ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

OGGETTO: ANNO 2013-AUMENTANO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

OGGETTO: ANNO 2013-AUMENTANO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Spett. clientela,
intanto, buon anno a tutti!!! Il 2013 parte con i primi rincari. La gestione separata Inps
per i lavoratori con altra tutela pensionistica e per i lavoratori già in pensione passerà
dall’attuale 18% al 20%, con un aumento quindi del 2%. Pertanto, il contributo a carico
dell’impresa sarà il 13,33%, mentre, il contributo a carico del lavoratore, sarà il 6,67%. Per
gli associati in partecipazione in questa situazione, il contributo verrà ripartito come segue:
associante 11% e associato 9%, per il professionista in partita Iva, il 16% al professionista, il
4% (in fattura) al cliente.
Rimane invariato, invece, il contributo a carico dei lavoratori privi di altra tutela
pensionistica, che rimane uguale a quanto previsto nel 2012, vale a dire il 27,72% ripartito tra
il 18,48% a carico dell’impresa ed il 9,24% a carico del collaboratore; per quanto riguarda gli
associati in partecipazione in questa situazione, il contributo verrà ripartito come segue:
associante il 15,25% ed associato il 12,47%; per il professionista in partita Iva, il 23,72%
rimarrà a carico del professionista, il 4% (in fattura) rimarrà a carico del cliente.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: DENUNCIA DISABILI ANNO 2012 PROROGATO IL TERMINE PER L’INVIO TELEMATICO AL 15 FEBBRAIO 2013.

OGGETTO: DENUNCIA DISABILI ANNO 2012 PROROGATO IL TERMINE PER L’INVIO TELEMATICO AL 15 FEBBRAIO 2013.

E’ stato prorogato dal 31 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013, il termine per l’invio telematico
del prospetto disabili relativo all’anno 2012. Tra l’altro il ministero del lavoro non metterà a
disposizione i nuovi servizi informatici se non a decorrere dal 10 gennaio p.v. .
Il termine di presentazione è stato differito per dare il tempo alle imprese di adeguarsi alle
novità in materia di computo previste dalla Legge Fornero (Legge 92/2012).
Nella nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, il Ministero del lavoro ha illustrato le novità in
materia di collocamento obbligatorio, per quanto riguarda soprattutto i soggetti che non
devono essere computati nell’organico aziendale, al fine del numero dei disabili che devono
essere assunti:

I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni caso, se
hanno un contratto a termine di durata inferiore ai 6 mesi;
L’individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base
del contratto collettivo di lavoro applicato al datore di lavoro;
I lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non sono
computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico dell’utilizzatore;
I lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
Tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro (per le p.a.) e i lavoratori assunti con
contratto di inserimento;
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

Il Ministero ha poi aggiunto che la riforma Fornero ha modificato il criterio per
inquadrare il personale di cantiere escluso dal computo disabili, con la novità di
ricomprendere anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle
relative opere di manutenzione, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti ed UN FANTASTICO 2013!!!!

DOTT. MONICA MELANI

 

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

Spett. clientela,
di seguito, illustro i contenuti della circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012; la
circolare sancisce alcuni principi importanti:

a) Il primo principio generale stabilisce che non è possibile applicare gli incentivi in quei casi
in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Pertanto, spiega l’Inps, gli
incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione e neppure nel caso in cui viene assunto un lavoratore
diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo di assunzione;

b) La circolare stabilisce un altro principio generale: per determinare il diritto agli incentivi e la
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Pertanto, la durata
massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando sia gli incentivi
goduti quando il lavoratore era alle dipendenze sia gli incentivi goduti durante eventuali
periodi di utilizzazione mediante un contratto di somministrazione. Per esempio: nel caso di
assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la legge prevede le
agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella degli apprendisti) per un periodo
massimo di 12 mesi. Di conseguenza, se un datore di lavoro utilizza per sei mesi il
lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che,
successivamente, lo assuma direttamente a termine, avrà diritto all’agevolazione per sei
mesi, anche il rapporto ha durata maggiore.

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Cari clienti,
so che questa circolare è molto attesa. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha
dato del nuovo lavoro a progetto così come definito dalla Riforma del mercato del lavoro del
Ministro Fornero, la sua interpretazione per il tramite della circolare N. 17/2012 ( in allegato alla
presente).
I Consulenti del lavoro nella loro circolare chiariscono inequivocabilmente, quanto segue:

