ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

1) PERMESSI PER I LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI
ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE,
SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE
DI RAPPRESENTANTE DI LISTA:
– Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel
pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le
elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e
regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n.
361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è
riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli
effetti.
– Dato che l’attività presso i seggi è equiparata ad attività lavorativa, non è consentito
richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali,
anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di
impegno ai seggi.
– I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in
operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in
rapporto anche alle esigenze di servizio. L’orientamento della Corte Costituzionale è
che il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali, avvenga nel periodo
immediatamente successivo ad esse. Pertanto, nel caso specifico di queste ultime
elezioni (si sono svolte in domenica e lunedì), i lavoratori interessati hanno diritto a
restare a casa retribuiti nei due giorni successivi (martedì e mercoledì); laddove, le
operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le
giornate di diritto al riposo, saranno il mercoledì e il giovedì.
Se il lavoratore non potrà godere dei giorni di riposo compensativo, saranno due le
opzioni:
1) il pagamento in busta delle quote di retribuzione dovute;
2) 2 giorni in più come ferie o permessi da godere.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPEDENTI DEL SETTORE PRIVATO CHE SI
RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI RISPETTO A QUELLO NEL QUALE
PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO):

In questo caso, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. Il
lavoratore dovrà chiedere ed ottenere, permessi non retribuiti o ferie per raggiungere
il proprio comune di residenza.

ASSENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SI RECA A VOTARE IN UN
COMUNE DIVERSO RISPOETTO A QUELLO NEL QUALE PRESTA LA PROPRIA
ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO)

Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, sono previsti i permessi retribuiti ai sensi di
quanto previsto dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del
10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune
diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30.3.1957 n. 361, è
previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi
delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel termine prescritto di 20 giorni a
chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle
liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso
retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero
del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il
viaggio di andata e di ritorno:
1 giorno per le distanze da 350 a 700 km;
2 giorni per le distanze oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI PER I CANDIDATI:

Qualora tra i Vs. dipendenti ci fossero dei candidati alle elezioni, sappiate che, per lo
svolgimento della campagna elettorale, non sono previsti specifici permessi. Solo per i
dipendenti pubblici, è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal
fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno).

AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER RAGGIUNGERE IL
PROPRIO SEGGIO:

TRENO E NAVE: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

Per usufruire delle agevolazioni, occorre presentare la tessera elettorale. Nel viaggio di
ritorno, si rende necessario presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso
cui ha votato.

Tanti cordiali saluti.

OGGETTO: IL PROMOTER E’ SEMPRE DIPENDENTE

OGGETTO: IL PROMOTER E’ SEMPRE DIPENDENTE

Il ministero del lavoro ha chiarito che è da ritenersi sempre “falsa” la co.co.pro. del promoter
commerciale.
Chi organizza eventi e sponsorizza prodotti, infatti, svolge attività simili a quelle di commessi
e addetti alle vendite difficilmente inquadrabili in genuini rapporti di collaborazione a
progetto. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare n. 7/2013, istruendo gli ispettori a
convertire queste co.co.pro in rapporti di lavoro dipendente. Il ministero ha infatti
sottolineato che, dopo la riforma del lavoro c.d. “Fornero”, l’ambito di utilizzo del lavoro a
progetto è circoscritto “esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal
raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con
l’oggetto sociale dell’impresa committente”.
Pertanto, il lavoro che si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni,
ecc….. consistente nell’organizzazione di un evento e/o nella sponsorizzazione di un certo
prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o la pubblicizzazione di specifiche
qualità e offerte in ordine al prodotto stesso, definito come tipica attività del “promoter”
nonché l’attività di vendita all’interno di strutture commerciali, dovrà essere esaminato dagli
ispettori ed eventualmente ricondotto nell’alveo della subordinazione, laddove non sia
possibile applicare la disciplina della Legge n. 173/2005 (“disciplina della vendita diretta a
domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”).
Il Ministero del lavoro, invece, fa eccezione nel caso di Onlus e Ong; nel caso di Onlus e Ong,
infatti, secondo il ministero, è possibile instaurare co.co.pro. genuine nel rispetto di quanto
stabilito nella circolare (criteri di determinatezza dell’oggetto dell’attività, circoscrizione
dell’arco temporale, autonomia operativa del collaboratore, possibilità di obiettiva verifica
circa il raggiungimento dei risultati attesi).
A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

ISTRUZIONI AGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE SUI CONTRATTI IN APPRENDISTATO.

