioni in merito all’adozione.
In particolare, in caso di adozioni internazionali, i provvedimenti di adozione pronunciati in uno Stato straniero diventano efficaci in Italia a seguito di trascrizione del provvedimento stesso nei registri dello stato civile. In questo caso è dunque necessario presentare la copia del decreto di trascrizione emesso dal tribunale italiano competente, salvo autocertificare l’avvenuta trascrizione, compilando la parte del modulo predisposta a tal fine e presentando in un secondo momento copia della documentazione.
L’INPS chiarisce infatti che non sempre il documento richiesto può essere sostituito dall’autocertificazione; in tali casi, pertanto, le dichiarazioni rese dall’utente nel modello di domanda servono esclusivamente ad agevolare la trattazione della pratica. A parere dell’Istituto non sono in alcun caso autocertificabili i seguenti documenti:
– il certificato medico di gravidanza;
– le altre certificazioni sanitarie previste in relazione alle singole fattispecie;
– i provvedimenti inerenti all’adozione/affidamento;
– la certificazione attestante l’ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
– il certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
– il provvedimento con cui viene disposto l’affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente ai sensi dell’art. 155 bis Cod. Civ..
L’INPS chiarisce che in questi casi è necessario presentare una copia autentica del documento secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; quindi l’autenticazione può essere effettuata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione su esibizione dell’originale.
Infine l’Istituto ricorda alle proprie sedi che la documentazione relativa alla certificazione contenente dati sensibili di tipo sanitario deve essere gestita nel rispetto alla normativa sulla privacy, in particolare, su disposizione dell’Autorità  garante in materia di protezione dei dati personali, la stessa va allegata in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Tutela delle grandi disabilità 
L’INPS precisa ai propri funzionari che, alle domande inerenti la richiesta di permessi ai sensi della legge 104/92, dovranno rispondere inviando al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro i provvedimenti di accoglimento, di reiezione o di cessazione. In particolare nelle domande di accoglimento dovrà  essere indicata la validità  temporale dei permessi. In sostanza, se si tratta di un riconoscimento temporale della disabilità  grave andrà  indicata sia la data di inizio che la data di fine dell’autorizzazione. Al contrario in caso di certificazione definitiva dell’handicap la lettera preciserà  che il provvedimento non ha limiti temporali. Alla stessa stregua in caso di certificazione provvisoria dell’handicap la lettera preciserà  la validità  provvisoria dell’accoglimento della richiesta.
In caso di decesso o di rinuncia alla prestazione che comportano la perdita del diritto a fruire dei permessi in parola, il funzionario dell’INPS invierà  al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro le lettere di cessazione che indicheranno la data di fine autorizzazione.
L’INPS ricorda infine che il beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni certificate nel modello di richiesta, ad esempio:
– modifiche dei periodi di permesso o congedo richiesti;
– nuovo datore di lavoro;
– trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa.
In tali casi, quindi, il lavoratore che fruisce dei permessi ex art. 33 della legge 104/92, per continuare a godere dei suddetti benefici non sarà  tenuto a presentare una nuova domanda, essendo sufficiente comunicare, con apposita dichiarazione, l’eventuale variazione.