DEFINIZIONE DI OUTBOUND: Si fa riferimento alla circolare del Ministero del
lavoro n. 17 del 14 giugno 2006, nella quale si definisce la descrizione dell’attività di
call center in out bound, come l’attività per cui il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza
di un prodotto o servizio riconducibile ad un signolo committente. Secondo il ministero
del lavoro, la differenza tra servizi out bound e in bound è, di fatto, il comportamento
attivo del lavoratore che da solo è sufficiente a qualificare la prestazione come
obbligazione di risultato (il progetto del servizio out bound) e non come obbligazione di
mezzi (la disponibilità resa dal lavoratore per un determinato periodo a ricevere le
telefonate da parte della clientela- servizio in bound).
LAVORO A PROGETTO: I consulenti del lavoro dall’esame della norma, giungono
alla conclusione: nel settore dei call center in out bound, la norma deve essere
interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, può essere genuino anche in
presenza di attività “esecutive o ripetitive” in deroga a quanto contenuto nell’articolo
61, comma 1 del dlgs 276/2003 e introdotto dalla legge 92/2012.
E’ intervenuto poi il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, così come modificato e
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale all’art. 24-bis che ha stabilito che
nell’ipotesi in cui le aziende del settore decidessero di gestire il rapporto di lavoro
mediante un contratto a progetto, alcuni requisiti previsti per la generalità dei
lavoratori autonomi non troverebbero applicazione. Le modifiche introdotte dalla
Legge 134 del 7 agosto 2012, fanno sì che per le attività di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center “out-bound” sia consentito il ricorso ai
contratti di lavoro a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE:
Per il contratto di collaborazione a progetto svolto con le modalità in out bound, il
legislatore ha introdotto una diversa determinazione economica. Viene stabilito che il
lavoro a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento. Pertanto, non è richiesta una valutazione temporale
o professionale della prestazione, come nel caso della generalità di lavoratori a
progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale
come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente,
assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente
dal committente o dalla campagna economica da svolgere. Si farà pertanto riferimento
alla contrattazione collettiva già esistente oppure, a nuovi parametri che la stessa
contrattazione dovesse introdurre in futuro.
Pertanto, con le indicazioni di cui sopra, il contratto di lavoro a progetto può ancora
essere applicato nei call center in out bound.
A disposizione per chiarimenti,

 

porgiamo cordiali saluti.

PILLOLE (avvelenate?) di GIURISPRUDENZA

PILLOLE (avvelenate?) di GIURISPRUDENZA

Cari clienti,
di seguito alcune delle sentenze degli ultimi giorni che ritengo utile mettere in evidenza.
Buona lettura.

MONICA MELANI

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17438/2012: Con questa sentenza, la Corte di
Cassazione ha riconosciuto al responsabile commerciale di una multinazionale il diritto alla
rendita per malattia professionale (certificata dal Ctu), in quanto è stato riconosciuto il nesso
eziologico tra l’uso prolungato del cellulare e l’insorgenza del tumore benigno al nervo
trigemino “neurinoma del Ganglio di Gasser”(scoperto dal manager una mattina, quando si è
accorto di avere uno strano formicolio al mento mentre si faceva la barba); nonostante il
tumore sia stato rimosso, il manager è costretto a convivere con il dolore nella zona operata,
dolore che non gli consente più di effettuare l’attività lavorativa. Nel caso in esame alla corte
di cassazione, il manager utilizzava il cellulare in media 5/6 ore al giorno per un periodo di 12
anni e concentrava l’esposizione alle radiofrequenze sull’orecchio sinistro. La malattia
professionale in oggetto non è tabellata dall’Inail, ma i giudici dopo avere valutato il caso,
hanno ravvisato gli estremi per un possibile nesso causale tra l’uso del cellulare e la malattia
professionale. In altre parole, la Corte di Cassazione in questo caso, ha ritenuto valide le
perizie effettuate dal Ctu. Questo caso è importante come precedente, ma al momento, non
possiamo dire che costituisca “rischio di estensione per analogia” ad altri casi di tumore
cerebrale.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18927/2012: Si al risarcimento anche senza la prova
del mobbing: la Cassazione, in questo caso, con una sentenza che crea un precedente
gravissimo, ha riconosciuto, lo scorso 5 novembre, il diritto del lavoratore al risarcimento dei

danni subiti a causa di “comportamenti vessatori e mortificanti” del capo, anche se non è
raggiunta la prova che, tali comportamenti, costituiscano mobbing.
Nel caso specifico, una farmacista chiedeva il risarcimento del danno esistenziale e del danno
derivante dall’anticipato pensionamento, a causa delle azioni vessatorie poste in essere, nei
suoi confronti, da dipendenti e titolari della farmacia ove lavorava. Vessazioni che, secondo la
lavoratrice, le causarono una sindrome depressiva, culminata nel tentativo di suicidio.
Gli Ermellini, dopo avere ribadito il concetto di mobbing e, gli elementi che lo costituiscono,
affermano che: “ se anche le condotte denunciate dal lavoratore, non si compongono in un
unicum e non risultano, pertanto, cumulativamente e complessivamente, idonee a
destabilizzare l’equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non
esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorchè finalisticamente non accomunate, possano
risultare lesive dei diritti fondamentali del lavoratore”.
“Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il danno patito alla propria integrità psico-fisica in
conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di
natura asseritamente vessatoria, il giudice di merito, pur nella accertata insussistenza di un
accertamento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi
della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni comportamenti denunciati,
esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non essendo accomunati dal
medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il
lavoratore e come tali siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere
chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili.
L’eccessivo “garantismo” colpisce ancora e nel momento economico più sbagliato.