Raccomandiamo la lettura di questa circolare.

Come sempre raccomandato a tutti i clienti, la formazione dell’apprendista è obbligatoria,
pena la perdita dei benefici contributivi (con tutte le multe che ne conseguono).

Il ministero del lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, nel momento più sbagliato
della storia, non contenta di tutte le piccole e medie imprese che ha già fatto chiudere, ha
ribadito che l’inadempimento formativo e il superamento dei limiti numerici nelle assunzioni
di apprendisti, produrranno la conversione del rapporto in un “normale” contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
Una sanzione di importo variabile dia 100 ai 600 euro, diffidabile, invece, punirà il mancato
affiancamento di un tutor o referente aziendale dell’apprendista.
Già il T.U. apprendistato (D. Lgs. 167/2011) prevede che, in caso di inadempimento della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
il raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a pagare il doppio della
differenza tra la contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al
livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
dell’apprendistato. Il ministero, inoltre, precisa quanto segue: 1) che la formazione oggetto
della violazione (e relativa sanzione) è quella cosiddetta formale. In secondo luogo che la
sanzione, per ritenersi applicabile, devono ricorrere due requisiti: esclusiva responsabilità del
datore di lavoro e gravità della violazione (cioè tale da impedire il fine formativo del
lavoratore). In questi casi, spiega il ministero, qualora sia ancora recuperabile la formazione,
l’inadempimento deve essere oggetto di disposizione da parte degli ispettori. L’emanazione
della disposizione, in tal caso, dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il debito
formativo “Il che appare” precisa il ministero, “proporzionalmente più difficile in relazione
all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato”. (in tabella,
il calcolo previsto dal ministero in caso di rapporti di apprendistato con periodo di
formazione di tre anni).
Il ministero aggiunge che in caso di applicazione della sanzione contributiva, gli ispettori
dovranno adottare anche le altre consuete sanzioni amministrative legate al
“disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che
costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”.
Stessa sanzione della riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di
lavoro”, spiega il ministero, va applicata qualora gli ispettori riscontrino una violazione dei
limiti numerici. La “trasformazione” dei rapporti, però, atteso che il contratto di
apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato,
operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza maggiorazione del
100%) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta
causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
Il ministero, spiega poi che eventuali violazioni sulla presenza del tutor aziendale andranno
sanzionate esclusivamente con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
importo variabile da 100 a 600 euro, diffidabile. In caso di recidiva, la sanzione varia da 300 a
1.500 euro.

La circolare.

Mi si permetta un commento: in studio ho soppresso la funzione dell’apprendista: alla luce di
questa circolare, direi che ho fatto bene.
Cordiali saluti.

DETASSAZIONE ANNO 2013-CIRCOLARE IMPORTANTISSIMA

DETASSAZIONE ANNO 2013-CIRCOLARE IMPORTANTISSIMA

E’ stato firmato il DPCM che consente di applicare l’aliquota del 10%, fino a 2.500 euro, sui
premi di produttività (è stato firmato martedì 22 gennaio u.s.).