REGOLAMENTO INFORMATICO INTERNO

REGOLAMENTO INFORMATICO INTERNO

REGOLAMENTO INFORMATICO INTERNO
Utilizzo strumentazione
E’ fatto divieto installare sulla strumentazione in uso, hardware fisso o removibile (ad esempio modem) qualora ciò non risulti espressamente richiesto od autorizzato dalla Società .
La Società  si riserva di eliminare qualsiasi elemento hardware la cui installazione non sia stata appositamente prevista o autorizzata.
In caso di allontanamento dalla propria postazione hardware, è fatto obbligo all’utente di attivare il salva-schermo protetto da password da attivarsi trascorsi 2 minuti di inattività .
Sui PC dotati di scheda audio e/o lettore CD non è consentito l’ascolto di programmi, files audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi.
Accesso ed uso dei sistemi
L’utente si collega alla rete tramite autenticazione personale, che gestisce in autonomia ed ha responsabilità  delle proprie password personali.
In nessun caso devono essere annotate password in chiaro su supporti cartacei o informatici. I requisiti minimi di complessità  delle password sono: . .
Il titolare della password è tenuto a non rivelare ad alcuno la password dovendosi avere la massima diligenza e preservandone la segretezza anche durante il momento della digitazione.
Qualora l’utente ritenga che un soggetto non autorizzato possa aver visionato la digitazione o essere comunque a conoscenza della password, deve immediatamente cambiarla.
Non debbono essere utilizzate nella configurazione delle caselle di posta elettronica le opzioni di “compilazione automatica” o remember password, presenti nei browser o in altre applicazioni.
Installazione programmi
Sul PC in uso non devono essere installati dall’utente programmi che non siano ufficialmente forniti dalla Società .
La Società , peraltro, ricorda all’utente che costituiscono illecito penale le condotte consistenti nella illecita duplicazione o riproduzione di software ai sensi della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 come novellata.
Utilizzo supporti magnetici e dati
E’ fatto obbligo conservare, custodire e controllare i supporti informatici removibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinchè nessun soggetto terzo ne prenda visione o possesso.
Utilizzo rete interna
La rete interna, istituita appositamente per permettere collegamenti funzionali tra utenti che prestano servizio all’interno della società , non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ai quali è destinata.
Qualora nella rete interna debbano circolare dati, notizie ed informazioni aziendali, deve essere premura di ciascun utente preservare gli stessi dalla conoscibilità  di terzi soggetti non espressamente autorizzati ad aver notizia di tali dati.
Utilizzo rete esterna Internet
E’ fatto divieto memorizzare dalla rete documenti, file o dati comunque non attinenti lo svolgimento delle attività  aziendali, in particolare:
a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate; la navigazione e l’accesso a siti di natura pornografica sono severamente vietate;
b) non è consentita l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo nei casi direttamente autorizzati dal proprio responsabile e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
c) non è consentito lo scarico di software gratuiti o in prova, se non espressamente autorizzati dalla Direzione;
d) è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività  lavorativa;
e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l’utilizzo di chat-line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);
f) non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
Utilizzo posta elettronica Le caselle di posta elettronica date in uso all’utente sono destinate ad un utilizzo tassativamente ed esclusivamente inerente l’attività  aziendale.
Pertanto:
a) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni o esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
b) non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum, newsletter o mail-list, non attinenti la propria mansione, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.
Inoltre, la Società  comunica che in caso di assenza per qualsiasi motivo dell’utilizzatore, qualora si renda necessario, un delegato dalla Società  potrà  accedere alla posta elettronica dell’utente al fine di non interrompere né rallentare le attività  o semplicemente al fine di prendere visione dello storico delle comunicazioni di interesse aziendale.
Applicazione ed interpretazione del presente regolamento
Per qualsiasi dubbio relativo all’applicazione pratica o all’interpretazione del presente regolamento, l’utente può rivolgersi a .. .
Disciplina deroghe e modifiche del presente regolamento
Qualora al presente regolamento la Società  intenda apporre modifiche, queste saranno applicate dandone conoscenza immediata all’utente.
Deroghe o modifiche di uno o più punti del presente regolamento, non rendono invalidi gli altri punti, salvo ipotesi di evidente incompatibilità , per cui prevarrà  l’applicazione della clausola temporalmente più recente.
Responsabilità 
Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia la società , sia il singolo utente sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la società  verificherà , nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali (tramite controlli di tipo “difensivo” che derivano, in specie, dal diritto, riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2104 del C.C., di impartire disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro), il rispetto delle regole e l’integrità  del proprio sistema informatico.
La non osservanza del presente regolamento può pertanto comportare sanzioni di carattere disciplinare. CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il personale ha il dovere di rispettare l’orario e di dare all’agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d’ufficio e di non svolgere attività  in concorrenza con gli interessi dell’agenzia. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni le variazioni di residenza e/o domicilio.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
d) il licenziamento
A norma dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
I provvedimenti disciplinari di cui al punto a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo; il provvedimento disciplinare di cui al punto c) dovrà  essere applicato in relazione alla gravità  o recidività  dell’infrazione.
.. FIRMA DEI DIPENDENTI ..
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