OGGETTO: RINNOVO CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO 2013-2015

OGGETTO: RINNOVO CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO 2013-2015

Carissimi clienti,
per coloro i quali applicano il CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO, informiamo che,
in data 22 settembre 2012, è stato rinnovato anticipatamente (la scadenza economica e
normativa del CCNL, è il 31.12.2012), il Contratto Collettivo. L’intesa sottoscritta prevede un
aumento medio di 148 euro, distribuito su minimi ed Ipo, in quattro tranches, a partire dal 1
dicembre 2012, e a seguire al 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014 e 1 gennaio 2015 e 1 ottobre
2015. Per le aziende in crisi o in fase di start-up, è data possibilità di posticipare con accordo
aziendale, le decorrenze delle singole tranches di aumento contrattuale fino ad un massimo di
sei mesi.
Altri interventi riguardano la previdenza integrativa (l’aliquota Fonchim a carico delle
imprese aumenta di 2 decimi di punto con decorrenza dal 1° gennaio 2014) e l’assistenza
sanitaria integrativa (la durata minima del contratto di lavoro del neoassunto, richiesta per
l’iscrizione al Faschim, viene ridotta da 12 a 6 mesi, al netto del periodo di prova).
Alleghiamo alla presente, il testo dell’intesa con anche le tabelle degli aumenti.
Cordiali saluti.

 

 

Circolare Inps Avviso Importante

Circolare Inps Avviso Importante

OGGETTO: MESSAGGIO INPS N. 16583/2012; MINISTERO DEL LAVORO NOTA
PROTOCOLLO N. 18273/2012 E POI, IMPORTANTISSIMO, LA PUBBLICAZIONE IN
GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE CON IL PREMIO
ALLE STABILIZZAZIONI.

1) TOTALIZZAZIONE CON IL CONTRIBUTIVO: INPS MESSAGGIO N. 16583/2012:
L’Inps, nel messaggio indicato, ha precisato che a domanda degli interessati,
opportunamente informati di tale possibilità, l’Inps liquiderà esclusivamente con il
calcolo contributivo, se più favorevole, le pensioni in totalizzazione anche nei casi in cui
sia stato raggiunto il diritto ad un’autonoma pensione cosa che gli darebbe diritto al
calcolo del pro quota (retributivo o misto);
2) REVOCA DELLE DIMISSIONI, DOPPIA COMUNICAZIONE: Il ministero del
lavoro ha precisato che l’eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla
risoluzione consensuale (possibilità previste per il lavoratore durante la procedura di
convalida) comporta, in caso di comunicazione di cessazione già effettuata, un nuovo
obbligo di comunicazione di cessazione (il ministero sta adeguando il sistema
telematico per consentire di annullare le comunicazioni di cessazione nei casi di revoca
da parte del lavoratore). Che vergogna! Questo significa mettere sempre di più il
piccolo e medio imprenditore alla mercè dei propri dipendenti!
Il Ministero infine chiarisce che anche il termine di 30 giorni entro il quale il datore di
lavoro deve trasmettere l’invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la
risoluzione consensuale decorre dalla cessazione del rapporto, ferma restando la
possibilità di inviare l’invito anche prima.

3) INCENTIVO DI 12MILA EURO A CHI STABILIZZA UNDER30 E DONNE:

DOTE ALLE AZIENDE PER LE ASSUNZIONI

DOTE ALLE AZIENDE PER LE ASSUNZIONI

 

 

MILANO, 12 OTTOBRE 2012

 

SPETT. CLIENTELA

 

OGGETTO: DOTE ALLE AZIENDE PER LE ASSUNZIONI

 

Cari clienti,

 

si tratta di una circolare molto importante: Vi prego di leggerla, grazie.

 

Con un decreto interministeriale Lavoro/Economia, sono stati stanziati poco più di 230 milioni di euro per le assunzioni di giovani fino a 29 anni e di donne di qualsiasi età.

 

Saranno premiate le stabilizzazionI e/o le assunzioni che garantiscano una durata minima lavorativa di almeno 12 mesi, effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di regolamentazione e fino al 31 marzo 2013.