La detassazione 2013 sul salario di produttività si applicherà ai lavoratori con reddito
lordo annuo fino a 40mila euro e per un bonus annuale massimo di euro 2.500 lordi;
Il bonus prevede la consueta aliquota del 10% ma amplia la platea dei destinatari,
alzando il tetto di reddito da 30mila a 40mila euro lordi e modifica i parametri per
definire la produttività.
Per far scattare il bonus fiscale, infatti, l’incentivo dovrà essere legato a precisi
indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai
contratti. Oppure, il premio dovrà essere collegato a contratti che attivano almeno una
misura in almeno tre diverse aree di intervento fra quelle indicate:
1) ORARI DI LAVORO: devono essere applicati modelli flessibili che assicurino un
efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione
mensile;
2) FERIE: devono essere distribuite con flessibilità, attraverso una programmazione
aziendale anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane;
3) NUOVE TECNOLOGIE: devono essere adottate misure che rendano compatibile
l’utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.
4) MANSIONI: devono essere attivati interventi in materia di fungibilità delle
mansioni e integrazione delle competenze.

Pertanto, oltre alle voci retributive che fanno specifico riferimento a indicatori di produttività,
redditività e competitività, potranno essere detassate le voci che vanno a premiare misure
volte a disciplinare l’organizzazione dell’orario volta a migliorare l’utilizzo degli impianti

OGGETTO: CIRCOLARE N. 4 DEL 18 GENNAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO- ATTENZIONE AD UTILIZZARE I VOUCHER.

OGGETTO: CIRCOLARE N. 4 DEL 18 GENNAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO- ATTENZIONE AD UTILIZZARE I VOUCHER.

Superare il limite di euro 2.000 di compensi per i lavoratori accessori, comporterà per le
imprese e per i professionisti, la trasformazione del rapporto in un contratto di natura
subordinata a tempo indeterminato, se le prestazioni lavorative sono funzionali all’attività di
impresa o professionale. Se i voucher verranno utilizzati oltre 30 giorni dal loro acquisto, si
avrà lo stesso la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di natura subordinata a
tempo indeterminato, con l’aggravio che la prestazione, in questi casi, sarà considerata come
effettuata “in nero”. Questo è quanto stato precisato nella circolare n. 4 del 18 gennaio 2013
del Ministero del lavoro.
La riforma del mercato del lavoro del ministro Fornero ha ampliato l’ambito di applicazione
del lavoro accessorio, adesso consentito in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente e
per ogni lavoratore, ma ha fissato un rigido limite di 5mila euro all’anno per i compensi. Tale
limite, era originariamente previsto per il totale dei compensi per singolo committente; adesso
invece, è da intendersi come compenso massimo che il lavoratore può ricevere a prescindere
dal numero dei committenti. Altro vincolo, è costituito dal fatto che i compensi erogati da
imprenditori commerciali e professionisti non possono superare i 2mila euro di voucher.
Pertanto, attenzione: da ora in poi, se dovesse uscire un’ispezione dell’Ispettorato del lavoro,
verificheranno se il limite delle 2.000 euro è stato superato o no (non deve essere superato).
Non deve essere superato, anche perché è previsto che il Ministero del lavoro si incrocerà con
i dati in possesso dell’Inps. I committenti devono infine farsi rilasciare un’ autocertificazione
dai lavoratori in ordine al non superamento dei limiti di legge (euro 5.000 in questo caso,
sommando tutti i committenti).
Da ora in poi, altra novità, i carnet dei voucher devono essere orari, numerati
progressivamente e datati. Per la prestazione oraria accessoria viene introdotto un limite
minimo retribuitivo (10 euro) al di sotto del quale non si potrà scendere.

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

IMPRESE DI PULIZIA: ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

Spett. clientela,
Vi informiamo che è stato sottoscritto in data 12/12/2012, tra FISE,
LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE, AGCI
SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTRASPORTI-UIL, l’accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo
determinato per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi-servizi.

L’accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti fino a tutto il 30/6/2013.

