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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

MILANO, 29 MARZO 2013

SPETT. CLIENTELA

Cari clienti,
a tutti un sincero e affettuoso augurio di Buona Pasqua, sperando che i mesi a venire portino
via tutte le tensioni di 4 anni di crisi economica ininterrotta.
Con l’occasione, vi ricordo che domani sabato 30 marzo alle 23,00 circa su Telelombardia (canale
10 digitale terrestre) e contemporaneamente su Sky canale 511, andrà in onda Forum delle piccole e
medie imprese. Parleremo di “NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS:
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”, insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di
Zucchetti Spa, insieme alla dott. Ilaria Re project manager del Consorzio Italbiotec e al dott.
Lorenzo Cerofolini, amministratore delegato di Nardi Personal Spa.
La trasmissione verrà poi replicata domenica alle 22,00 su Milanow (canale 191 del digitale
terrestre) e mercoledì 3 aprile alle 20,00 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).

Buona visione.
DOTT. MONICA MELANI

COLLABORAZIONI A PROGETTO

COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.Le collaborazioni a progetto, per essere genuine, secondo il dettato della recente Riforma
Fornero, devono rispettare quattro condizioni:

1)
2)
3)
4)

La presenza di un risultato finale, certo e individuabile;
La specificità dell’attività del collaboratore;
La non coincidenza delle prestazioni con l’oggetto sociale del committente;
Il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi.

Se le quattro condizioni non vengono rispettate, la sanzione è quella della trasformazione del
contratto co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
costituzione.

Ricordiamo, inoltre, che la riforma Fornero ha modificato anche il compenso del collaboratore a
progetto. Infatti, dopo avere chiarito che il compenso, come in passato, non può non essere
proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, viene stabilito che lo stesso “non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria.
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

 

Esiste poi, una lista nera delle prestazioni che assai difficilmente sono inquadrabili come co.co.pro,
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali:



















Addetti a distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
Addetti alle agenzie ippiche;
Addetti alle pulizie;
Autisti e autotrasportatori;
Baristi e camerieri;
Commessi e addetti alle vendite;
Custodi e portieri;
Estetiste e parrucchieri;
Facchini;
Istruttori di autoscuola;
Letturisti di contatori;
Magazzinieri;
Manutentori;
Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
Piloti e assistenti di volo;
Prestatori di manodopera nel settore agricolo;
Addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
Addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
Prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

LA DEROGA PER I CALL CENTER:

E’ ammesso il ricorso al contratto a progetto per le attività di vendita diretta di beni e servizi,
realizzate attraverso call center outbound purchè sia definito un corrispettivo congruo dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Il riferimento alla contrattazione collettiva
è vincolante; in assenza di previsione da parte del Ccnl, è possibile fare ricorso ad un accordo
aziendale “di prossimità”.

Forum Piccole Medie Imprese 23 marzo 2013 Anticipazioni

Forum Piccole Medie Imprese 23 marzo 2013 Anticipazioni

Sabato 23 marzo andrà in onda una nuova puntata di Forum delle Piccole Medie Imprese. Vi diamo qualche anticipazione:
l’argomento che tratteremo sarà quello della “RICERCA SVILUPPO E FORMAZIONE PER LE PMI”.
Gli ospiti in studio saranno:

–          DOTT. DOMENICO UGGERI Vice presidente Zucchetti spa;

–          DOTT. ANGELO CIAN Responsabile Soluzione Gestionali Zucchetti

–          DOTT. DIEGO BOSCO Direttore Generale Consorzio Italbiotec

Nell’attesa di conoscere tutte le tematiche di questa nuova puntata, vi invitiamo a riflettere su tre quesiti fondamentali, saranno infatti oggetto di discussione durante la trasmissione:

 

 

CIRCOLARE INPS N. 40/2013 CONGEDI PER IL PAPA’ IN CASO DI PARTO GEMELLARE.

CIRCOLARE INPS N. 40/2013 CONGEDI PER IL PAPA’ IN CASO DI PARTO GEMELLARE.

In caso di parto plurimo, ha chiarito l’Inps, i congedi per il papà non subiscono variazioni, vale a
dire che la durata del congedo obbligatorio (un giorno) e quella del congedo facoltativo (massimo
due giorni) non varia. L’Inps ha poi precisato che, nel caso di congedo obbligatorio, anche nel caso
in cui la madre sia casalinga, il papà ha diritto ad assentarsi per un giorno e spetta anche se il papà
fruisce del congedo di paternità.
Nel caso del padre adottivo o affidatario, entrambi i congedi si applicano anche in questo caso
e, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore
di lavoro le date in cui intende usufruirne con anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro
poi, comunica all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens (l’Inps si
riserva di fornire le istruzioni). In allegato, il facsimile di richiesta del congedo per il neo-
papà. Buona serata.

 

 

FACSIMILI RICHIESTE CONGEDI NEO PAPA’

ARRIVO LE DIFFIDE PER I MANCATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. MESSAGGIO INPS 3981/2013

ARRIVO LE DIFFIDE PER I MANCATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. MESSAGGIO INPS 3981/2013

L’Inps ha annunciato che sta predisponendo l’invio delle diffide ai soggetti che si sono resi
inadempienti in ordine ai versamenti dovuti alla Gestione Separata; le attività di invio delle diffide
dovranno essere completate entro il 15 aprile 2013.
L’invio della diffida con raccomandata A.R., è preliminare alla notifica della denuncia all’Autorità
giudiziaria nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti dalla norma.
L’Inps si riserva ancora di intervenire per illustrare le attività da seguire dopo la notifica della
diffida. In ogni caso, le comunicazioni dell’Inps concederanno comunque tre mesi di tempo per
regolarizzare la propria posizione; scaduto il trimestre di tolleranza, il soggetto inadempiente sarà
denunciato per reato alla competente autorità giudiziaria. Pertanto, vi raccomandiamo di non
sottovalutare eventuali avvisi che vi dovessero pervenire.

Forum Piccole Medie Imprese 16 marzo 2013

Forum Piccole Medie Imprese 16 marzo 2013

Cari Clienti,
sabato 16 marzo, cioè domani, va in onda su Telelombardia (canale 10 del digitale
terrestre) e contemporaneamente su TV SAT SKY 511, la seconda puntata della terza edizione di
Forum Pmi; parleremo delle difficoltà di accesso al credito per le Pmi. Ne parleremo insieme al
dott. Domenico Uggeri vice presidente di Zucchetti Spa, e insieme a Franco Fedele e a Vittorio
Boselli di Fondartigianato. La trasmissione verrà poi replicata domenica sera 17 marzo alle ore
22,00 su Milanow (canale 191): attenzione, rispetto alla precedente edizione, la replica è stata
anticipata di un’ora.
La trasmissione verrà poi ancora replicata mercoledì 20 marzo alle ore 20,00 su Antenna 3 (canale
11 del digitale terrestre). Cordiali saluti.