 

Verrà riconosciuto un importo pari a 12mila euro in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (compresi i contratti di inserimento adesso abrogati dalla Legge Fornero), ovvero per ogni stabilizzazione di collaborazioni (i c.d. cocopro) o di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le stabilizzazioni dovranno realizzarsi con la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time, purchè di durata non inferiore alla metà dell’orario previsto dal Ccnl per i lavoratori full time.

 

I nuovi rapporti di lavoro dovranno riferirsi a contratti ancora in essere o cessati da non più di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto ministeriale.

 

Ogni datore di lavoro potrà trasformare o stabilizzare al massimo 10 lavoratori fruendo complessivamente di 120.000 euro (nei limiti delle disponibilità delle risorse e non voglio creare troppe illusioni a chi legge).

 

Le 12.000 euro indicate sembrano non essere riproporzionate nel caso di assunzione di lavoratore a tempo parziale. Le assunzioni (massimo 10 per ogni datore di lavoro) di giovani e donne a tempo determinato, purchè ad incremento della base occupazionale degli ultimi 12 mesi, verranno premiate con i seguenti importi: euro 3.000 per i contratti di durata non inferiore a 12 mesi; euro 4.000 per i contratti di durata superiore ai 18 mesi; euro 6.000 per i contratti che vanno oltre i 24 mesi.

Verosimilmente, l’ammissione all’incentivo avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (con modalità che dovranno ancora essere definite ma di gestione dell’Inps); quindi, la presentazione dell’istanza, dovrà avvenire al più presto, dopo avere eseguito l’assunzione.

 

Il decreto interministeriale non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Porgiamo cordiali saluti.

 

DOTT. MONICA MELANI

 

OGGETTO: DOTE ALLE AZIENDE PER LE ASSUNZIONI

OGGETTO: DOTE ALLE AZIENDE PER LE ASSUNZIONI

Cari clienti,
si tratta di una circolare molto importante: Vi prego di leggerla, grazie.

Con un decreto interministeriale Lavoro/Economia, sono stati stanziati poco più di 230
milioni di euro per le assunzioni di giovani fino a 29 anni e di donne di qualsiasi età.
Saranno premiate le stabilizzazionI e/o le assunzioni che garantiscano una durata minima
lavorativa di almeno 12 mesi, effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto
Ministeriale di regolamentazione e fino al 31 marzo 2013.
Verrà riconosciuto un importo pari a 12mila euro in caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un contratto a termine (compresi i contratti di inserimento adesso abrogati
dalla Legge Fornero), ovvero per ogni stabilizzazione di collaborazioni (i c.d. cocopro) o di
associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le stabilizzazioni dovranno realizzarsi
con la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time,
purchè di durata non inferiore alla metà dell’orario previsto dal Ccnl per i lavoratori full
time.
I nuovi rapporti di lavoro dovranno riferirsi a contratti ancora in essere o cessati da non più
di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto ministeriale.
Ogni datore di lavoro potrà trasformare o stabilizzare al massimo 10 lavoratori fruendo
complessivamente di 120.000 euro (nei limiti delle disponibilità delle risorse e non voglio
creare troppe illusioni a chi legge).
Le 12.000 euro indicate sembrano non essere riproporzionate nel caso di assunzione di
lavoratore a tempo parziale. Le assunzioni (massimo 10 per ogni datore di lavoro) di giovani e
donne a tempo determinato, purchè ad incremento della base occupazionale degli ultimi 12
mesi, verranno premiate con i seguenti importi: euro 3.000 per i contratti di durata non
inferiore a 12 mesi; euro 4.000 per i contratti di durata superiore ai 18 mesi; euro 6.000 per i
contratti che vanno oltre i 24 mesi.

CCNL METALMECCANICI- FONDO METASALUTE

CCNL METALMECCANICI- FONDO METASALUTE

 

MILANO, 4 OTTOBRE 2012

 

SPETT. CLIENTELA

 

OGGETTO: CCNL METALMECCANICI- FONDO METASALUTE

 

Spett. clientela,

 

il contratto dei Metalmeccanici ha previsto nell’ultimo rinnovo del 2009, l’istituzione di un fondo integrativo per l’assistenza sanitaria denominato FONDO METASALUTE che diventerà operativo con il 1 gennaio 2013. L’iniziativa per l’iscrizione al fondo, parte dal dipendente; l’azienda dovrà inserire nella busta paga del mese di ottobre 2012, il volantino che si allega alla presente. Tutti i dettagli sulle prestazioni che il nuovo fondo di assistenza sanitaria integrativa prevederà, sono contenuti negli allegati. Porgiamo cordiali saluti.

 

DOTT. MONICA MELANI

 

Allegato 1 – Accorod 22 Maggio 2012

Allegato 2 – Fondo Metasalute – Volantino Busta Paga

Allegato 3 – Fondo Metasalute – Accordo 19 settembre 2012

Allegato 4 – Reg.Nomen. – 26 Giugno 2012