La legge Fornero (92/2012) ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a
termine ed il successivo; una circolare del ministero del lavoro aveva successivamente dato la
possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo.
L’accordo firmato per le imprese di pulizia e servizi integrati multi servizi prevede che gli intervalli
di tempo per la successione di contratti a termine sono fissati in:
-20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
-30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.
La suindicata riduzione degli intervalli di tempo, vale anche nei seguenti casi di assunzione a
termine per:
1) Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2) Temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza;
3) Copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
4) Lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse
da quelle normalmente impiegate;
5) Servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere, eventi.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE-MODALITA’ OPERATIVE.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE-MODALITA’ OPERATIVE.

In data 22 dicembre 2012, è stato firmato il decreto contenente le modalità per la fruizione del
congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre,
anche in caso di adozione o affido. Come già esposto in precedenti comunicazioni, l’art. 4
comma 24 e segg., della Legge Fornero (92/2012) introduce, in via sperimentale, per gli anni
2013-2015 il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre. Il congedo obbligatorio
ed il congedo facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono
introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
La modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo di
due giorni, da parte del padre, è subordinata alla presentazione di una richiesta dei giorni
prescelti per astenersi dal lavoro in forma scritta al datore di lavoro, almeno quindici giorni
prima dei medesimi.
Si precisa che, il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
Al contrario, la fruizione da parte del padre del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti
giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre. Pertanto, in tal caso, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione
della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni
equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo e la
predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre (tanto
per facilitare la vita di aziende e consulenti!!!!).
Ma vi sembra razionale?

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

Per finanziare le nuove prestazioni (Aspi e mini-Aspi) i datori di lavoro dal 1 gennaio 2013
dovranno pagare un contributo addizionale sui contratti a termine (1,4%) e su quelli di
apprendistato (1,61%), nonché la c.d. tassa sui licenziamenti.
Sui licenziamenti che avverranno nel corso dell’anno 2013, infatti, i datori di lavoro dovranno
versare un ticket all’Inps d’importo variabile tra un minimo di euro 459 ed un massimo di
euro 1.377. Aspi e mini aspi verranno alimentate in parte poi, anche dalla contribuzione
ordinaria Inps versata dalle imprese, ma senza ulteriori aggravi di costi; semplicemente, una
parte dei contributi già versata ad Inps (l,61%= 1,31 ctr Ds + 0,30 fondi formazione) verrà
destinata a finanziare la nuova indennità di disoccupazione.
Soffermiamoci adesso sugli aumenti:CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PER I
CONTRATTI A TERMINE STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2013: la contribuzione
addizionale dell’1,4% si applica ai lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo
indeterminato, il che significa: contratti a termine. Non si applica, tuttavia, ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è
prevista la restituzione al datore di lavoro dell’addizionale, ma limitatamente agli ultimi sei
mesi del rapporto di lavoro (a termine).
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro sei mesi dalla scadenza del
contratto a termine, riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato; in tal caso, però,
opera una riduzione pari ai mesi che vanno tra la scadenza e la stabilizzazione.

OGGETTO: I MANIGLIONI SENZA MARCHIO CHE VANNO SOSTITUITI-DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 6/12/2011.

OGGETTO: I MANIGLIONI SENZA MARCHIO CHE VANNO SOSTITUITI-DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 6/12/2011.

Ricordiamo a tutta la spettabile clientela che, entro il 18 febbraio 2013 è obbligatorio
provvedere alla sostituzione dei maniglioni non marcati Ce che fossero installati sulle porte
delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
I maniglioni antipanico devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e
devono essere muniti di marcature CE; l’art. 3 del dm 3/11/2004 disciplina i casi in cui è
prevista l’installazione dei maniglioni antipanico: sulle porte delle vie d’esodo, devono essere
installati i dispositivi conformi alla UNI EN 179 qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni: l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a
9 e inferiore a 26; sulle porte delle vie di esodo, devono essere installati i dispositivi conformi
alla UNI EN 1125 qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l’attività è aperta al
pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l’attività non è aperta al pubblico e la
porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali con lavorazione e materiali che comportino
pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.